7 dicembre 2002
PREVIDENZA |
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1- Pensioni minime più alte del 2,4%
2- Penalizzato il milione al mese
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Pensioni minime più alte del 2,4%
 Previdenza - Pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» il decreto con l'aumento 2003 per perequazione automatica GIUSEPPE RODÀ
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Pensioni minime più alte del 2,4% dal 1° gennaio del prossimo anno. Questa, infatti, è la percentuale provvisoria di aumento per «perequazione automatica» indicata dal decreto interministeriale (Economia e Lavoro) del 20 novembre 2002, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 285 del 5 dicembre. Lo stesso provvedimento indica nel 2,7% l'incremento definitivo sulle minime dal 1° gennaio 2002. Per poter effettuare, all'inizio di ogni anno, il rinnovo generalizzato dei trattamenti pensionistici, gli enti previdenziali devono disporre per tempo della percentuale di aumento. La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2002, con effetto dal 1° gennaio 2003, è risultata pari a +2,4%, salvo conguaglio da effettuarsi nello stesso momento in cui scatterà la perequazione per l'anno successivo. I nuovi importi per il 2003 (indicati nella tabella pubblicata qui a fianco) sono stati calcolati, in via previsionale, sulla base della predetta percentuale del 2,4 per cento. Lo stesso decreto interministeriale ha fissato - come accennato - anche la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni per il 2001, con effetto dal 1° gennaio 2002, confermandola nella misura definitiva del 2,7% (quella previsionale, infatti, era della stessa misura: questo significa che per il 2002 non ci saranno conguagli in positivo per i pensionati). Così aumentano i minimi delle pensioni. L'importo mensile lordo, per 13 mensilità, delle pensioni al trattamento minimo a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani e commercianti), dal 1° gennaio 2003, sarà così pari a 402,12 euro (5.227,56 euro annui). L'importo mensile dell'assegno vitalizio, sempre dal 1° gennaio 2003, sarà invece di 229,2 euro (2.979,6 annui). Il nuovo assegno sociale. L'importo mensile lordo, per 13 mensilità, del nuovo assegno sociale introdotto dalla legge 335/95 (la riforma Dini della previdenza) dal 1° gennaio 2003 sarà di 358,99 euro (4.666,87 annui). Questo particolare trattamento spetta ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni (uomini e donne), effettivamente residenti sul territorio italiano, sprovvisti di redditi personali o coniugali nei limiti stabiliti dalla legge. Gli aumenti per costo della vita. Per le pensioni superiori al trattamento minimo Inps e per tutte le pensioni a carico di un fondo esclusivo o sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria Ivs (Stato, Inpdap, Inpdai e così via) la percentuale di aumento per la variazione del costo della vita scatta, secondo l'articolo 69, comma 1, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (la Finanziaria per il 2001), per intero sull'importo di pensione fino a tre volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, mentre per le fasce di importo comprese fra tre e cinque volte il minimo la percentuale di aumento viene ridotta al 90% e per la parte di pensione eccedente cinque volte il minimo al 75 per cento. In concreto, quindi, la percentuale di aumento del 2,4%, con effetto dal 1° gennaio 2003, si applica nella maniera seguente: -al 100% (2,4%) sull'importo di pensione fino a tre volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; -ridotta al 90% (2,16%) per le fasce di importo eccedenti tre volte e fino a cinque volte il trattamento minimo; -ridotta al 75% (1,8%) per le fasce di importo pensionistico superiori a cinque volte il minimo. Infine, l'articolo 3 del decreto interministeriale del 20 novembre 2002 stabilisce che le percentuali di variazione indicate nell'articolo 1 (+2,7%) e nell'articolo 2 (+2,4%), per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale prevista dalla legge 324/1959 e successive modificazioni e integrazioni (Stato e Inpdap), vengono determinate separatamente sull'indennità integrativa speciale, se spetta, e sulla pensione.
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Penalizzato il milione al mese |
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Aumento più contenuto per le pensioni basse adeguate da quest'anno a 516,46 euro mensili (il milione delle "vecchie" lire raggiunto tramite la maggiorazione sociale dei trattamenti minimi prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001). La percentuale di incremento del 2,4% non scatta, infatti, sull'intero importo mensile di 516,46 euro, ma solo sull'importo mensile del trattamento minimo relativo al 2002 (392,69 euro). Dal 2003 l'incremento mensile sarà dunque di 9,43 euro, e quelle pensioni passeranno a 525,89 euro (pari a 392,6 per 2,4 per cento). La ragione è semplice: le maggiorazioni sociali, per legge, non sono perequabili. I requisiti per ottenere il beneficio sono legati all'età e al reddito. I limiti di età sono: 70 anni; 60 anni per gli invalidi civili totali, sordomuti, ciechi assoluti, titolari di prestazione economica connessa all'invalidità civile, e per gli inabili secondo la legge 222/1984; 65 anni solo per i soggetti che possono usufruire della riduzione di età secondo la contribuzione versata. Si tratta del meccanismo consistente nella riduzione di un anno ogni cinque anni di contribuzione o frazioni pari o superiore a due anni e mezzo. L'aumento della maggiorazione sociale viene concesso in misura tale che non possa superare i limiti reddituali fissati dalla legge. Sono rilevanti, secondo l'Inps, ai fini della concessione del beneficio, indipendentemente dalla prestazione sulla quale venga attribuita la maggiorazione sociale, i redditi assoggettabili all'Irpef, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, redditi esenti, sia del titolare che del coniuge. G.RO.
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