Previdenza: Via libera all'opzione per il contributivo
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Previdenza - Una circolare dell'Inps fissa i requisiti e le regole per il calcolo della pensione dopo le modifiche del Dl 355/2001
 Via libera all'opzione per il contributivo La scelta è riservata a chi aveva meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre '95 - Salve le domande presentate entro il 1° ottobre Giuseppe Rodà
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Via libera alla liquidazione della pensione di vecchiaia a favore di chi, in possesso dei requisiti previsti, ha esercitato il diritto di opzione entro il 1° ottobre 2001. L'Inps, infatti, ha emanato la circolare 181 dell'11 ottobre 2001 contenente i criteri applicativi per l'esercizio dell'opzione per il sistema di calcolo contributivo, attesa anche per la liquidazione delle pensioni nei confronti di chi si era dimesso prima della Finanziaria 2001 (legge 388/2000). Due situazioni. Sul piano dell'esercizio dell'opzione occorre così distinguere due situazioni. Una relativa ai lavoratori che hanno già scelto quella facoltà entro il 1° ottobre 2001 e una in cui rientrano i lavoratori (in possesso di un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995) che esercitano il diritto successivamente al 1° ottobre 2001. Per tutti, in ogni caso, è richiesto l'ulteriore requisito di 15 anni di contributi di cui almeno cinque versati nel sistema contributivo. Per questo requisito sono utili i periodi di contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto e ricongiunzione. Lavoratori optanti. Tutto ruota attorno al calcolo del montante contributivo individuale previsto dall'articolo 1, comma 6 della legge 335/95, alla luce anche dei decreti legislativi 180/97, 278/98 e del decreto legge 158/2001. Questo montante è dato dalla somma delle seguenti due quote: una quota per i periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 1995; la seconda quota per i periodi contributivi maturati successivamente al 31 dicembre 1995. La prima quota è quella che presenta un calcolo specifico, strettamente legato all'esercizio del diritto di opzione, mentre per la seconda si seguono le regole stabilite per il sistema di calcolo esclusivamente contributivo delineato nella legge 335/95. Limitiamo il discorso, quindi, al montante contributivo maturato alla data del 31 dicembre 1995. Ecco il relativo meccanismo di determinazione: individuazione della base imponibile annua (retribuzione imponibile annua per i lavoratori dipendenti; reddito imponibile annuo per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani e commerciati) nel periodo di riferimento costituito dagli ultimi anni di anzianità contributiva anteriori al 31 dicembre 1995, nel limite massimo di dieci annualità (520 settimane). Questa base imponibile non può eccedere l'importo del massimale contributivo (si veda la tabella) rapportato al l'anno considerato sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Questa operazione è destinata al calcolo della media della contribuzione annua; determinazione dell'ammontare dei contributi di ciascun anno, moltiplicando la base imponibile annua per l'aliquota contributiva (l'aliquota di computo, quindi, coincide con quella contributiva) in vigore nell'anno interessato. Vale la pena precisare che: quando l'aliquota Ivs varia nel corso dell'anno scatta la determinazione dell'aliquota ponderata; per i dipendenti iscritti ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria l'aliquota non può superare quella in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Inps); per i lavoratori autonomi, per i periodi anteriori al 1° luglio 1990, si applicano le aliquote contributive vigenti al 1° luglio 1990 stesso; calcolo del montante contributivo fino al 31 dicembre 1995 mediante la rivalutazione dell'ammontare dei contributi di ciascun anno su base composta fino al 31 dicembre 1995 utilizzando il tasso annuo di capitalizzazione. Questo tasso risulta dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale (Pil), determinato dall'Istat con riferimento al quinquennio anteriore all'anno da rivalutare; determinazione del montante medio annuo dividendo il montante complessivo come calcolato sopra alla data del 31 dicembre 1995 per il numero degli anni considerati; determinazione dell'anzianità contributiva complessiva maturata dall'inizio dell'assicurazione fino al 31 dicembre 1995. Attenzione: il periodo di contribuzione antecedente il decennio (periodo di riferimento) considerato per il calcolo del montante medio viene valutato per ciascun anno o frazione di anno mediante il rapporto tra l'aliquota contributiva vigente in tale anno e l'aliquota contributiva media in vigore nei dieci anni di calendario precedenti quello in cui viene esercitato il diritto di opzione. Questa modifica peggiorativa è stata introdotta dall'articolo 1 del decreto legge 158/2001, convertito dalla legge 248/2001. L'anzianità contributiva complessiva è formata, quindi, dal periodo così determinato sommato al decennio considerato per la determinazione del montante medio annuo; calcolo del montante al 31 dicembre 1995 mediante la moltiplicazione del montante medio annuo per l'anzianità contributiva complessiva. L'importo ottenuto rappresenta la quota di montante contributivo individuale per i periodi maturati fino al 31 dicembre 1995 da rivalutare fino alla data di decorrenza della pensione. Venerdí 12 Ottobre 2001
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