Outsourcing non significa cessione di ramo d'azienda
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ItaliaOggi (Lavoro e Previdenza) Numero 257, pag. 35 del 30/10/2002 di Francesco De Dominicis
Dietrofront della Corte di cassazione: stop alle ´espulsioni indirette di lavoratori'. L'outsourcing, cioè l'esternalizzazione di attività aziendali, non è assimilabile alla cessione di ramo d'azienda. L'entità economica indicata dal codice civile (art. 2112) è da considerare, infatti, come mezzi organizzati per un'attività economica, essenziale o accessoria, che deve conservare con il trasferimento di parti di imprese e di stabilimenti la propria identità. L'autonomia funzionale del ramo trasferito deve essere concreta e non può essere soltanto potenziale presso chi lo acquista. Così si è pronunciata la sezione lavoro della Cassazione con la sentenza 15105 del 25 ottobre 2002. I giudici di piazza Cavour hanno accolto il ricorso di 34 lavoratori di un'industria del settore energetico, alcuni addetti alla manutenzione di impianti industriali, altri impiegati per vari servizi accessori. La contestata cessione rientrava in una più ampia operazione di ristrutturazione aziendale. Ma secondo i ricorrenti ci si trovava, in realtà, di fronte a una molto più semplice cessione dei contratti di lavoro, per la quale sarebbe stato necessario il consenso del lavoratore, cioè il contraente ceduto. Secondo la sentenza d'appello si trattava, invece, di una entità economica che l'imprenditore poteva collocare sul mercato, anche se il dato dell'organizzazione autonoma non fosse preesistente al trasferimento, ma solo con la cessione si era realizzata l'unificazione di determinati servizi e attività sotto un unico soggetto. Che, così, era stato posto in condizione di rispondere alle domande del mercato. Ma i giudici della Cassazione non hanno condiviso la tesi della sentenza impugnata. L'autonomia funzionale del ramo trasferito, dice la Corte, non può essere soltanto potenziale presso il cedente. Resta confermato, si legge nella sentenza, il generale principio dell'assimilazione tra azienda e parte di azienda, differenziate, come è ovvio, solo sotto il profilo quantitativo. Ed è esclusa, quindi, la possibilità che un ramo d'azienda possa essere disegnato solo al momento del trasferimento e in esclusiva funzione di esso. Tutto ciò con un'operazione strumentale indirizzata all'espulsione, per questa via indiretta, di lavoratori eccedenti. Peraltro, il ddl delega al governo in materia di mercato del lavoro, ha osservato la Cassazione, si propone proprio di incidere su questo punto, annoverando tra i criteri di delega per la modifica del codice civile l'eliminazione del requisito ´dell'autonomia funzionale del ramo di azienda preesistente al trasferimento'. Almeno per il momento, quindi, esistono precisi limiti nella cessione delle attività ausiliarie. Anche la giurisprudenza comunitaria non è stata affatto costante nell'interpretare le norme sulla cessione d'impresa. Spesso ha detto sì a cessioni parziali, riferite a singoli servizi: casi, cioè, di cosiddette esternalizzazioni. In altre circostanze, invece, ci sono state interpretazioni più restrittive. In tutte le pronunce della Corte di giustizia Ue, comunque, hanno osservato i giudici di legittimità, si punta a conferire una certa elasticità e adattabilità alla nozione di trasferimento di impresa. Va detto che la sentenza in rassegna si scontra frontalmente con gli orientamenti precedenti della Corte e della stessa sezione lavoro. Orientamenti che, invece, tendevano ad allargare un po' di più la nozione di ramo d'azienda. Proprio nel luglio scorso, infatti (si veda ItaliaOggi del 27 luglio 2002), due sentenze praticamente identiche avevano, in sostanza, fatto piazza pulita di tutti i paletti posti all'interpretazione delle norme del codice civile. Il dibattito è aperto. |