9/9/2002 ore: 9:47

Per le colf slalom tra ferie e maternità

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        NORME E TRIBUTI
        sabato 7 settembre 2002

        Per le colf slalom tra ferie e maternità

        I dubbi dei lettori riguardano non solo la prima fase della sanatoria ma anche gli obblighi derivanti dalla successiva regolarizzazione

        A preoccupare i datori di lavoro non è solo la prima fase della regolarizzazione di colf e badanti ma anche gli adempimenti cui dovranno far fronte a sanatoria avvenuta. In particolare, i dubbi sono stati espressi soprattutto in vista di eventi non certo improbabili, quali la malattia o la maternità nonché su diritti quali le ferie, i permessi, il trattamento di fine rapporto. Effettivamente, il lavoro svolto presso una famiglia ha caratteristiche e peculiarità che ne diversificano, talvolta in modo significativo, lo svolgimento rispetto al lavoro presso un'azienda o uno studio professionale. Può essere utile, a questo proposito, sapere che la materia è regolata dal Codice civile, articoli da 2240 a 2246, dalla legge 339/58, dal Dpr 1403/71 per gli aspetti previdenziali e dall'articolo 62 del Dlgs 151/2001 per la tutela della maternità. Il contratto applicabile, al quale fa espresso riferimento l'istanza di regolarizzazione, è quello per il personale domestico, rinnovato l'8 marzo 2001, che regola, oltre che l'aspetto retributivo, anche gli istituti normativi applicabili. Maternità. In questo caso è vietato adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi alla nascita del bambino, oltre che nel periodo intercorrente tra data presunta e quella effettiva. Il divieto può essere anticipato in particolari condizioni di rischio, il diritto all'astensione, per il periodo dopo il parto, è riconosciuto anche al lavoratore padre in caso di decesso o grave infermità della madre. L'indennità economica di maternità è erogata direttamente dall'Inps, ma spetta solo se la lavoratrice ha almeno 26 contributi settimanali nell'anno precedente o, in alternativa, 52 nel biennio antecedente l'inizio del periodo di astensione. Inoltre, l'indennità non è calcolata sulla retribuzione effettiva, bensì su quella "convenzionale" della classe utilizzata per la contribuzione. Il periodo di congedo è importante, però, ai fini dell'anzianità, delle ferie e della tredicesima mensilità. Malattia. L'indennità è a carico del datore di lavoro in quanto la contribuzione versata all'Inps assicura le prestazioni sanitarie ma non quelle economiche. Il datore di lavoro è tenuto a pagare il 50% della retribuzione di fatto nei primi tre giorni di malattia e la retribuzione intera in quelli successivi, fino a un massimo di 8 giorni per un'anzianità di servizio fino a sei mesi, di 10 giorni per un'anzianità che va da sei mesi a due anni, di 15 giorni per anzianità superiori. Durante la malattia, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo che varia, dagli otto giorni delle colf il cui orario non supera le 24 ore settimanali e con anzianità fino a sei mesi, ai 180 giorni di calendario per la colf convivente con anzianità oltre i due anni. La malattia in periodo di prova o durante il preavviso di licenziamento ne sospende la decorrenza. Infortuni. In questo caso il datore di lavoro deve retribuire i primi tre giorni, successivamente l'indennità è corrisposta dall'Inail, anche se il premio costituisce una quota dei contributi versati all'Inps. Il lavoratore deve tempestivamente avvisare il datore di lavoro dell'assenza per malattia o infortunio e fargli pervenire, entro tre giorni dall'evento, il certificato medico. Ferie. Il Codice civile prevede un periodo feriale di almeno otto giorni, stabilito peraltro dal contratto collettivo nazionale in 26 giorni lavorativi, frazionato in non più di due periodi all'anno e che matura in ragione di un dodicesimo per ogni mese di lavoro. In aggiunta alle ferie il lavoratore, il cui orario di lavoro sia di almeno 30 ore settimanali, ha diritto a 12 ore di permesso (16 se convivente) per visite mediche documentate. In caso di orario inferiore, le ore suddette saranno riproporzionate all'orario. Al lavoratore, spetta, inoltre, un permesso retribuito di tre giorni lavorativi in caso di comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti entro il secondo grado; un permesso retribuito di due giorni spetta, infine, al lavoratore in caso di nascita di un figlio, anche per adempiere ai relativi obblighi di legge.
        Maria Rosa Gheido

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