3/5/2001 ore: 13:51

Part time: Ore aggiuntive, adeguamento a settembre

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Il Sole 24 ORE.com
Giovedì 3 maggio 2001



    Lavoro a tempo parziale

    Ore aggiuntive, adeguamento a settembre
    Favorita la flessibilità nel rapporto di lavoro part time dalla previsione per il datore di lavoro di poter chiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate nel contratto individuale. Questo e altri chiarimenti sono contenuti nella circolare 46 del 30 aprile 2001 con cui il ministero del lavoro spiega la nuova disciplina introdotta con il Dlgs 61/2000 nonchè le modifiche del Dlgs 100/2001 (in vigore dal 20 aprile 2001).
    Il ministero chiarisce anche i criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale e stabilisce che in tutte le ipotesi in cui, per legge o per contratto collettivo, si rende necessario accertare la consistenza dell'organico complessivamente occupato, i lavoratori part time si computano sommando l'orario concordato con ogni singolo lavoratore e raffrontando la somma con l'orario complessivo svolto dai lavoratori a tempo pieno, con arrotondamento all'unità superiore della sola frazione eccedente la predetta somma individuata qualora superiore alla metà dell'orario svolto full time.
    L'esempio: tre lavoratori prestano servizio con un contratto part time di tipo orizzontale con un orario settimanale rispettivamente di 18, 20 e 24 ore, per un totale quindi di 62 ore settimanali. Dividendo le 62 ore per le 40 ordinarie si ottiene un'unità con il resto di 22 ore. Poiché le 22 ore superano la metà dell'orario normale di 40 ore effettuato in azienda, si ha l'arrotondamento a una seconda unità. Dunque i tre lavoratori part time vengono conteggiati come due unità lavorative. Resta invece confermato quanto fissato dall'articolo 6, comma 2 del decreto 61/2000 secondo cui, ai soli fini dell'applicabilità della disciplina del titolo III della legge 300/70 e successive modificazioni (esercizio dell'attività sindacale) nelle imprese industriali e commerciali che occupano in ciascuna sede, stabilimento, filiale ufficio e reparto autonomo o, comunque, nell'ambito del comune più di 15 dipendenti (più di cinque nelle imprese agricole) i lavoratori a tempo parziale sono computati come unità intere a prescindere dall'orario effettuato.
    Nella circolare, poi, il ministero sottolinea il ruolo fondamentale della contrattazione collettiva alla quale spetta tra l'altro il compito di stabilire il numero massimo di ore effettuabili nell'ambito della singola giornata, nel corso dell'anno nonché le motivazioni oggettive che ne consentano il ricorso. Sul consenso del lavoratore all'effettuazione di prestazioni supplementari (articolo 3, comma 3 del decreto legislativo), il ministro chiarisce che il consenso lo si può presumere dalle orevisioni in materia contenute nel contratto collettivo. La garanzia riconosciuta al lavoratore, a questo riguardo, consiste nel fatto che quest'ultimo può rifiutarsi di effettuare prestazioni supplementari senza che questo possa costituire un'infrazione disciplinare né possa integrare gli estremi di un licenziamento neanche per giustificato motivo oggettivo. Inoltre, le ore di lavoro potranno essere liberamente determinate in sede contrattuale sia in relazione alla quantità, all'entità della retribuzione, ai tetti massimi e alla maggiorazione in caso di loro superamento mentre alla legge rimangono spazi solo residuali. Infatti quest'ultima, in mancanza e comunque in attesa di una successiva disciplina collettiva, prevede l'applicazione del tetto massimo del 10% di lavoro supplementare e una retribuzione, all'interno di questo tetto, equiparata alle ore ordinarie, mentre il 50% di maggiorazione scatta solo se viene superato questo limite massimo. Peraltro le clausole collettive esistenti continuano a produrre effetti fino alla relativa scadenza e comunque non oltre il 30 settembre 2001, termine entro il quale le parti sociali dovranno provvedere al loro adeguamento.

    Nevio Bianchi
    Alberto Massara






    Giovedì 3 Maggio 2001
 

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