11/3/2002 ore: 9:20

Quando vale l'articolo 18 della discordia

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Contenuto e limiti della dibattuta disposizione dello Statuto dei lavoratori ed evoluzione della giurisprudenza sui problemi aperti
Quando vale l'articolo 18 della discordia
Marcello Giustiniani
Nell'occhio del ciclone ormai da mesi, l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori viene sbandierato da una parte come un invalicabile "linea del Piave" dei diritti dei lavoratori dipendenti, dalla parte opposta come un freno all'occupazione. Ma, se le polemiche sono note, meno nota è la "sostanza" della tutela reale - la reintegrazione nel posto di lavoro del dipendente ingiustamente lincenziato - offerta dalla norma. Quando si applica? Quali sono le categorie escluse? E gli effetti? Vediamo di approfondire il tema e dirimere i dubbi. Le piccole unità produttive. L'articolo 18 non si applica alle cosiddette «piccole unità produttive». Ma cosa si deve intendere esattamente con questa terminologia? Nel determinare il proprio campo di applicabilità, la norma si riferisce testualmente ai datori di lavoro che complessivamente occupino più di 60 dipendenti, o che, pur occupandone nel complesso meno, ne abbiano più di 15 (cinque per le imprese agricole) nella medesima sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo in cui sia occupato il lavoratore licenziato ovvero nell'ambito dello stesso Comune. Per cui il primo problema è quello di determinare la nozione di «sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo», cui riferire il requisito dei 16 lavoratori contemporaneamente occupati. La sede. La giurisprudenza afferma che per potersi considerare come unità separata di computo dei dipendenti, la sede debba essere «caratterizzata da sostanziali condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica e amministrativa, tali che in essa si esaurisca per intero il ciclo produttivo o una frazione o un momento di esso» (Cassazione 10 novembre 1997, n. 11092). I dipendenti. Altro problema è la nozione di «dipendente computabile» per determinare la consistenza numerica della sede autonoma. L'articolo 21, comma 7, della legge 56/876 dispone che non si debba tener conto degli apprendisti e un'analoga previsione è contenuta nell'articolo 6, comma 5º della legge 196/97 sui prestatori di lavoro temporaneo. Neppure si deve tener conto del coniuge e dei parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea retta e collaterale. Sono, invece, compresi nel calcolo dei lavoratori in forza i dirigenti, i dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro e quelli part-time, seppur solo proporzionalmente alla quota di orario effettivamente lavorata. Meno scontata è la computabilità dei lavoratori a domicilio che, in assenza di precise disposizioni normative, la dottrina tende ad ammettere quando gli stessi costituiscano elemento determinante la cosiddetta «normale occupazione», mentre la giurisprudenza tende a negare, sul presupposto che non potrebbero comunque ritenersi lavoratori «occupati nell'impresa» (Cassazione 1 giugno 1983, n. 3738). Ugualmente dibattuta è la computabilità dei lavoratori a termine a seguito della nuova legge in materia (Dlgs 368/2001): l'articolo 8 stabilisce che «Ai fini di cui all'articolo 35 della legge 300/79, i lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili ove il contratto abbia durata superiore a nove mesi». Precedentemente, la giurisprudenza riteneva invece computabili i lavoratori a termine la cui attività fosse indispensabile per il ciclo produttivo del l'azienda (Cassazione 17 novembre 1987 n. 8434). Sicché il punto è oggi stabilire se la nuova legge abbia inteso, come ci sembrerebbe, riferirsi indirettamente anche all'articolo 18, e dunque alla questione della computabilità ai fini dell'applicabilità della tutela reale, oppure se, a questo fine, bisogna continuare a riferirsi al vecchio criterio interpretativo. Sicuramente esclusi da qualunque calcolo sono invece i soci e i consiglieri di amministrazione sempre che non assunti con contratto di lavoro subordinato (Cassazione 11 dicembre 1997, n. 12548). Il momento del conteggio. Diversa questione è quella del momento cui riferire il computo dei dipendenti. In passato la giurisprudenza aveva ritenuto che fosse necessario far riferimento all'anno in cui fosse stato intimato il licenziamento e quindi alla media del personale occupato in questo periodo (Cassazione 30 dicembre 1974, n. 4394). Mentre in altre occasioni aveva, invece, affermato che il numero dei lavoratori occupati dal datore di lavoro dovesse essere accertato con esclusivo riferimento al momento in cui fosse intimato il licenziamento (Cassazione 17 maggio 1984, n. 3040). Da qualche anno, tuttavia, il criterio prevalente sembra mutato: «l'accertamento del numero dei dipendenti occupati in un'impresa, ai fini dell'operatività del regime di stabilità reale disciplinato dall'articolo 18 dello statuto dei lavoratori, va(da) condotto considerando i lavoratori in servizio alla stregua delle medie e normali esigenze produttive dell'azienda, in riferimento anche a un periodo antecedente alla data del licenziamento, dovendosi tener conto non tanto della consistenza occupazionale a tale data ma piuttosto di una consistenza normale, correlata non a un momento transuente, ma a un periodo di tempo congruo e significativo» (Cassazione 20 gennaio 2000, n. 609).

Lunedí 11 Marzo 2002

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