4/11/2003 ore: 11:35

Per i venditori porta a porta le norme si incrociano

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ItaliaOggi (Focus)
Numero
261, pag. 4 del 4/11/2003


Per i venditori porta a porta le norme si incrociano

Il maxi-emendamento riguarda i venditori porta a porta, obbligati all'Inps dall'istituzione della gestione separata dalla legge n. 335/95. Dal prossimo anno è previsto l'esonero contributo dei venditori che realizzino redditi annui fino a 5 mila euro. Ciò significa l'esclusione anche dalle tutele garantite dalla contribuzione all'Inps, ossia dalle tutele pensionistica, per la maternità e per l'assegno al nucleo familiare. Il sovrapporsi delle due norme (dlgs n. 276/03 e dl 269/03) produce l'effetto di complicare la comprensione della nuova disciplina del lavoro a progetto. Con l'aggravante che la disciplina è già in vigore dal 24/10. I dubbi riguardano il regime fiscale e previdenziale cui sottoporre le nuove prestazioni. Se passa l'ipotesi della coesistenza di due tipologie di prestazioni occasionali: le mini-co.co.co. e le prestazioni puramente occasionali, è vincolante applicare alle prime la disciplina fiscale previste per i redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, con l'onere per il committente di riconoscere le detrazioni fiscali e procedere all'elaborazione di un prospetto paga.

Sempre in merito alle mini-co.co.co., si presenta poi il problema sull'individuazione di una corretta regola per determinare l'esatto momento in cui può ritenersi superato il limite reddituale (5 mila euro) per la riconducibilità della collaborazione al lavoro a progetto. Infatti, la norma parla di ´compenso percepito in un anno solare', indicando come criterio quello d'incasso da parte del lavoratore. Ciò significa che una collaborazione di 20 giorni e reddito di 10 mila euro, per esempio, non sarà da ritenere un rapporto di lavoro a progetto qualora il compenso venga erogato per 5 mila euro a dicembre e per i restanti 5 mila euro a gennaio dell'anno successivo.

Se è vero che in tal caso non ci saranno ripercussioni sul piano fiscale e previdenziale (la mini-co.co.co. resta assimilata al lavoro dipendente e soggetta a Inps), per il lavoratore si tratta di perdere potenziali diritti contemplati nel nuovo lavoro a progetto.



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