Sempre perseguibili i pagamenti in «nero»

Martedí 25 Marzo 2003
NORME E TRIBUTI
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Sempre perseguibili i pagamenti in «nero»
 Cassazione: il patto con il dipendente non è una scusante
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ROMA - La violazione previdenziale non si arresta di fronte a retribuzioni "nascoste". Anche nelle ipotesi di pagamenti «in nero» ai dipendenti, il datore di lavoro commette il reato previsto dall'articolo 2 del decreto legge 463/1983, convertito nella legge 638/1983. La Cassazione conferma, ancora una volta, il suo prevalente orientamento. L'ultima sentenza che va in questa direzione è la n. 12858 del 20 marzo 2003. La terza sezione penale ha ribadito che «l'eventuale accordo contra legem con il lavoratore» per il pagamento, non dichiarato, di tutto o di una parte dello stipendio, «non rileva ai fini della sussistenza del reato in questione, in quanto non fa venir meno il corrispondente obbligo del datore, posto nell'interesse collettivo dei lavoratori» di effettuare e versare le ritenute. Una conclusione che la Corte ha raggiunto, consapevole della «difficoltà di ipotizzare il versamento di ritenute per retribuzioni non figuranti in busta-paga», anche in considerazione del fatto che «il reato de quo presuppone la commissione di altri reati, quale quello di cui all'articolo 37 della legge 689/1981». L'aspetto più rilevante dal punto di vista interpretativo emerge, invece, da un'altra decisione, la n. 5156, depositata sempre nella cancelleria della terza penale il 4 febbraio scorso. In quel caso, i giudici hanno quasi sfiorato l'intervento delle Sezioni unite, visto che lo stesso Pm di udienza aveva chiesto, in via principale, la rimessione degli atti. L'aspetto controverso sul quale si registrano differenti posizioni riguarda la configurabilità o meno del reato di omesso versamento dei contributi anche nel caso di mancato pagamento delle retribuzioni. Secondo il filone prevalente, l'obbligo previdenziale discende da precise garanzie costituzionali e nasce, per legge, in virtù della prestazione lavorativa. Quindi deve essere adempiuto comunque. I contributi non fanno parte integrante del salario, ma sono un tributo da pagare indipendentemente dalle vicende finanziarie dell'azienda. La Corte ha quindi concluso che l'obbligo di versamento delle ritenute previdenziali potrebbe escludere la configurabilità del delitto in ipotesi marginali, «nelle quali si alleghi la totale omessa corresponsione della retribuzione - da dimostrare - e una differente situazione non risulti dalla documentazione aziendale e previdenziale». BE.D. |
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