3/6/2002 ore: 11:57

Previdenza: Invalidità, trasformazione da 84 milioni

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1) Invalidità, trasformazione da 84 milioni
2) Niente assegno per chi lavora
3) Il riconoscimento è condizionato da verifiche triennali

Pagina a cura di
Giuseppe Rodà

Previdenza - Con due recenti circolari l'Istituto ha riscritto i criteri sulla «mutabilità» e sulla maggiorazione dei periodi lavorati
Invalidità, trasformazione da 84 milioni
La normativa sui trattamenti pensionistici di invalidità e di inabilità previdenziali (Inps) e assistenziali (invalidi civili) è in continua evoluzione. Nei giorni scorsi l'Inps, anche a seguito di precisazioni del ministero del Welfare, è sceso in campo due volte per disciplinare la materia: in un caso in senso favorevole agli interessati - disponendo la possibilità, al raggiungimento dei requisiti, di trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di anzianità - e, nel secondo, in senso restrittivo, circoscrivendo cioè la maggiorazione del periodo lavorato alle sole ipotesi di percentualizzazione dell'invalidità. Nel primo caso l'Inps dovrà sostenere un onere di 84 milioni di euro in quattro anni. Come rilevato dallo stesso Istituto, infatti, «vista la necessità della presentazione di apposita domanda da parte degli interessati, l'applicazione dei nuovi criteri dovrebbe avere nell'anno in corso un avvio graduale, esplicando in pieno i propri effetti a partire dal prossimo anno». E così la spesa, per il 2002, sarà di 15 milioni di euro, stabilizzandosi a quota 23 milioni a partire dal 2003.
Il problema dell'immutabilità del titolo. In seguito ad alcune sentenze della Corte di cassazione ha trovato soluzione il problema dell'immutabilità del titolo pensionistico. L'Inps, con circolare 91 del 15 maggio 2002, su questo punto ha fatto chiaramente marcia indietro. Questo significa che il titolare di pensione di invalidità, cioè il trattamento di invalidità con decorrenza anteriore alla legge 222 del 12 giugno 1984, è ammesso a domanda a trasformare la pensione di invalidità in pensione di anzianità o vecchiaia. Lo stesso discorso (trasformazione in pensione di anzianità) vale per l'assegno di invalidità. Si ricorda che per legge l'assegno di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile. Tra le argomentazioni portate dalla Cassazione a sostegno delle proprie pronunce (sentenze 1821 e 6603 del 1998 e 4829 e 4911 del 2001) vanno essenzialmente evidenziate le seguenti. L'articolo 1, comma 10 della legge 222 del 12 giugno 1984 grazie al quale, al compimento dell'età stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia. D'altra parte, la Cassazione fa notare che nell'ordinamento previdenziale vigente non esiste un principio generale di immutabilità del titolo di pensione. La trasformazione della categoria di pensione si può ottenere solo presentando alla competente sede Inps la domanda. Può verificarsi che i titolari di assegno di invalidità o pensione di invalidità siano deceduti senza avere presentato la domanda di trasformazione. Va sottolineato che gli eredi non possono sanare la situazione presentando la domanda in sostituzione del pensionato deceduto. Il motivo, per l'Inps, è molto semplice: rientrando tra i diritti della personalità, il diritto alla pensione non è trasmissibile. Gli effetti si producono dal 1º giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Il giro di vite sulla maggiorazione del periodo lavorato. Sul fronte del beneficio (due mesi di accredito figurativo per ogni anno di servizio prestato dai disabili con il massimo di cinque anni di contribuzione convenzionale) previsto dall'articolo 80, comma 3 della legge 388/2000 (Finanziaria 2001) va registrata un'interpretazione restrittiva del ministero del Welfare sull'espressione legislativa «invalidi per qualsiasi causa». Questo criterio interpretativo ruota essenzialmente sulla previsione di percentualizzazione del grado di invalidità. Vengono così esclusi i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, delle gestioni dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani e commercianti) e dei fondi sostitutivi per la cui concessione non è prevista, appunto, la percentualizzazione del grado di invalidità. Lo ha comunicato l'Istituto previdenziale con la circolare 92 del 16 maggio 2002.


L'inabilità

Niente assegno per chi lavora
La pensione ordinaria di inabilità, reversibile ai superstiti, è stata introdotta dall'articolo 2 della legge 222 del 12 giugno 1984, entrata in vigore il 1º luglio 1984. Viene considerato inabile l'assicurato o il titolare di assegno di invalidità il quale, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Per questo tipo di pensione, quindi, viene stabilita la cessazione di qualsiasi attività lavorativa (dipendente, autonoma, professionale). Ecco i requisiti per l'ottenimento, su domanda da presentare alla competente sede Inps, della pensione ordinaria di inabilità: infermità fisica o mentale, accertata secondo la legge 222/84, tale da determinare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro (requisito sanitario); possesso di almeno cinque anni di anzianità assicurativa e contributiva, dei quali almeno tre anni maturati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione (requisiti assicurativi e contributivi). La pensione di inabilità è incompatibile: con i compensi derivanti da attività lavorativa subordinata o autonoma in Italia o all'estero svolta successivamente alla concessione della pensione; con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani e commercianti) o in albi professionali (medici, avvocati, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri e così via); con i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel caso della pensione liquidata con il sistema retributivo l'anzianità contributiva posseduta viene aumentata dei contributi riferiti agli anni compresi tra la decorrenza della pensione e la data di compimento dell'età pensionabile (i vecchi limiti di 60 anni per gli uomini e 55 per le donne) entro il limite massimo di 40 anni di contributi. Il bonus per la pensione liquidata con il sistema contributivo è previsto dall'articolo 1, comma 15 della legge 335/95 mediante l'aggiunta al montante individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al trattamento, di un'ulteriore quota di contribuzione con riferimento al periodo mancante al raggiungimento del 60º anno di età dell'interessato (sia uomini che donne) nel limite massimo di 40 anni di contributi. Per la liquidazione della pensione di inabilità si considera il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di 57 anni nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto del pensionamento risulti inferiore.

Le regole
Il riconoscimento è condizionato da verifiche triennali
L'assegno ordinario di invalidità, non reversibile ai superstiti, è stato istituito dalla legge 222 del 12 giugno 1984, entrata in vigore il 1º luglio 1984. I requisiti sanitari e contributivi per l'assegno di invalidità sono i seguenti: riduzione in modo permanente, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato, a meno di un terzo (requisito sanitario); possesso di almeno cinque anni di anzianità assicurativa, cioè dalla data di inizio dell'assicurazione siano trascorsi non meno di cinque anni (requisito assicurativo); possesso di almeno cinque anni di contributi di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la domanda di assegno ( requisiti contributivi). L'assegno di invalidità viene riconosciuto per un periodo di tre anni. L'assegno, però, è confermabile (l'interessato deve presentare domanda di conferma nel semestre anteriore alla scadenza) per periodi della stessa durata quando la riduzione della capacità di lavoro (da accertarsi considerando anche l'eventuale attività lavorativa svolta dal titolare dell'assegno) rimanga al di sotto del limite di legge (a meno di un terzo). Il punto di partenza per stabilire il triennio iniziale che quelli successivi è costituito dalla data di decorrenza dell'assegno. Dopo tre riconoscimenti consecutivi (comprese l'iniziale concessione e le successive conferme) scatta l'automatica conferma dell'assegno, indipendentemente dalla domanda dell'interessato. L'assegno di invalidità viene liquidato con il sistema di calcolo retributivo o con quello nuovo contributivo introdotto dalla riforma Dini. Quando l'importo dell'assegno di invalidità viene liquidato con il sistema di calcolo contributivo si assume il coefficiente di trasformazione (tabella A, allegata alla legge 335/95) relativo all'età di 57 anni nel caso nel quale l'età dell'interessato, all'atto dell'attribuzione dell'assegno di invalidità, risulti inferiore.

Lunedí 03 Giugno 2002

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