Più precari: arriva lo staff leasing a tempo indeterminato
 |
 Mercoledì 23 febbraio 2005
Firmata da Maroni la circolare che rende operativa la norma sulla somministrazione di lavoro prevista dalla legge 30 Più precari: arriva lo staff leasing a tempo indeterminato
MILANO Nuovo passo avanti per l’attuazone della legge 30: le norme destinate a rendere il lavoro più precario diventano pian piano operative. Il ministero del Welfare ha diramato la circolare che disciplina, innovandola, la formula cosiddetta di «somministrazione del lavoro». Che ora può essere attuata anche a tempo indeterminato. Ecco le novità contenute nella circolare firmata dal ministro Roberto Maroni. A differenza del precedente regime, anzitutto, il contratto di somministrazione di lavoro - che ha natura commerciale e viene concluso tra il somministratore e l’utilizzatore in forma scritta (i lavoratori stanno in mezzo) - può essere non solo a tempo determinato, ma anche indeterminato, prendendo il nome di staff leasing. Il tutto senza che per l’azienda utilizzatrice di questa forma di lavoro in affitto collettivo scatti l’obbligo di assunzione.
Il somministratore tuttavia può essere solo uno dei soggetti a ciò espressamente autorizzati dal Ministero del lavoro. L’utilizzatore potrà verificare tale condizione mediante l'accesso all'albo informatico delle agenzie autorizzate. Le imprese di somministrazione che siano stabilite in uno stato membro della Unione europea possono operare in Italia senza ulteriore autorizzazione. Quanto alle modalità di contratto, poi, nel testo si specifica che «il termine non risponde più alla necessità di soddisfare un'esigenza temporanea o straordinaria dell'utilizzatore, ma si dovrà ricorrere ad esso in tutte le circostanze individuate dall'utilizatore sulla base di criteri di normalità tecnico-organizzativa ovvero per ipotesi sostitutive». La somministrazione a tempo indeterminato è ammessa nei soli casi tassativamente indicati dal legislatore.
Nessun limite è inoltre previsto, com'era invece nella disciplima precedente, all'utilizzo della somministrazione di lavoro nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura. In caso di assunzione a tempo determinato, il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può esser prorogato, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore. La somministrazione è invece vietata per la sostituzione di lavoratori in sciopero e presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione.
Infine il trattamento economico: il lavoratore in somministrazione ha diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello corrisposto ai lavoratori alle dirette dipendenze dell'utilizzatore a parità di mansioni svolte. A loro si applicano i diritti sindacali previsti dallo Statuto dei Lavoratori.
|
 |
Per offrire una migliore esperienza di navigazione questo sito utilizza cookie anche di terze parti.
Chiudendo questo banner o cliccando al di fuori di esso, esprimerai il consenso all'uso dei cookie.
Per saperne di più consulta la nostra Privacy e Cookie Policy