16/4/2003 ore: 11:05

Per la disoccupazione scatta il trattamento «formato Ue»

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              Mercoledí 16 Aprile 2003
              NORME E TRIBUTI

              Per la disoccupazione scatta il trattamento «formato Ue»

              Circolare Inps sul cumulo dei contributi tra l'Italia e la Svizzera

              Dal 1° giugno 2002 (data di entrata in vigore dell'Accordo con la Svizzera) l'applicazione della normativa comunitaria si estende anche alle prestazioni non pensionistiche (trattamenti di disoccupazione, indennità di mobilità, integrazioni salariali configurate, nella terminologia Cee, come disoccupazione "parziale" e così via). Lo comunica l'Inps con la circolare 78 del 14 aprile 2003. Vediamone gli aspetti principali.
              Prestazioni di disoccupazione. Va subito detto che i precedenti accordi bilaterali tra Italia e Svizzera non tutelavano l'evento della disoccupazione involontaria con l'esclusione dei lavoratori frontalieri per i quali si applica la cosiddetta "retrocessione finanziaria". L'Accordo con la Svizzera fa entrare in gioco le disposizioni comunitarie (articoli 67 e 69 del regolamento Cee 1408/71). Questo significa soprattutto che scattano, per i trattamenti di disoccupazione ordinaria e speciali, i principi della totalizzazione dei periodi assicurativi e dell'esportazione delle prestazioni economiche. Per totalizzazione dei periodi assicurativi si intende il cumulo dei contributi ai fini del raggiungimento del diritto alla prestazione di disoccupazione. Si tratta, naturalmente, di una somma fittizia nel senso che i contributi restano dove sono e, quindi, non vengono trasferiti da uno Stato membro all'altro. Vi è, come già visto, un'eccezione all'applicazione della normativa comunitaria. Tale eccezione riguarda i lavoratori occupati in Svizzera grazie a un permesso di soggiorno inferiore all'anno. Si tratta sostanzialmente dei lavoratori frontalieri e di quelli stagionali che normalmente risiedono, come i frontalieri, nelle zone di frontiera. Per questi lavoratori si applicano le disposizioni del Protocollo addizionale all'allegato II dell'Accordo tra la comunità europea e la Svizzera. Secondo questo protocollo i lavoratori frontalieri e stagionali possono ottenere l'indennità di disoccupazione svizzera soltanto quando maturino i requisiti contributivi stabiliti dalla Svizzera in via autonoma, cioè senza la totalizzazione con i periodi assicurativi per la disoccupazione posseduti negli Stati della comunità europea. In caso contrario (mancanza dei requisiti assicurativi autonomi svizzeri) entra in funzione il meccanismo della retrocessione finanziaria. In altri termini la Svizzera trasferisce (retrocede) allo Stato di origine dei lavoratori una congrua percentuale dei contributi versati all'assicurazione disoccupazione svizzera. Se facciamo il caso di frontalieri e stagionali italiani sarà lo Stato italiano (destinatario dei predetti contributi svizzeri) ad assumersi il carico delle prestazioni nella misura e con le modalità fissate dalla propria legislazione. Questo sistema, che in concreto conferma l'operatività degli Accordi bilaterali stipulati in materia dai vari Stati membri con la Svizzera, resterà valido per un periodo di sette anni a decorrere dal 1° giugno 2002.
              Prestazioni di malattia e maternità. Si applica la normativa comunitaria anche per l'assicurazione malattia, maternità e per la tubercolosi. Come dire, quindi, che si avrà la totalizzazione dei periodi assicurativi, l'esportazioni delle prestazioni e l'abolizione delle clausole di residenza (disposizioni che subordinano alla residenza la corresponsione delle prestazioni). Va notato che coloro che hanno la residenza in Italia pur lavorando in Svizzera (come i frontalieri) se coperti, quali residenti in Italia, dal Ssn possono, su richiesta da inoltrare alle competenti casse svizzere, essere esentati dall'assicurazione obbligatoria malattia nella Svizzera. Occorre segnalare, inoltre, che per gli eventi pregressi la domanda presentata entro due anni dal 1° giugno 2002 verrà riconosciuta la relativa prestazione, anche se già colpita da decadenza o prescrizione secondo la legislazione italiana, ovviamente con effetto dal 1° giugno 2002. GIUSEPPE RODÀ

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