26/3/2003 ore: 11:18

Part time, niente indennità di disoccupazione nelle «soste»

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              Mercoledí 26 Marzo 2003


              Part time, niente indennità
              di disoccupazione nelle «soste»

              Niente indennità di disoccupazione per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale, nei periodi di sosta. L’Inps prende atto della sentenza 1732 pronunciata il 6 febbraio 2003 dalla Corte di cassazione a sezioni unite e, con il messaggio n. 253 del 25 marzo 2003 ripristina, confermandole, le istruzioni a suo tempo impartite con la circolare
              n.198 del 13 luglio 1995.
              La Suprema Corte ha risolto, con la sentenza richiamata, un contrasto
              di pronunciamenti della stessa Corte che, negli anni si è espressa
              talvolta in senso favorevole all’erogazione dell’indennità, come
              per esempio nella sentenza n.1141 del 10 febbraio 1999, con la
              quale stabilì che «un periodo di sospensione del rapporto di lavoro,
              di assenza quindi di prestazione di lavoro come di retribuzione,
              è un periodo di disoccupazione, non diversamente da un eguale intervallo di tempo al cui inizio un imprenditore si sia impegnato ad
              assumere il lavoratore al termine dell’intervallo stesso». Altre volte
              la decisione ha escluso, invece, il diritto alla prestazione. È il caso
              della sentenza n. 3746 del 28 marzo 2000, che limita il diritto
              all’agevolazione ai soli soggetti che hanno prestato attività lavorativa
              per meno di 180 giornate in un anno solare.
              Le Sezioni unite risolvono, con la sentenza in esame, il contrasto
              non condividendo nessuno dei precedenti orientamenti. La Corte
              non ritiene, infatti, che il trattamento di disoccupazione con i requisiti
              ridotti sia stato esteso, dalla norma istitutiva, al part time, così come non considera assimilabile il lavoro a tempo parziale "ciclico" al lavoro stagionale, pur essendo entrambe le prestazioni condizionate dalle caratteristiche dell’attività. La sentenza giustifica il diniego osservando che «la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo parziale su base annua dipende dalla libera volontà del lavoratore contraente e perciò
              non dà luogo a disoccupazione involontaria, ossia indennizzabile,
              nei periodi di pausa».
              Per le Sezioni unite non può nemmeno essere richiamata per analogia
              la sentenza n. 132/91, con la quale la Corte costituzionale ha rafforzato
              la tutela della maternità per le lavoratrici impegnate in part time
              di tipo verticale, stante il fine speciale e particolare che tale tutela si
              pone. Secondo la Corte di cassazione, la nuova disciplina dei rapporti
              di lavoro a tempo parziale, contenuta nel Dlgs 61/2000, afferma invece
              principi di non discriminazione e di parità con il lavoro a tempo pieno e detta la disciplina previdenziale del part time, senza tuttavia assegnare
              una particolare tutela contro la disoccupazione parziale. Anzi, l’articolo
              11 del Dlgs 61 abroga l’articolo 5 della legge del 1984, non prevedendo più l’iscrizione del lavoratore a tempo parziale nelle liste di
              collocamento.
              In conclusione, a Sezioni unite, la Corte nega che al lavoratore
              impiegato a tempo parziale così detto "verticale" spetti l’indennità
              di disoccupazione per i periodi di inattività.
              MARIA ROSA GHEIDO

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