29/12/2000 ore: 10:00

Previdenza complementare, riforma ancora incompiuta

Contenuti associati

loghino.gif (3272 byte)

ombraban.gif (478 byte)


Venerdì 29 Dicembre 2000
testata_norme
Previdenza complementare, riforma ancora incompiuta

A tre giorni dal 1° gennaio 2001 il nuovo trattamento fiscale dei fondi pensione attende ancora la definizione di alcune regole operative necessarie per consentire il vero decollo della previdenza complementare.

In particolare si attende:

l’approvazione definitiva del decreto legislativo del Dlgs 47/2000, provvedimento varato dal Consiglio dei ministri del 5 dicembre scorso che deve passare il vaglio delle competenti commissioni parlamentari;

l’emanazione di dettagliate istruzioni operative da parte del ministero delle Finanze, istruzioni che consentirebbero ai fondi pensioni e ai sostituti d’imposta di pianificare correttamente gli adempimenti da porre in essere a decorrere dal prossimo anno;

il varo di ulteriori agevolazioni fiscali che consentano ai fondi una maggiore attrattiva, quale, ad esempio, la riduzione della tassazione sostitutiva delle rendite finanziarie.

A questo quadro di incertezza si sommano una serie di scelte che le imprese devono assumere, entro la fine di quest’anno, per evitare l’applicazione delle limitazioni imposte dalla nuova legislazione.

Il nuovo regime fiscale dei fondi pensione determina, attraverso una razionalizzazione dell’intero sistema, una generale equiparazione tra fondi chiusi e fondi aperti, un ampliamento dei soggetti che possono accedere al particolare strumento previdenziale (dal 2001, infatti, anche i titolari di soli redditi fondiari e di capitale possono fruire delle agevolazioni fiscali introdotte dal Dlgs 47/2000) e un incremento della quota deducibile dal reddito complessivo dei contributi versati che può arrivare, nella generalità dei casi, fino al 12% del reddito e fino a 10 milioni. Ulteriori modifiche riguardano la tassazione dei fondi pensioni e, in particolare, la ritenuta alla fonte dei rendimenti finanziari dei contributi (attualmente fissata all’11%) e le prestazioni sotto forma di capitale e di rendita che dal 2001 verranno assoggettati a imposta secondo un meccanismo di tassazione separata. Sempre in materia di prestazioni le nuove regole consentono, anche in caso di percezione di un capitale, la detassazione dei rendimenti finanziari prodotti nella gestione del fondo pensione, in quanto già assoggettati a imposta sostitutiva, a condizione che la somma erogata non sia superiore a 1/3 del montante maturato ovvero che i destinatari della somma siano gli eredi dell’iscritto ovvero nel caso in cui la somma da erogare sia inferiore al 50% dell’assegno sociale.

Il Dlgs 47/2000 prevede, poi, regole particolari per i fondi esistenti prima del 1° gennaio 2001 e per i vecchi iscritti, vale a dire per i lavoratori iscritti al 28 aprile 1993 a fondi pensione istituiti al 15 novembre 1992. In relazione a queste regole si segnalano due scelte che devono essere operate dai fondi pensioni prima della fine dell’anno.

La prima riguarda i vecchi iscritti ai vecchi fondi per i quali dal 1° gennaio 2001 cambia la regola di deducibilità dei contributi versati ai fondi. Infatti, mentre fino al 31 dicembre 2000 i contributi previdenziali versati dal lavoratore o dal datore di lavoro ai fondi pensione era, ai fini fiscali, integralmente deducibile, a partire dal 2001 questa deducibilità viene limitata al 12% del reddito del lavoratore e a 10 milioni di lire (limite, quest’ultimo, che potrà essere superato, per un periodo di un quinquennio, ma nei limiti di quanto effettivamente versato nel 1999). Quindi quello che si può fare entro il 31 dicembre 2000 è di sfruttare al massimo la regola di deducibilità illimitata accantonando delle somme ai fondi pensione.

La seconda riguarda gli accantonamenti ai fondi interni con patrimonio separato ai sensi dell’articolo 2117 del Codice civile. Dal 1° gennaio 2001 questi accantonamenti sono deducibili a condizione che i fondi siano costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti. Per cui, ad esempio, nel caso di fondi interni a prestazioni definite, i cui contributi siano gestiti per masse, per mantenere la deducibilità degli accantonamenti dal reddito d’impresa sarà necessario ripartire i contributi in conti individuali. Per questi fondi le imprese interessate potranno, in via alternativa, esternalizzare il fondo. Questo comporterebbe nel futuro una gestione più semplice dell’intero fondo pensione.

Benedetto Santacroce

Close menu