7/6/2002 ore: 12:09

Pioggia di proroghe per la mobilità (testo del decreto legge)

Contenuti associati


              1) Testo del decreto legge
              2) Tutela ai disoccupati di ritorno dalla Svizzera
                  Il testo del decreto legge varato ieri dall'Esecutivo con le misure urgenti in materia di occupazione e previdenza
                  Pioggia di proroghe per la mobilità
                  I lavoratori licenziati da imprese con meno di 15 dipendenti hanno tempo fino al 31 dicembre per iscriversi nelle liste
                  Pubblichiamo il testo del decreto legge con le misure di sostegno ai lavoratori coinvolti in particolari situazioni di crisi aziendale presentato ieri al Consiglio dei ministri
                ARTICOLO 1
                Interventi relativi a situazioni di crisi aziendale
                    1. Per i lavoratori dipendenti da aziende, già operanti in aree nelle quali siano stati attivati strumenti della programmazione negoziata, appaltatrici di lavori presso unità produttive di imprese del settore petrolifero e petrolchimico, con organico di almeno 300 lavoratori, licenziati, a seguito di processi di ridimensionamento dei predetti appalti, a far data dal 29 marzo 2001 e comunque non oltre il 31 maggio 2003 e iscritti nelle liste di mobilità, la durata dell'indennità di mobilità, stabilita in quarantotto mesi dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è prorogata per un massimo di trentasei mesi e nel limite massimo di seicentotrenta unità, e, comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati, per tali lavoratori, i requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La misura dell'indennità di mobilità relativa al periodo di proroga è ridotta del venti per cento. Per i lavoratori in questione, i requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991, si considerano acquisiti con riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attività.
                    2. Per il lavoratori , già dipendenti da aziende operanti nel settore tessile e ubicate nei territori di cui all'Obiettivo 1 del regolamento (Cee) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993 e successive modificazioni, che, a far data dal giugno 1996 e senza soluzione di continuità abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in base alle delibere Cipe del 18 ottobre 1994, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» n. 14 del 18 gennaio 1995, e del 26 gennaio 1996, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» n. 63 del 15 marzo 1996, licenziati nel periodo dal 1º giugno 2002 al 31 maggio 2003 e iscritti nelle liste di mobilità, la durata dell'indennità di mobilità, stabilita in quarantotto mesi dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogata per un massimo di quarantotto mesi e nel limite massimo di centoventi unità, e, comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati, per tali lavoratori, i requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La misura dell'indennità di mobilità relativa al periodo di proroga è ridotta del venti per cento.
                    3. Le aziende interessate dagli interventi di cui ai commi 1 e 2, sono tenute a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), all'atto del pagamento delle somme previste dall'articolo 5, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991, un importo pari all'onere del trattamento economico di mobilità per un periodo di sei mesi, compresi gli oneri relativi alla contribuzione figurativa.
                    4. La proroga dell'indennità di mobilità prevista dai commi 1 e 2 spetta a condizione che i lavoratori interessati, durante il periodo di durata della suddetta proroga, risultino impiegati in attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468. L'Inps verifica l'effettivo impegno dei lavoratori nelle predette attività. 5. Ai lavoratori licenziati da aziende operanti nel settore della sanità privata, con un organico superiore alle millecinquecento unità lavorative, assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con cessazione dell'esercizio di impresa e operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (Cee) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, per i quali sia scaduto, entro il 14 maggio 2002, il trattamento straordinario d'integrazione salariale disposto con decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è corrisposto, per la durata di ventiquattro mesi nel limite massimo di milleottocento unità, un trattamento pari all'ottanta per cento dell'importo massimo dell'indennità di mobilità, così come previsto dalle vigenti disposizioni, comprensivo della contribuzione figurativa e degli assegni per nucleo familiare, ove spettanti.
                    6. I lavoratori fruitori del trattamento di cui al comma 5, sono tenuti a frequentare, durante il periodo di durata del trattamento medesimo, corsi di formazione professionali, indetti dalla Regione o dai competenti enti locali, finalizzati sia ad aggiornamento e riqualificazione professionale che a percorsi di ricollocazione posti in essere per i lavoratori stessi. La mancata ingiustificata partecipazione dei soggetti interessati alle attività formative comporta la decadenza dai benefici di cui al citato comma 5. Sono esentati dalla partecipazione alle attività formative i lavoratori che, nell'arco dei ventiquattro mesi di fruizione della indennità, maturino il diritto alla pensione.
                    7. Per la ricollocazione dei soggetti di cui al comma 5 si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468.
                    8. I lavoratori beneficiari del trattamento di cui al comma 5, interessati a intraprendere un'attività autonoma in forma singola o associata, possono ottenere, secondo i criteri di cui al decreto del ministero del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del Tesoro, 17 febbraio 1993, n. 142, la corresponsione anticipata del predetto trattamento, nella misura non ancora fruita alla data di presentazione della richiesta. Le somme corrisposte a titolo di anticipazione del trattamento sono cumulabili con eventuali altri benefici previsti dalla normativa in vigore in materia di lavoro autonomo.
                ARTICOLO 2
                Proroga dell'iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle aziende con meno di 15 dipendenti
                    1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4 convertito , con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 78, comma 15, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2002» e le parole: «e di 9 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001» sono sostituite dalle seguenti: «9 miliardi di lire per l'anno 1999 e 23,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003».
                ARTICOLO 3
                Lavoratori italiani rientrati dalla Svizzera
                    1. Fino alla data in vigore del provvedimento di riforma delle pensioni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, nei confronti dei cittadini italiani rientrati definitivamente in Italia in stato di disoccupazione che maturino, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone, ratificato con legge 15 novembre 2000, n. 364, il diritto a pensione anche il computo dei periodi contributivi maturati in Svizzera, tale pensione è calcolata sulla retribuzione pensionabile italiana tenendo conto dell'anzianità contributiva maturata in Svizzera.
                    2. L'importo della pensione calcolato ai sensi del comma 1 viene corrisposto sino al compimento da parte dell'interessato dell'età pensionabile prevista nell'ordinamento pensionistico svizzero.
                    3. Dal mese successivo al compimento dell'età di cui al comma 2, l'importo della pensione è ricalcolato in pro-rata secondo la normativa comunitaria di sicurezza sociale.
                ARTICOLO 4
                Copertura finanziaria
                    1. Agli oneri derivanti dagli investimenti di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2, pari a euro 77,2 milioni per l'anno 2002; 50,2 milioni per l'anno 2003; 10,1 milioni per l'anno 2004; 0,6 milioni per l'anno 2005; 4,1 milioni per l'anno 2006; 8,9 milioni per l'anno 2007; 9,4 milioni per l'anno 2008; 5,9 milioni per l'anno 2009; 2,2 milioni per l'anno 2010 e 0,3 milioni per l'anno 2011, si provvede, quanto a euro 0,5 milioni per l'anno 2002; 1,7 milioni per l'anno 2003; 1,9 milioni per l'anno 2004; 0,7 milioni per l'anno 2005, mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 3 e, quanto a euro 76,7 milioni per l'anno 2002; 48,5 milioni per l'anno 2003; 8,2 milioni per l'anno 2004; 4,1 milioni per l'anno 2006; 8,9 milioni per l'anno 2007; 9,4 milioni per l'anno 2008; 5,9 milioni per l'anno 2009; 2,2 milioni per l'anno 2010; 0,3 milioni per l'anno 2011, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Agli oneri derivanti dagli interventi di cui all'articolo 3, valutati in euro 4,2 milioni per il 2002; 17,2 milioni per il 2003 e 26,1 milioni a decorrere dal 2003, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del predetto decreto legge n. 148 del 1993, come rifinanziata da ultimo dalla tabella D della legge 23 dicembre 2001, n. 448.
                    2. Il ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                ARTICOLO 5
                Entrata in vigore
                    1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana.


              Tutela ai disoccupati di ritorno dalla Svizzera

              Alberto Massara
              Proroga dei trattamenti a sostegno del reddito e della indennità di mobilità per i lavoratori coinvolti in particolari situazioni di crisi aziendale nei settori petrolifero e petrolchimico, in quello tessile e in quello della sanità privata. Proroga, inoltre, della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità fino a dicembre 2002 per i lavoratori licenziati per riduzione di personale dalle aziende con meno di 15 dipendenti e adozione di ulteriori interventi in materia pensionistica per i lavoratori frontalieri rientrati dalla Svizzera. Queste le disposizioni contenute nel decreto legge su occupazione e previdenza approvato ieri dal Consiglio dei ministri.
              Situazioni di crisi aziendale.
              È stata disposta la proroga della indennità di mobilità, per un periodo massimo di 36 mesi (oltre i 48 mesi stabiliti dall'articolo 7, comma 2 della legge 223/91) e per un numero non eccedente 630 unità, a favore dei lavoratori di imprese del settore petrolifero e petrolchimico che occupini almeno 300 lavoratori, per i licenziati nel periodo compreso dal 29 marzo 2001 e comunque non oltre il 31 maggio 2003, a causa del processo di ridimensionamento degli appalti. Inoltre per i lavoratori precedentemente occupati in aziende tessili ubicate nei territori svantaggiati compresi nell'obiettivo 1 del regolamento Cee 2081/93 che a decorrere da giugno 1996 abbiano in via continuativa beneficiato del trattamento di Cig straordinaria per ristrutturazione aziendale e che saranno licenziati nel periodo compreso tra il 1° giugno 2002 e il 31 maggio 2003, iscritti nelle liste di mobilità, la durata del periodo del relativo trattamento di mobilità di 48 mesi è prorogata, per un numero massimo di 120 unità, per un ulteriore periodo di 48 mesi. La proroga sarà concessa a condizione che i lavoratori, durante tali periodi, siano impegnati in lavori socialmente utili. Intervento di analoga portata è stato disposto per i lavoratori licenziati da aziende operanti nel settore della sanità privata, aventi un organico superiore a 1.500 unità, assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con cessazione dell'esercizio dell'impresa, operanti nelle stesse aree, per i quali sia scaduta entro il 14 maggio 2002 la Cigs. Licenziati da piccole aziende.
              Slitta al 31 dicembre 2002 il termine per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da imprese anche con meno di 15 dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o lavoro.
              Lavoratori italiani rientrati dalla Svizzera.
              A favore dei lavoratori rientrati in Italia in stato di disoccupazione e che maturino il diritto a pensione anche con il computo dei contributi svizzeri, il trattamento è calcolato sulla retribuzione pensionabile italiana tenendo conto dell'anzianità contributiva svizzera.

              Venerdí 07 Giugno 2002

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