Riforma Biagi, si apre il cantiere

Venerdí 28 Febbraio 2003
NORME E TRIBUTI |
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Riforma Biagi, si apre il cantiere
 Pubblicata la legge, ora tocca ai decreti attuativi
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ROMA - Per essere pienamente attuabile e dunque operativa, la riforma Biagi del mercato del lavoro avrà bisogno di una lunga serie di decreti legislativi: almeno sei sono, infatti, i decreti legislativi previsti dalla legge 14 febbraio 2003, n. 30 («Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro»), pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» 47 del 26 febbraio 2003. I tempi previsti variano da sei mesi (per il riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio) a un anno (per esempio, per la riforma del collocamento). Ma il ministro del Lavoro, Roberto Maroni, stringe i tempi: «Entro giugno - ha ripetuto anche la settimana scorsa - la riforma del mercato del lavoro sarà pienamente attuata. La maggioranza dei decreti previsti - ha detto - è già pronta e perciò credo che entro giugno la maggior parte sarà non solo predisposta ma approvata dal Parlamento, almeno per quello che riguarda i decreti più significativi, come quelli sul collocamento e sulle nuove tipologie contrattuali». Ma la rivoluzione del lavoro operata dalla riforma Biagi non si limita a quei due, pure fondamentali, punti segnalati da Maroni. La legge 30/03 interviene infatti a tutto campo sul mercato del lavoro, accompagnata nel suo viaggio da un altro provvedimento che ne ha anticipato qualche contenuto: il decreto legislativo 297/02, entrato in vigore il 30 gennaio scorso, ha iniziato il cammino del cambiamento delle regole e, già da allora, non sono poche le novità che gli operatori devono da subito affrontare (si veda «Il Sole-24 Ore» del 20 febbraio). Anche in questo caso alcune modifiche sono già operative, mentre per altre mancano i decreti di attuazione. Numerose, poi, le novità introdotte dalle legge Biagi in senso stretto che dovranno essere pienamente disciplinate dai decreti legislativi. Vediamole. Il collocamento. La delega apre ai privati l'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro. Per trovare lavoro, dunque, ci si potrà rivolgere anche alle agenzie private, ai consulenti del lavoro e alle università. L'outsourcing. Vengono regolarizzati l'esternalizzazione e il trasferimento di ramo d'azienda. Per dare in outsourcing un'attività occorre dimostrare che sussista, nel momento stesso del trasferimento, una reale autonomia funzionale del ramo da esternalizzare. Nuove forme contrattuali. Il job on call permette a un'impresa di chiamare un lavoratore a seconda delle esigenze produttive. Il lavoratore riceverà un'indennità definitiva detta «di disponibilità», oltre alla retribuzione per le ore di lavoro effettive. Il job sharing prevede che un'unica prestazione venga condivisa da due lavoratori, che si dividono la retribuzione. La formazione. Il Governo viene delegato al riordino dei contratti a contenuto formativo come l'apprendistato. Previsto anche il collegamento tra le attività formative i sussidi di disoccupazione, così da sostenere la ricerca effettiva di lavoro. Il socio lavoratore. La disciplina sul socio lavoratore sarà rivista, dando preminenza al vincolo associativo piuttosto che al rapporto di lavoro. Lo staff leasing. Le aziende possono affittare manodopera, come nel caso dell'interinale, ma a tempo indeterminato, presso agenzie specializzate. L'affitto dovrà però essere giustificato da ragioni tecnico-organizzative individuate dalla legge. Il part time. Riscritte le norme che regolamentano il part-time in modo da renderlo più elastico. In particolare, diventa più facile il ricorso a prestazioni di lavoro supplementare nel caso del part-time orizzontale e il ricorso a forme flessibili ed elastiche nel caso di quello verticale. Le collaborazioni coordinate e continuative. Il contratto di collaborazione viene ricondotto a un progetto di lavoro. Dovrà essere redatto in forma scritta e dovrà riportare l'indicazione della durata e del corrispettivo.
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