Pensioni, minimi impignorabili

5 dicembre 2002
NORME E TRIBUTI Previdenza
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Pensioni, minimi impignorabili
 Dopo la decisione sui crediti tributari, la Corte costituzionale fissa un principio generale
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ROMA - La pensione di vecchiaia dell'Inps è pignorabile nei limiti di un quinto dell'importo che eccede il minimo vitale così come determinato dal legislatore. Dopo aver deciso che anche i trattamenti corrisposti dall'Istituto di previdenza - così come quelli degli ex dipendenti pubblici - sono pignorabili per debiti fiscali (sentenza 468 del 20 novembre 2002, si veda «Il Sole-24 Ore» del 23 novembre), la Corte costituzionale ha emesso una nuova sentenza (la 506 depositata ieri) con la quale ha dichiarato incostituzionale l'articolo 128 del regio decreto legge 1827/35 (convertito con modificazioni nella legge 1155/36) «nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare di pensioni, assegni e indennità erogati dall'Inps, anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte». Con questa decisione, più ampia e sistematica rispetto alla precedente, i giudici della Consulta hanno anche esteso il giudizio di incostituzionalità agli articoli 1 e 2 del Dpr 180/50 (Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni) nella parte in cui contengono disposizioni dello stesso tenore. Nell'affrontare la questione sollevata dal Tribunale di Ragusa (in riferimento all'articolo 3, comma 1 della Costituzione e, comunque, con il principio della ragionevolezza), la Corte costituzionale ha valutato i contrapposti interessi (quello del creditore e quello del minimo vitale del pensionato) autosollevandosi, per ragioni di equità, un'altra questione: quella legata alle retribuzioni. Una materia trattata ripercorrendo tutte le decisioni prese in materia e fissando, infine, un principio generale: la pignorabilità nei limiti del quinto della parte eccedente il minimo vitale. Per i giudici della Consulta, in sostanza, «è ben vero che il pubblico interesse - in cui si traduce il criterio di solidarietà sociale - a che il pensionato goda di un trattamento "adeguato alle esigenze di vita" può, e anzi deve, comportare (...) anche una compressione del diritto di terzi di soddisfare le proprie ragioni creditorie sul bene-pensione, ma è anche vero che tale compressione non può essere totale e indiscriminata, bensì deve rispondere a criteri di ragionevolezza che valgano, da un lato, ad assicurare in ogni caso (e, quindi, anche con sacrificio delle ragioni di terzi) al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita e, dall'altro lato, a non imporre ai terzi, oltre il ragionevole limite appena indicato, un sacrificio dei loro crediti, negando all'intera pensione la qualità di bene sul quale possano soddisfarsi». Per la Corte «la qualità del credito, in altre parole, giustifica - quando è espressione di altri valori costituzionali - il discrezionale bilanciamento con il valore espresso dall'articolo 38, secondo comma della Costituzione, ma tale valore, quando l'ammontare della pensione eccede quanto necessario per le esigenze di vita del pensionato, certamente non può rendere impignorabile la parte eccedente». In questo modo, soddisfatta integralmente l'esigenza sottesa al disposto dell'articolo 38, comma secondo, della Costituzione, «detta parte eccedente - sottolinea la Consulta - deve ritenersi (nei limiti e secondo le regole fissati dall'articolo 545 del Codice di procedura civile) assoggettabile al regime generale della responsabilità patrimoniale (articolo 2740 del Codice civile)». M.PE.
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