
Giovedí 13 Febbraio 2003
NORME E TRIBUTI |
 |
|
 |
Premi abituali nel Tfr |
|
 |
ROMA - Il premio aziendale che perde l'originaria spontaneità finisce nel calcolo del Tfr. A maggior ragione se sulla gratifica ricevuta il lavoratore ha anche pagato le tasse, a conferma della natura retributiva del "dono" in busta paga. Né vale, per poter sostenere la liberalità dell'erogazione e la sua "indipendenza" rispetto alla prestazione lavorativa, sottolinearne il carattere premiale che la motiva (a esclusiva iniziativa dell'imprenditore, in ragione della pluriennale fedeltà del dipendente). Con la sentenza 1693 del 5 febbraio 2003, la Corte di cassazione non condivide i criteri di calcolo del trattamento di fine rapporto adottati dalla Fiat. In particolare, la sezione lavoro mette sotto la lente il premio fedeltà, dell'importo di una mensilità, corrisposto dalla società con periodicità quinquennale a determinate categorie di lavoratori. A tradire la natura retributiva del premio, ad avviso della Corte, è la sua prevedibilità. È vero che all'inizio è stata una sorpresa, decisa dal datore, ma con il passar del tempo è diventata un'abitudine. «L'originaria spontaneità del premio - scrive la Corte - si è trasformata, per effetto dell'inequivoco comportamento delle parti, consistente nell'attribuzione della erogazione da parte del datore di lavoro in occasione della maturazione di un servizio pluriennale prestabilito e nella corrispettiva legittima attesa dei lavoratori a conseguirla, in un vincolo obbligatorio». Perciò, il premio ha perso l'iniziale natura di liberalità ed è diventato un corrispettivo per la fedeltà della prestazione, resa per un certo numero di anni. La gratifica, quindi, incide sulla liquidazione per essersi trasformata, con il tempo, in un uso contrattuale. Stesso ragionamento che, nella decisione 11607/02, ha portato all'inclusione nel Tfr di un premio di anzianità, corrisposto dalla stessa società. BE.D.
|
 |
 |
 |
 |
|
|
|
Per offrire una migliore esperienza di navigazione questo sito utilizza cookie anche di terze parti.
Chiudendo questo banner o cliccando al di fuori di esso, esprimerai il consenso all'uso dei cookie.
Per saperne di più consulta la nostra Privacy e Cookie Policy