Più facili i riscatti sui congedi parentali

Giovedí 13 Marzo 2003
NORME E TRIBUTI |
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Più facili i riscatti sui congedi parentali
 Informativa dell'Inpdap sul Testo unico maternità
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I periodi di congedo parentale verificatisi al di fuori di un rapporto di lavoro possono essere riscattati indipendentemente dalla data in cui si è verificato l'evento. Lo precisa l'Inpdap con l'informativa 15 dell'11 marzo 2003. Una precisazione che scaturisce dalla previsione del l'articolo 35, comma 5 del decreto legislativo 151/2001 che, abrogando l'articolo 14, comma 1 del Dlgs 503/92, estende la copertura previdenziale anche agli eventi antecedenti il 1º gennaio 1994. In ogni caso, è sempre necessario il requisito di cinque anni di contribuzione complessivamente versata, in costanza di effettiva attività lavorativa, per ottenere il riscatto da parte del richiedente al momento della domanda. Periodi riscattabili. Per la determinazione dei periodi riscattabili, l'Inpdap precisa che per quelli relativi al l'astensione facoltativa, rientranti in eventi di maternità avvenuti tra il 4 gennaio 1951 e il 17 dicembre 1977 (rispettivamente data di entrata in vigore della legge 860/50 e giorno precedente l'entrata in vigore della legge 903/77) il riscatto potrà essere ammesso, soltanto in favore della madre, per un periodo non superiore a sei mesi per ogni maternità, collocabili entro il primo anno di vita del bambino, nel limite massimo di cinque anni. Viceversa, se la maternità si è verificata dal 18 dicembre 1977, il diritto di assentarsi era già stato riconosciuto anche al padre, in alternativa alla madre, e di conseguenza lo stesso potrà richiedere il riscatto se ha usufruito del periodo di astensione facoltativa. La durata cambia con la legge 53/2000, che ha fissato termini più ampi e modalità diverse per la fruizione: in particolare, per quelli collocabili dal 28 marzo 2000, sarà possibile riscattare i periodi corrispondenti all'astensione facoltativa con gli stessi limiti di tempo e a favore dei soggetti individuati dall'articolo 3, comma 2 per le maternità intervenute nel corso di un rapporto di lavoro. La legge 53/2000 riconosce a entrambi i genitori il diritto a fruire dell'astensione facoltativa per un periodo cumulativo massimo di dieci mesi, esercitabile entro i primi otto anni di vita del bambino, con la particolarità che alla madre e al padre spetta per un periodo, anche frazionato, non superiore a sei mesi, mentre se il padre si astiene dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi e intende fruire di un ulteriore periodo di assenza il limite di sei mesi è elevato a sette. La domanda. La domanda di riscatto deve essere presentata dagli interessati, in costanza del rapporto di impiego, entro 90 giorni dalla data della cessazione definitiva dal servizio; nell'ipotesi di decesso dell'iscritto, la domanda dovrà essere presentata dai superstiti entro 90 giorni dall'evento. Le domande andranno presentate alle sedi provinciali o territoriali del l'Inpdap a eccezione del personale delle amministrazione statali: in questo caso le istanze andranno indirizzate alle amministrazioni di appartenenza. ALDO FORTE
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