Per il lavoratore co.co.co. sì al rimborso dei contributi
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ItaliaOggi (Lavoro e Previdenza) Numero 041, pag. 36 del 18/2/2004 di Daniele Cirioli
È facoltà del lavoratore iscritto alla gestione separata Inps scegliere tra la restituzione dei contributi versati e la liquidazione della pensione supplementare. Il rimborso contributivo, infatti, non è una esclusiva per coloro che non abbiano conseguito il diritto a un trattamento pensionistico autonomo. Lo ha deciso la Corte di cassazione, rigettando l'appello dell'Inps, nella sentenza n. 1839 deposita il 2 febbraio 2004. Il regime transitorio. La questione riguarda il regime transitorio della gestione separata Inps, della durata di cinque anni e applicabile nei confronti dei soggetti prossimi all'età di pensionamento. Per questi soggetti, l'avvio della nuova gestione e del relativo obbligo contributivo avrebbe potuto concretizzarsi in un prelievo contributivo forzato, senza garanzia in cambio di trattamenti pensionistici. Pertanto, il dm n. 282/96 istitutivo della nuova gestione assicurativa prevedeva un periodo di cinque anni, decorrente dalle date del 1° aprile 1996 o del 30 giugno 1996 (rispettivamente per i soggetti privi di tutela previdenziale obbligatoria e per quelli già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie o pensionati), durante il quale: - ai soggetti con età oltre i 65 anni riconosceva solo la facoltà (non l'obbligo) di scriversi alla gestione separata; - ai soggetti che durante tale periodo avessero compiuto l'età di 65 anni attribuiva il diritto alla cancellazione dalla gestione separata; - ai soggetti sessantenni alle predette date, che avessero cessata l'attività lavorativa senza conseguire il diritto alla pensione autonoma o ad altri trattamenti pensionistici durante quei cinque anni, riconosceva la possibilità di richiedere il rimborso dei contributi versati maggiorati di interessi. La disposizione dibattuta, in particolare, riguarda quest'ultimo caso, interpretato dall'Inps (peraltro sulla base di specifiche direttive del ministero del lavoro contenute in una nota del 23/3/99) come una possibilità operante esclusivamente nelle ipotesi di mancato conseguimento del diritto a una pensione autonoma e di trattamenti aggiuntivi. La decisione. L'interpretazione rigida dell'Inps ha causato un elevato contenzioso da parte degli interessati che, piuttosto, traducevano la norma in una loro facoltà di scelta tra il rimborso dei contributi e la liquidazione di trattamenti accessori. E la recente pronuncia dà ragione ai lavoratori, spianando la strada a una più rapida soluzione del contenzioso avviato in questi anni. La questione decisa dai giudici, in particolare, riguarda il caso di un lavoratore che, con ricorso al tribunale di Genova (sentenza poi confermata dalla Corte d'appello di Genova), ha ottenuto la restituzione dei contributi dall'Inps versati per gli anni 1996-1998. L'Inps, avverso tale situazione, ha fatto appello in Cassazione sostenendo errata la sentenza, in quanto ´l'interpretazione logico-sistematica e i principi in materia non consentono di desumere che l'assicurato abbia facoltà di scelta fra restituzione e pensione supplementare' e ribadendo, piuttosto, il principio per cui il diritto al rimborso contributivo sussiste esclusivamente qualora l'assicurato non abbia titolo a un trattamento pensionistico obbligatorio. La sentenza spiega, invece, che il tenore letterale della disposizione in questione (articolo 4, comma 2, del dm n. 282/96) e il collegamento logico fra la ´facoltà di chiedereÉ il computo dei contributi ai fini del diritto e della misura della pensione' e la possibilità di chiedere la restituzione dei contributi inducono a ritenere che sussiste una facoltà per l'assicurato di optare per l'una o per l'altra soluzione. (riproduzione riservata) |