6/3/2002 ore: 9:23

Sanzioni leggere all'Enasarco

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Sanzioni leggere all'Enasarco
G.Ro.
Sul regime sanzionatorio la Fondazione Enasarco - con delibera 107 del 31 ottobre 2001 attualmente alla firma del ministro del Welfare - si sta allineando alle disposizioni contenute nell'articolo 116 della legge 388/2000 (la Finanziaria 2001). Con il nuovo regime sanzionatorio delineato dalla delibera consiliare 107/2001, notevolmente più leggero rispetto a quello precedente, si mira, quindi, a conseguire l'obiettivo di agevolare l'emersione dal sommerso e la regolarizzazione contributiva, soprattutto da parte delle piccole imprese che costituiscono la maggioranza delle aziende contribuenti al fondo di previdenza obbligatorio gestito dall'Enasarco. Il nuovo regime sanzionatorio, che entrerà in vigore dalla data del decreto ministeriale di approvazione della delibera, ruota essenzialmente su due distinte tipologie di sanzioni civili: la sanzione civile viene determinata in misura pari al Tur (tasso ufficiale di riferimento) maggiorato di 5,5 punti con il limite che la sanzione stessa non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi non corrisposti in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi, il cui ammontare è rilevabile da denunce e/o registrazioni obbligatorie (esempio: invio delle distinte di versamento con l'indicazione dei contributi dovuti ma senza effettuazione del relativo pagamento), ovvero in caso di denuncia spontanea della situazione debitoria entro 12 mesi dal termine fissato per il versamento dei contributi; la sanzione civile scatta in misura pari al 30% annuo e comunque non oltre il limite massimo del 60% del contributo non versato entro i termini stabiliti nell'ipotesi di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero. In altri termini: quando la ditta mandante, con l'intenzione specifica di non versare i contributi, occulti rapporti di agenzia in essere, oppure le provvigioni corrisposte all'agente o rappresentante di commercio. Attenzione, però: dopo il raggiungimento del tetto massimo (40% o 60%) e fino alla data di effettivo pagamento, sul debito contributivo maturano interessi di mora nelle misure previste dall'articolo 30 del Dpr 602/73 e successive modifiche. Il nuovo regime sanzionatorio si applica anche a periodi contributivi anteriori all'entrata in vigore della riforma e, comunque, anche ai crediti in essere e accertati che al 31 ottobre 2001 risultano non ancora saldati.

Mercoledí 06 Marzo 2002

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