9/1/2004 ore: 11:57

Risarcimento Inail per il mobbing

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ItaliaOggi (Consulenti del Lavoro)
Numero
007, pag. 31 del 9/1/2004


L'Istituto detta le regole per la trattazione delle pratiche. Dal 17 dicembre 2003 decidono le sedi.

Risarcimento Inail per il mobbing

Danni indennizzati se il lavoratore prova rischio e malattia

L'Inail indennizza i danni derivanti da azioni di mobbing, purché il lavoratore supporti la richiesta con idonea documentazione attestante sia il rischio sia la malattia. Al lavoratore spetta l'onere della prova, ma l'Istituto ha il potere-dovere di verificare l'esistenza dei presupposti tramite proprie indagini ispettive. Queste sono le principali novità contenute nella circolare Inail n. 71/03 del 17 dicembre 2003, data dalla quale le denunce saranno definite direttamente dalle sedi senza attendere il parere preventivo della direzione generale.

Il mobbing (o bullying) è stato riconosciuto come fattore d'infortunio e come malattia professionale dopo la delibera del consiglio d'amministrazione dell'Inail dell'agosto 2001. Dal settembre dello stesso anno l'Istituto ha creato un comitato scientifico per individuare i protocolli diagnostici. Il primo lavoratore che ha ricevuto un indennizzo Inail a causa delle conseguenze provocate da mobbing risale all'ottobre 2002; la commissione medica ha registrato i danni causati dagli insulti volontari subiti sul posto di lavoro. Solo il 15% delle denunce sono state riconosciute dall'Istituto, pochissimi i casi indennizzati.

Sono da considerare malattie professionali (oltre a quelle elencate nell'apposita tabella) le malattie per le quali sia dimostrata la causa lavorativa. Per causa lavorativa s'intende sia la nocività della lavorazione sia quella riconducibile all'organizzazione aziendale delle attività lavorative. I disturbi psichici possono essere considerati di origine professionale solo se causati (vale anche la prevalenza) da specifiche e particolari condizioni dell'attività e dell'organizzazione del lavoro. Il danno biologico scatta in presenza di alcune situazioni che l'Inail definisce ´costrittività organizzative'. L'elenco comprende la marginalizzazione, l'inattività forzata, i trasferimenti ingiustificati, i compiti dequalificanti o quelli esorbitanti, le eccessive forme di controllo, l'impedimento all'accesso alle informazioni. Si tratta di condotte che devono avere il connotato della sistematicità e della reiteratezza, tali elementi sono fondamentali al fine di distinguere il mobbing da singoli episodi.

L'Istituto esclude dalla protezione i fatti organizzativi e personali che rientrano nel normale svolgimento del rapporto di lavoro: trasferimenti, licenziamenti, conflitti interpersonali, difficoltà di relazione e comportamenti soggettivi che potrebbero portare a interpretazioni diverse.

L'Istituto da parte sua verificherà con indagini ispettive l'esistenza dei presupposti ricostruendo gli elementi probatori, raccogliendo le prove testimoniali dei colleghi di lavoro, del datore di lavoro, del responsabile dei servizi di prevenzione e protezione delle aziende e ogni persona informata dei fatti. Con tale verifica l'Inail si pone l'obiettivo di acquisire riscontri oggettivi a quanto dichiarato dal lavoratore e di integrare gli elementi di prova prodotti.

Il termine mobbing proviene dalla lingua inglese e significa attaccare, assalire (usato per gli animali) applicato alle persone che operano, nei confronti di altre, soprusi diretti a isolarlo o a espellerlo. Queste aggrediscono gravemente l'equilibrio psichico della vittima, menomandone le capacità lavorative e la fiducia in se stessa. Si tratta di una pratica di violenza morale, ma non basta affermarne i danni, occorre provare il nesso causale tra danni e fatti.

Può definirsi come un comportamento sistematico e immotivato (non episodi isolati), con reiterata messa in atto di condotte volte a offendere, mettere soggezione, emarginare, molestare o spaventare con intimidazioni, o comunque danneggiare chi ne è vittima. Un crescendo di atti premeditati che peggiorano le condizioni del lavoratore, lo disturbano fino ad attivargli conseguenze patologiche come ansia, depressione, stress, calo dell'autostima, problemi digestivi, isolamento sociale, fobie, disturbi del sonno, dermatiti, tachicardia, tremori, difficoltà di concentrazione, problemi familiari ecc., portandolo nei casi più gravi al suicidio.

La Corte costituzionale con la recente sentenza n. 359/03 ha, invece, dichiarato costituzionalmente illegittima la legge della regione Lazio n. 16/02 che detta disposizioni per prevenire e contrastare l'insorgenza e la diffusione del fenomeno del mobbing nei luoghi di lavoro. La Corte ritiene lecite iniziative che intervengano con atti e misure di sostegno idonee a studiare il fenomeno in tutte le sue angolazioni e a prevenirlo o a limitarne le conseguenze. Le stesse dovranno, però, tenere conto del divieto per le regioni d'intervenire dettando norme che incidano il terreno dei principi fondamentali.

Il mobbing sta ricevendo particolare attenzione da parte del Parlamento europeo che raccomanda l'adozione di provvedimenti legislativi per arginarlo, mentre il ministero della sanità lo annovera tra le emergenze alle quali dare priorità assoluta.

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