17/6/2002 ore: 12:13

Pensioni: La scelta del contributivo si fa definitiva

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Pensioni - Con una circolare l'Inps chiude il cerchio sul sistema di calcolo che tiene conto dei versamenti di tutta la vita lavorativa
La scelta del contributivo si fa definitiva
Il complesso mosaico del diritto all'opzione per il calcolo pensionistico esclusivamente contributivo si è completato. L'ultimo tassello è costituito dalla circolare Inps 108 del 7 giugno 2002 che ha fornito in materia una serie di chiarimenti.
Convenienza dell'opzione. Optare per il contributivo significa poter andare in pensione di vecchiaia a 57 anni di età sia per gli uomini che per le donne. Se si considera che nel sistema di calcolo retributivo l'uomo può andare in pensione di vecchiaia a 65 anni e la donna a 60 anni, chi opta risparmia 8 anni se uomini o 3 anni se donna. Ma ottiene una pensione più bassa rispetto a quella che avrebbe avuto con il sistema retributivo. Il vecchio sistema retributivo si basa essenzialmente su due elementi: l'anzianità contributiva espressa in percentuale (2% per ogni anno di contributi con il massimo dell'80% con 40 anni di contributi oppure percentuali inferiori per gli scaglioni di retribuzioni eccedenti il tetto pensionabile) e la retribuzione media annua pensionabile ricavata attualmente per il settore privato dagli ultimi cinque anni per la determinazione della quota A della pensione (contributi fino al 31 dicembre 1992) e 10 anni per la quota B (contributi dal 1º gennaio 1993 fino al mese precedente la decorrenza della pensione). Le differenze negative in termini di importo pensionistico, ovviamente, esistono con il calcolo contributivo rispetto a quello retributivo. Se si tratta però di una carriera retributiva piatta senza grandi aumenti di retribuzione soprattutto nell'arco degli ultimi anni queste differenze tendono ad attenuarsi. A ogni modo prima di presentare la domanda di opzione, che è irrevocabile, l'articolo 69, comma 6 della legge 388/2000) mette a disposizione la possibilità di richiedere all'ente previdenziale due schemi di calcolo della liquidazione della pensione: l'uno con il sistema retributivo e l'altro con quello contributivo.
Opzione a due vie. Sul piano dell'esercizio di diritto di opzione occorre distinguere due situazioni. La prima riguarda i lavoratori che hanno già esercitato il diritto entro il 1º ottobre 2001. Nella seconda rientrano i lavoratori (in possesso di un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni entro il 31 dicembre 1995) che eserciteranno questo diritto successivamente il 1º ottobre 2001. Le domande di opzione presentate successivamente al 1º ottobre 2001 da lavoratori in possesso di almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 devono essere respinte. I lavoratori che si trovano in entrambe le situazioni devono possedere l'ulteriore requisito di 15 anni di contributi di cui almeno 5 versati nel sistema contributivo. Per questo requisito sono utili i periodi di contribuzione obbligatoria, figurativa (servizio militare, gravidanza e puerperio e così via), volontaria e da riscatto e ricongiunzione. In caso di lavoratori, in possesso di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni dei lavoratori autonomi si considera tutta la contribuzione maturata entro il 31 dicembre 1995, ovviamente non sovrapposta.
Lavoratori optanti. Tutto ruota attorno al calcolo del montante contributivo individuale previsto dall'articolo 1, comma 6 della legge 335/95, alla luce anche dei decreti legislativi 180/97, 278/98 e del decreto legge 158/2001. Questo montante è dato dalla somma di due quote: una per i periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 1995; la seconda per i periodi contributivi maturati successivamente al 31 dicembre 1995. La prima quota è quella che presenta un calcolo specifico, strettamente legato all'esercizio del diritto di opzione, mentre per la seconda si seguono le regole stabilite per il sistema di calcolo esclusivamente contributivo delineato nella legge 335/95. Ecco il meccanismo di determinazione del montante contributivo maturato alla data del 31 dicembre 1995: individuazione della base imponibile annua (retribuzione imponibile annua per i lavoratori dipendenti; reddito imponibile annuo per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani e commerciati) nel periodo di riferimento costituito dagli ultimi anni di anzianità contributiva anteriori al 31 dicembre 1995, nel limite massimo di dieci annualità (520 settimane). Questa base imponibile non può eccedere l'importo del massimale contributivo rapportato all'anno considerato sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice Istat). Tale operazione è destinata al calcolo della media della contribuzione annua; determinazione dell'ammontare dei contributi di ciascun anno moltiplicando la base imponibile annua per l'aliquota contributiva (l'aliquota di computo, quindi, coincide con quella contributiva) in vigore nell'anno interessato; calcolo del montante contributivo fino al 31 dicembre 1995 mediante la rivalutazione dell'ammontare dei contributi di ciascun anno su base composta fino al 31 dicembre 1995 utilizzando il tasso annuo di capitalizzazione. Questo tasso risulta dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale (Pil), determinato appositamente dall'Istat con riferimento al quinquennio anteriore all'anno da rivalutare; determinazione del montante medio annuo dividendo il montante complessivo come calcolato sopra alla data del 31 dicembre 1995 per il numero degli anni considerati; determinazione dell'anzianità contributiva complessiva maturata dall'inizio dell'assicurazione fino al 31 dicembre 1995. Il periodo di contribuzione antecedente il decennio (periodo di riferimento) considerato per il calcolo del montante medio viene valutato per ciascun anno o frazione di anno mediante il rapporto tra l'aliquota contributiva vigente in tale anno e l'aliquota contributiva media in vigore nei dieci anni di calendario precedenti quello nel quale viene esercitato il diritto di opzione. Questa modifica peggiorativa per gli optanti è stata introdotta dall'articolo 1 del decreto legge 158/2001, convertito dalla legge 248/2001. L'anzianità contributiva complessiva è formata, quindi, dal periodo così determinato sommato al decennio considerato per la determinazione del montante medio annuo.

Lunedí 17 Giugno 2002

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