23/2/2004 ore: 12:52

Orario di lavoro, riordino in vista

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      Domenica 22 Febbraio 2004
      NORME E TRIBUTI

      Orario di lavoro, riordino in vista

      Comunitaria 2004 - La direttiva 2003/88 coordinerà le disposizioni già esistenti

      Si aggiornerà la disciplina del'orario di lavoro. La Comunitaria 2004, licenziata dal Consiglio dei ministri il 3 febbraio scorso e che viaggia verso l'iter parlamentare, tiene conto dell'esigenza di "rivedere" le disposizioni sull'orario di lavoro, alla luce della direttiva 2003/88/Ce che dovrà essere attuata entro 18 mesi dall'entrata in vigore della stessa legge comunitaria. L'organizzazione dell'orario di lavoro in chiave europea è, infatti, regolata dalla nuova direttiva 2003/88/Ce che coordina le disposizioni della direttiva 93/104/Ce alla luce delle successive modifiche e integrazioni, in particolare quelle apportate dalla successiva direttiva 2000/34/Ce.
      La nuova direttiva 2003/88 entrerà in vigore il 2 agosto 2004 abrogando la direttiva 93/104, fatti salvi gli obblighi di recepimento da parte degli Stati membri, che nel nostro Paese sono stati attuati con l'emanazione del decreto legislativo 66/03.
      La direttiva 2003/88 non varia, peraltro, la sostanza delle precedenti, in quanto volutamene si limita a raggrupparne le tematiche apportandovi le sole modificazioni formali rese necessarie dall'opera di codifica. È stato, infatti, applicato l'accordo interistituzionale, concluso il 20 dicembre 1994 fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, che consente di accelerare la procedura di adozione degli atti di codifica che diano «certezza del diritto quanto alla normativa da applicare a una data fattispecie in un determinato momento». In tal senso il lavoro di riordino è stato proposto dalla Commissione delle Comunità europee il 24 giugno 2002 e ha ricevuto il parere favorevole del Comitato economico e sociale europeo. Dalla lettura del testo coordinato appare in tutta evidenza come la direttiva riferisca l'organizzazione dell'orario di lavoro in funzione della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il miglioramento della sicurezza, dell'igiene e della salute dei lavoratori durante il lavoro rappresenta, infatti, «un obiettivo che non può dipendere da considerazioni di carattere meramente economico». Nella direttiva 2003/88 si ritrovano molte indicazioni già recepite dal Dlgs 66/03. Sono infatti codificati periodi minimi di riposo giornaliero, il riposo settimanale e le ferie annuali, la durata "media" dell'orario di lavoro che, per ogni periodo di sette giorni non deve superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
      In questo senso, il decreto legislativo 66/03 dispone che tale media sia calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi, salvo un maggior periodo di sei (12) mesi fissato dai contratti collettivi. L'articolo 7 della direttiva 2003/88 ribadisce che ogni lavoratore deve beneficiare di un periodo di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane e che il periodo minimo di ferie annuali non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro. Anche questo aspetto è già presente nel nostro sistema giuridico, con la possibilità per i contratti collettivi di stabilire un maggior periodo.
      Il recepimento della direttiva 2003/88 potrà, semmai, essere occasione per meglio chiarire se anche questo maggior periodo, in quanto finalizzato al recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore sia anch'esso irrinunciabile.

      MARIA ROSA GHEIDO

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