
Venerdí 20 Febbraio 2004
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Percorso a tre «uscite» verso l'assegno GIANLUCA DI DONFRANCESCO
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ROMA - Si sdoppia il percorso possibile per andare in pensione prima di raggiungere i requisiti richiesti per la «vecchiaia». La nuova proposta messa a punto dal Governo e presentata ieri ai sindacati, introduce una nuova possibilità di ritiro a fianco al raggiugimento dei 40 anni di contributi (il così detto "scalone"). I contorni dell'intervento sono però ancora da definire, come riferiamo a pagina 2 e tutto scatta, in ogni caso, dal 2008. Vediamo come potrebbe cambiare l'accesso alla pensione a seconda dei vari regimi. Pensione di vecchiaia. Per la pensione di vecchiaia liquidata con il sistema di calcolo completamente retributivo (possibile per chi ha almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995) oppure «misto» (cioé con calcolo in parte retributivo, per i contributi maturati fino al 31 dicembre 1995, e in parte contributivo, per quelli successivi al 1° gennaio 1996), non dovrebbe cambiare nulla. Resterebbero confermati, quindi, anche dopo il 2008 gli attuali requisiti: età pensionabile di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne; minimo di 20 anni di contribuzione (che scende a 15 anni in determinati casi); cessazione dell'attività lavorativa dipendente, anche all'estero. Del resto, la proposta formulata dal Governo non annuncia alcun intervento su questo punto. Anche per la pensione di vecchiaia liquidata con il sistema di calcolo esclusivamente contributivo (che è il sistema introdotto dalla riforma Dini, nei confronti dei neo assunti dal 1° gennaio 1996 e privi di contribuzione precedente), le cose resteranno come ora. Fatta eccezione, però, per una modifica contenuta nel disegno di legge delega previdenziale (all'esame del Parlamento), che eleva l'età pensionabile da 57 a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne. I requisiti attualmente richiesti per ottenere la pensione di vecchiaia contributiva, che ha assorbito la pensione di anzianità, sono i seguenti: età pensionabile flessibile da 57 a 65 anni, sia per gli uomini sia per le donne; almeno 5 anni di contribuzione effettiva; cessazione dell'attività lavorativa dipendente, anche all'estero. Pensione di anzianità. Il trattamento pensionistico di anzianità (nel sistema di calcolo esclusivamente contributivo, come detto, è stata eliminata la pensione di anzianità) cambia dal 2008. Fino al 2007 restano gli attuali requisiti: 35 anni di contributi e 57 anni di età (58 anni per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani e commercianti); oppure 38 anni di contributi nel 2004 e nel 2005 e 39 anni nel 2006 e nel 2007). Dal 2008, invece, per ottenere la pensione di anzianità occorre il possesso di 40 anni di contributi, indipendentemente dall'età anagrafica. Si tratta del requisito che d'altra parte era già stabilito, sempre a partire dal 2008, dalla legge 449/97 (la riforma Prodi). In alternativa, si potrà però accedere al trattamento di anzianità con 35 anni di contributi e 60 di età, sfruttando la «quota 95» introdotta dalla nuova proposta messa a punto dal Governo. Nel 2010, solo per gli uomini, il momento della pensione si allontanerà ancora: oltre ai 35 anni di contributi, l'età necessaria passerà, secondo le linee della proposta note fino a ieri sera, da 60 a 61 anni (quota 96). Questo ulteriore scalino non scatta invece per le donne, che quindi potranno continuare ad abbandonare il lavoro a 60 anni. Del resto, raggiunta questa età, in base alle regole attuali, le donne tagliano il traguardo della pensione di vecchiaia retributiva, in presenza di 20 anni di contributi. Resta da chiarire come questo doppio requisito possa convivere. Possibile scatto nel 2013. La «quota 96» potrebbe, tuttavia, non essere quella definitiva. Il ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, ha annunciato che i conti previdenziali saranno sottoposti a verifica nel 2013. Se il risultato non dovesse essere sufficiente, l'età anagrafica per la pensione di anzianità potrebbe salire ancora, a 62 anni. Pensione di anzianità nella delega previdenziale. Il disegno di legge delega previdenziale stabilisce, dal 2008, che il diritto alla pensione di anzianità si consegue con il solo requisito contributivo di 40 anni, indipendentemente dall'età. I lavoratori che avranno raggiunto 35 anni di contributi e 57 di età (58 anni per gli autonomi), potranno andare comunque in pensione, ma soltanto scegliendo il sistema di calcolo esclusivamente contributivo. Questa facoltà di opzione vale in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015. Invalidità, inabilità e trattamento ai superstiti (pensione indiretta e di reversibilità). Su questi fronti non ci sono novità in arrivo. Restano, pertanto, confermati, anche dopo il 2008, i requisiti fissati dall'attuale normativa.
GIUSEPPE RODÀ
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