10/11/2004 ore: 11:38

Per il job on call ritenute d'obbligo

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    mercoledì 10 novembre 2004


    sezione: NORME E TRIBUTI - pag: 27
    Le Entrate spiegano il lavoro a chiamata
    Per il job on call ritenute d'obbligo
    MARIA ROSA GHEIDO
    L' indennità di disponibilità, corrisposta al lavoratore assunto con contratto di lavoro intermittente, costituisce reddito di lavoro dipendente ed è soggetta a ritenuta d'acconto. Anche se non vi è prestazione di lavoro, la somma è comunque percepita in relazione al rapporto di impiego in essere.

    Rispondendo a una istanza di interpello (pubblicata su «Guida al lavoro» n. 45) volta a escludere tale natura, la direzione regionale dell'agenzia delle Entrate della Toscana sottolinea come l'indennità di disponibilità, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
    276 (la riforma Biagi), rappresenti il corrispettivo dell'obbligo del lavoratore di restare a disposizione del datore di lavoro in attesa di essere impiegato e quindi sia, come tale, riconducibile nel concetto di reddito di lavoro dipendente.


    Per l'articolo 49 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con Dpr 917 del 1986 costituiscono redditi di lavoro dipendente i redditi che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri. Rientrano in tale reddito, ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi, tutte le somme e i valori in genere «a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro». Sono pertanto considerati redditi di lavoro dipendente tutte le somme e i valori erogati al dipendente, indipendentemente dal nesso sinallagmatico tra effettività della prestazione resa e le somme e i valori percepiti.


    Secondo l'articolo 51, il cui comma 1 è stato modificato dal decreto legislativo 314/1997 che ha introdotto l'armonizzazione delle basi imponibili, fiscali e previdenziali, è reddito di lavoro dipendente non solo quanto è corrisposto in funzione della prestazione resa, ma ciò che il lavoratore medesimo percepisce nel periodo d'imposta, a qualunque titolo, purché riconducibile al rapporto di lavoro, anche se non proveniente direttamente dal datore di lavoro. È escluso unicamente quanto il lavoratore riceve a titolo di risarcimento di un danno emergente (non di un lucro cessante).


    L'indennità di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 276/2003, seppur finalizzata a "compensare" o "risarcire" il lavoratore che si è contrattualmente impegnato a rispondere alla chiamata del datore di lavoro, è pertanto dovuta "in relazione" al rapporto di lavoro instaurato con le modalità del lavoro intermittente. Oltre che l'obbligo contributivo di cui al secondo comma dello stesso articolo 36 grava, perciò, sul datore di lavorosostituto d'imposta anche l'obbligo di effettuare la ritenuta d'acconto come disposto dall'articolo 23 del Dpr 600/1973.


    Il sostituto d'imposta è tenuto, infatti, a effettuare le ritenute a titolo di acconto con riferimento a tutte le somme e i valori che il lavoratore dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro intrattenuto con lui, anche se taluni di tali somme e valori fossero corrisposte da soggetti terzi per effetto di un qualunque collegamento esistente con il rapporto stesso.

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