30/4/2004 ore: 9:19

Part-time, la forma scritta non serve

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ItaliaOggi La riforma del lavoro
Numero 102, pag. 42 del 29/4/2004
Autore: di Daniele Cirioli
 
Part-time, la forma scritta non serve
 
Le modalità per la stipula del contratto dopo le novità introdotte dal decreto legislativo 276/2003.
Ma se manca la prova, è possibile riconoscere il tempo pieno
 
Al part-time non serve la forma scritta; quando manca, è possibile la prova testimoniale. In difetto, il lavoratore può richiedere il riconoscimento del rapporto a tempo pieno a partire dalla data in cui la mancanza della forma scritta è giudizialmente accertata. È sempre possibile, inoltre, la trasformazione di un rapporto da full-time a tempo parziale, ma serve la convalida della direzione provinciale del lavoro.

Il contratto a tempo parziale

Il contratto di lavoro a tempo parziale nasce con la legge n. 863/84; nel 2000 subisce la prime modificazioni a opera del dlgs n. 61/00 e l'anno seguente è nuovamente riformato dal dlgs n. 100/01. Il dlgs n. 61/00 introduce il part-time mediante l'individuazione di un principio: nel rapporto di lavoro subordinato l'assunzione può avvenire a tempo pieno o a tempo parziale. A tal fine, deve considerarsi che il rapporto di lavoro a ´tempo pieno' è quello in cui l'orario di lavoro è fissato in misura pari ´all'orario normale di lavoro' individuato dalla legge (decreto legislativo n. 66/03, 40 ore settimanali) o all'eventuale minor orario normale di lavoro fissato dai contratti collettivi. La definizione prevede che il contratto di lavoro a part-time sia l'accordo tra datore di lavoro e lavoratore per la fissazione di un orario di lavoro in misura ridotta rispetto a quello normale fissato dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Dal 24 ottobre 2003, il contratto di lavoro a part-time è praticabile da tutti i datori di lavoro privati, in tutti i settori di attività. Inoltre, è previsto che le assunzioni con contratto a tempo determinato, stipulate ai sensi del dlgs n. 368/01 (riforma del contratto di lavoro a termine), possano essere effettuate anche con un rapporto a tempo parziale.

La riforma, inoltre, ha eliminato la comunicazione d'assunzione alla direzione provinciale del lavoro (adempimento da osservare entro 30 giorni dalla stipulazione del rapporto di lavoro). Non risulta modificata, invece, la normativa sulle informative sindacali; fatte salve eventuali più favorevoli previsioni dei contratti collettivi, infatti, con cadenza annuale il datore di lavoro è tenuto ad informare le rsa (rappresentanze sindacali aziendali), ove esistenti, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia e il ricorso al lavoro supplementare.

Le trasformazioni

Il quesito chiede se è lecito trasformare un rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time. La riforma è affermativa; nessuna norma di legge, infatti, nega la possibilità di ridurre la prestazione lavorativa in un rapporto di lavoro in corso, sebbene vincolando l'opportunità ad una particolare procedura. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale possono aversi le seguenti trasformazioni:

- da tempo pieno a tempo parziale;

- da tempo parziale a tempo pieno.

Dal 24 ottobre 2003, vigono le seguenti regole. Innanzitutto, vale il principio per cui il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro (da tempo pieno a tempo parziale e/o viceversa) non costituisce mai un giustificato motivo di licenziamento. In secondo luogo, risulta semplificata la procedura di trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time. In tal caso, è necessario che la trasformazione risulti da accordo della parti stipulato per atto scritto e che lo stesso patto sia convalidato dalla Direzione provinciale del lavoro. Ciò che è venuto meno, è la facoltà per il lavoratori di richiedere l'assistenza di un componente della rsa (rappresentanza sindacale aziendale) nella stipulazione dell'accordo di trasformazione.

In merito, una novità interessa i lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente. Costoro, infatti, acquisiscono il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale; in tal caso, inoltre, il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore fermo restando, in ogni caso, le eventuali disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.

Le tipologie di part-time

In secondo luogo, il quesito chiede indicazioni sulle tipologie di rapporti di lavoro a tempo parziale. Le tipologie di part-time sono tre e vengono individuate in base alla collocazione e durata della prestazione di lavoro:
- il part-time orizzontale;
- il part-time verticale;
- il part-time misto.
Per ´rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale' si intende quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro. In tal caso, in pratica, la prestazione lavorativa è resa tutti i giorni, ma a orario ridotto.

Per ´rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale' si intende quello in relazione al quale risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno. In tal caso, dunque, la prestazione lavorativa è resa a orario normale, ma solo in alcuni giorni (periodi).

Per ´rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto', infine, si intende quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità: orizzontale e misto.

Il contratto e la forma

Infine, il quesito chiede di sapere se, per la legittimità di un rapporto di lavoro a tempo parziale, sia necessaria la stipulazione del contratto in forma scritta. La legge chiede che il contratto di lavoro a tempo parziale venga stipulato in forma scritta e che contenga la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Tuttavia, la forma scritta è richiesta a fini di prova; qualora risulti mancante, è ammessa la prova per testimoni. In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su richiesta del lavoratore può essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data in cui la mancanza della scrittura sia giudizialmente accertata.

Il contratto di lavoro a tempo parziale, come detto in precedenza, deve contenere la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.

L'eventuale mancanza o indeterminatezza, nel contratto scritto, di tali indicazioni non comporta la nullità del contratto di lavoro a tempo parziale. Qualora l'omissione riguardi la durata della prestazione lavorativa, su richiesta del lavoratore può essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data del relativo accertamento giudiziale. Qualora invece l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice provvede a determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale in considerazione delle previsioni dei contratti collettivi, ovvero, in mancanza, con valutazione equitativa, tenendo conto in particolare delle responsabilità familiari del lavoratore interessato, della sua necessità di integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo parziale mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente la data della pronuncia della sentenza, in entrambi i casi, il lavoratore ha diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione equitativa. (riproduzione riservata)

 
 
 
 
 

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