Pensioni 2003, cumulo da subito
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ItaliaOggi (Lavoro e Previdenza) Numero 295, pag. 34 del 13/12/2002 Gigi Leonardi
Niente trattenuta per chi ha 58 anni di età e 37 di contributi Aumento provvisorio delle pensioni del 2,4%, ma anche la nuova disciplina del cumulo contenuta nel disegno di legge (Finanziaria 2003) e soppressione del contributo di solidarietà a carico della pensioni d'oro. Di tutto questo si occupa la maxi circolare Inps sul rinnovo dei mandati di pagamento per il prossimo anno (ancora in bozza) anticipata con il messaggio 292 del 12 dicembre. Aumenti 2003. Con l'incremento del 2,4% l'importo del trattamento minimo sale da 392,69, valore definitivo 2002, a 402,12 euro. In seguito all'aggiornamento Istat sale anche l'assegno sociale, la rendita assistenziale corrisposta agli ultrasessantacinquenni privi di altri redditi, introdotta dalla legge n. 335/95 in sostituzione della pensione sociale: passa da 350,57 a 358,99 euro al mese. Mentre la pensione sociale, ancora prevista per i titolari della stessa al 31/12/95, sale a 295,85 euro al mese. Per le pensioni d'importo superiore al trattamento minimo, l'aliquota percentuale di aumento si applica a scalare, secondo determinate fasce d'importo. L'art. 59, comma 13, della legge n. 449/97 aveva stabilito che per il triennio 1999-2001 il coefficiente di aggiornamento della quota eccedente l'ammontare pari a cinque volte il minimo e sino a otto volte, fosse ridotto al 30% dell'indice d'inflazione. Mentre nessuna indicizzazione sarebbe stata applicata sulla fascia di trattamento annuo superiore a otto volte il minimo. Grazie alla legge n. 388/2000, il raffreddamento della perequazione automatica è cessato con il 2000, un anno prima, con alcune varianti rispetto al passato. Per cui anche nel 2003 gli aggiornamenti avranno il seguente andamento: al 100% sull'importo mensile sino a tre volte il trattamento minimo; al 90% sulla quota mensile compresa tra tre e cinque volte il trattamento minimo; al 75% sulla quota mensile eccedente cinque volte l'importo del trattamento minimo. Un milione al mese. Chi quest'anno ha beneficiato dell'aumento previsto dalla Finanziaria, che gli ha consentito di riscuotere 516.46 euro (il famoso milione al mese), nel 2003 incasserà 525,89 euro anziché 528,85 (516,46 più il 2,4%) come si poteva credere. Questo perché la maggiorazione (123,77 euro, differenza tra 1 milione e il minimo 2002) va ad aggiungersi all'importo minimo dell'anno prossimo. Il tutto frutto della interpretazione autentica dell'articolo 38 della Finanziaria 2002 relativo all'incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati, contenuta nell'art. 38 del disegno di legge n. 3200 (Finanziaria 2003). Nell'anno 2003 la maggiorazione, che spetta agli ultrasettantenni (o ultrasessantenni se invalidi totali), verrà riconosciuta a condizione che l'interessato non consegua redditi propri d'importo superiore a 6.836,27 euro. Se si tratta di soggetto coniugato è inoltre necessario che il reddito, cumulato con quello del coniuge, non superi gli 11.503,14 euro. A tal fine si considerano i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti, con esclusione della casa di abitazione. Pensioni d'oro. Il contributo di solidarietà, nella misura del 2%, previsto per un periodo di tre anni dall'art. 37 della legge. 488/99 (Finanziaria 2000), sulla quota eccedente il massimale annuo contributivo-pensionabile introdotto dalla riforma Dini (art. 2, comma 18, della legge 335/1995), non è più operante a partire dall'anno 2003. Si tratta del cosiddetto contributo a carico delle pensioni ´d'oro', il cui importo supera il tetto contributivo (pari, nel 2002, a 78.507 euro). Cumulo. In occasione del rinnovo delle pensioni 2003 l'Inps ha già applicato le disposizioni previste dal disegno di legge finanziaria 2003 in merito all'abolizione del cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro. La nuova disposizione prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2003 il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità, già stabilito per le rendite liquidate sulla base di 40 anni di contribuzione, sia esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni, a condizione che il lavoratore abbia compiuto i 58 anni di età. Per cui, le pensioni di anzianità per le quali risultano soddisfatti i requisiti richiesti dalla nuova norma sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo dal 1° gennaio 2003. Di conseguenza l'ente per il 2003 non ha determinato la quota di incumulabilità, che non verrà pertanto più operata a chi ha comunicato di svolgere un'attività autonoma. |