19/11/2002 ore: 11:54

Scudo e concordato lavano il nero

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ItaliaOggi (Imposte e Tasse)
Numero
274, pag. 29 del 19/11/2002
di Giuseppe Ripa E
Alessandro Felicioni


La finanziaria 2003 traccia le strade per l'emersione delle attività detenute all'estero e in Italia.

Scudo e concordato lavano il nero

Le due sanatorie possono ripulire anche i conti delle aziende

Al via la regolarizzazione del nero detenuto in banche italiane relativo alle annualità concordate. Oltre alla emersione delle attività finanziarie depositate o circolanti all'estero è possibile, grazie al concordato di massa, far riemergere quelle transitate nei conti correnti bancari e postali accessi presso intermediari italiani. Seppur è vero che non viene bloccata l'attività investigativa della magistratura penale è altrettanto innegabile che, di fatto, sarà di difficile applicazione.

È questo il risultato derivante dalla combinazione degli artt. 7 e 11 della bozza di finanziaria 2003.

La regolarizzazione delle attività detenute all'estero. L'art. 11 delle legge finanziaria è una riedizione aggiornata di quanto già era previsto con la legge n. 409 del 2001 così come integrata e migliorata dal comma 1 dell'art. 2-bis della la legge n. 73 dell'anno successivo. Ci sarà da pagare qualche cosa in più (il quattro per cento) e sarà necessario farlo per contanti. L'impalcatura tuttavia è rimasta la stessa e, a meno di allargamenti dell'ultima ora, sempre possibili, resteranno fuori le imprese. Si tratta di verificare, tuttavia, come possano coordinarsi queste disposizioni con quelle afferenti al concordato di massa. Il comma 5 dell'art. 11 della finanziaria precisa che la definizione degli imponibili secondo le disposizioni sul concordato per gli anni pregressi ´non ha effetto relativamente ai redditi di fonte estera ed alle violazioni riguardanti le disposizioni di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227'. Non vi è dubbio che uno dei benefici riconducibili allo scudo fiscale sia la possibilità di riportare in Italia ciò che era detenuto illegittimamente all'estero e, quindi permettere la sua emersione alla luce del sole di modo che lo si possa utilizzare a proprio piacere. Di solito si tratta del danaro occultato. Con la disposizione appena ricordata si vuole evitare che, rifacendosi al solo provvedimento di sanatoria di cui all'art. 11, si possa far emergere di tutto. Sia quanto è all'estero che in Italia. C

osicché, dunque, se si volesse raggiungere tale sanatoria globale occorrerebbe avvalersi sia del concordato di massa che dello scudo fiscale.

Il concordato di massa. Se si dice che il concordato di massa non ha effetto relativamente ai redditi di fonte estera, ciò porta a concludere che con tale sanatoria è possibile far emergere tutto l'altro. In buona sostanza è possibile regolarizzare il ´nero' fatto transitare in tali conti al fine di rimetterlo nel circuito senza che nessuno possa averci qualcosa da ridire. È questo il senso implicito riconducibile al comma 5 dell'art. 11 della finanziaria. La sostanziale tombalità del concordato di massa è assicurata dalle altre disposizioni contenute nell'art. 7, tutte legate alla definizione automatica o, meglio, al significato del suo perfezionamento ed alla forza dei suoi effetti. Si faccia l'ipotesi di un contribuente che ha dichiarato imponibili inferiori di quelli effettivi. La differenza è stata depositata su conti correnti compiacenti di collaboratori o a familiari. Egli riceve la proposta dall'ufficio e l'accetta. Paga il dovuto entro la scadenza primaria del 30 giugno 2003 e così facendo la perfeziona. Da tale momento il contribuente può bloccare sul nascere qualsiasi iniziativa riconducibile all'amministrazione finanziaria. Sia ai fini delle imposte sui redditi che Iva. È vero che, come puntualizza il comma 6 dell'art. 7, sono fatte salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale. Ma basta far vedere agli organi dell'Amministrazione l'attestato di pagamento e tutto si blocca.

Anzi, si potranno anche buttare le scritture ed i documenti contabili con la sola esclusione dei registri iva. La tombalità della definizione la si legge anche dal comma 8 del medesimo art. 7 giacché essa non è revocabile né impugnabile e, ciò che più conta, non è integrabile o modificabile da parte degli uffici con l'aggiunta che la stessa, in quanto tale, non rileva neppure ai fini penali ed extra tributari ecc. Si tratta quindi di un condono blindato visto che ogni azione di verifica o di rettifica è, in fatto ed in diritto, preclusa. Resta la libertà di indagine da parte della magistrature. Il contribuente, nell'esempio proposto, potrebbe avere ottenuto, infatti, la disponibilità di danaro utilizzando fatture per operazioni inesistenti.

Va da sé che, ricorrendo tale evenienza, qualche problema potrebbe sorgere a mente dell'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000. Nel caso in cui, invece, la disponibilità è stata creata senza far ricorso a tali mezzi fraudolenti ma è stata depositata nei conti dei soggetti interposti bisogna fare i conti con l'art. 3 del summenzionato provvedimento anche se di ostacolo all'accertamento non si potrebbe parlare visto che tale attività resterebbe insabbiata dalla definizione agevolata. Ecco quindi che, nonostante resti formalmente aperta un'attività investigativa da parte della magistratura, ben difficilmente la si riuscirà a chiudere positivamente in relazione a quelle fattispecie con dolosità meno insidiosa. Ma anche per gli illeciti più odiosi non si potrebbe più parlare di automatismi in presenza comunque di una definizione agevolata di specie e in assenza di scritture e documenti contabili di riferimento.

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