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Sette lunedì 21 marzo 2005
Pagina 9 e 10 Colf e Badanti
Sgravi per colf e badanti, regolarizzazione a più vie Deduzione di 1.549,37 € per chi assume colf. 1.820 € se si tratta di badanti.
Daniele Cirioli e Carla De Lellis
Per assicurarsi la disponibilità di manodopera domestica diverse sono le strade perseguibili. In primo luogo l'assunzione diretta. La procedura è molto semplice se il lavoratore (o lavoratrice) è italiano e, da quest'anno, il ministero del lavoro ha reso più facile anche la procedura di assunzione di extracomunitari, limitando i requisiti reddituali che consentono la possibilità di assunzione. Sempre a partire da quest'anno, inoltre, sono più appetibili gli sconti a favore di chi assume colf, con il raddoppio della deducibilità fiscale dei costi sostenuti nel caso di badanti che si aggiungono, laddove possibile, al beneficio del cosiddetto bonus assunzione (100 euro mensili). Nel prossimo futuro si attende il via libero operativo al lavoro accessorio che potrà assicurare la disponibilità di manodopera domestica per breve periodo e/o sporadica. Infine, la somministrazione di lavoro rappresenta l'ultimo sistema di reclutamento, con l'affitto vero e proprio di personale domestico.
Come assumere una colf o badante
L'assunzione di un lavoratore domestico (sono tali coloro che prestano opera esclusivamente per le necessità della vita familiare del datore di lavoro come camerieri, cuochi, bambinaie, governanti, badanti ecc.) avviene in maniera diretta da parte del datore di lavoro. In questi casi è necessario fare una denuncia all'Inps e, nelle 24 ore dall'assunzione, dare comunicazione all'Inail dell'inizio del rapporto di lavoro. Particolarità sono previste nel caso di assunzione di cittadini stranieri (si veda box in pagina). La denuncia all'Inps, che è sempre dovuta, va presentata su un apposito modulo (modello LD09) a disposizione presso le sedi Inps (può essere scaricato dal sito www.inps.it) anche in via telematica o per telefono InpsInforma al numero 803 164. È possibile avvalersi anche del canale internet, collegandosi al sito www.Inps.it e compilando l'apposito modello disponibile in rete. Una volta compilato, si trasmette cliccando l'apposito tasto e si ottiene la ricevuta in stampa su cui appare, tra l'altro, il numero della pratica e la sede Inps di competenza. I termini per inoltrare la denuncia sono indicati in tabella; quando non rispettati l'Inps applica una multa.
Dal 2005, procedure più snelle per le colf straniere
Quando la collaboratrice non è italiana, le procedure d'assunzione sono più articolate. Prima di tutto occorre distinguere il caso in cui la lavoratrice si trovi già sul territorio italiano, in possesso quindi di regolare permesso di soggiorno, da quello in cui risieda ancora nel suo paese d'origine. Nel primo caso non ci sono molte differenze rispetto alle modalità previste per assumere lavoratori domestici italiani e comunitari.
Se la lavoratrice si trova all'estero, invece, prima di venire in Italia il datore di lavoro deve presentare una domanda in carta legale allo sportello unico per l'immigrazione (non ancora istituiti e, pertanto, la domanda va indirizzata alla prefettura-utg) per ottenere il rilascio dell'autorizzazione (ora si chiama nullaosta) al lavoro per il lavoratore. Nella domanda il datore di lavoro deve assicurare alla colf una retribuzione mensile non inferiore a 439 euro, con condizioni normative e retributive uguali a quelle stabilite per i lavoratori italiani nonché la disponibilità di un alloggio adeguato; deve dimostrare di possedere un reddito familiare annuo non inferiore ai limiti di legge e impegnarsi a comunicare la cessazione del rapporto di lavoro entro cinque giorni.
La novità che parte dal 2005 riguarda il requisito del reddito familiare, che finora ha impedito di fatto a parecchie famiglie la possibilità di assumere un domestico extracomunitario. Il ministero del lavoro, nella circolare n. 1/05, con particolare riguardo al rilascio delle autorizzazioni al lavoro per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona, ha diramato indicazioni a parziale modifica di quanto stabilito con la circolare n. 55/00.
Le indicazioni modificative attengono al criterio con cui occorre verificare, nei confronti del datore di lavoro domestico richiedente, il requisito della capacità economica a sostenere le spese per retribuzione, vitto, alloggio e contributi per il lavoratore da assumere. Ha stabilito, in particolare, che la capacità economica è da ritenere sussistente ogniqualvolta il richiedente possegga un reddito annuo, al netto dell'imposta, di importo almeno doppio rispetto all'ammontare della retribuzione annuale dovuta al lavoratore da assumere, aumentata dei connessi contributi. Il minimo reddituale così stabilito rappresenta l'unico termine di riferimento da utilizzare in luogo delle soglie di reddito, differenziate a livello provinciale, determinate con la circolare n. 55/00, non più operanti. È restato confermato, inoltre, che il reddito minimo richiesto come necessario può risultare anche dal cumulo dei redditi dei parenti di primo grado non conviventi o, in mancanza, di altri soggetti tenuti legalmente all'assistenza sulla base di un'autocertificazione dei medesimi.
La contribuzione all'Inps
L'assunzione di una colf comporta, per il datore di lavoro, l'onere di versare un contributo all'Inps in aggiunta alla retribuzione. Tale contributo si calcola in base alla retribuzione oraria concordata tra le parti, alla tredicesima mensilità calcolata in misura oraria e al valore convenzionale del vitto e dell'alloggio, calcolato sempre in misura oraria.
I contributi si versano ogni tre mesi, per tutti i giorni comunque retribuiti, per cui alle ore effettivamente lavorate nel trimestre solare si sommano quelle pagate per i periodi di momentanea assenza dal servizio (per malattia, ferie, festività infrasettimanali, congedo ecc.), nei quali il datore di lavoro continua a corrispondere una retribuzione intera o ridotta, sia di propria iniziativa, sia per accordo col lavoratore, sia per legge.
I contributi versati dal datore di lavoro vengono utilizzati dall'Inps e dall'Inail per la liquidazione della pensione, dell'indennità di maternità, degli assegni familiari, dell'indennità di disoccupazione, dell'indennità antitubercolare, delle cure termali e delle rendite da infortunio sul lavoro e malattie professionali. I contributi si pagano ogni trimestre alle scadenze indicate in tabella.
Presto la soluzione per le piccole attività domestiche
La riforma del lavoro (dlgs n. 276/03) ha disciplinato il lavoro accessorio individuando un preciso campo di applicazione, con riferimento tanto ai soggetti abilitati a fornire queste prestazioni quanto alle attività medesime che possono essere rese.
Le prestazioni di lavoro di tipo accessorio sono una categoria specifica di rapporti di lavoro occasionale; per tali, in particolare, si intendono le attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito: dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap; dell'insegnamento privato supplementare; dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti; della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli; della collaborazione con associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà.
Al di fuori di tali ambiti, pertanto, anche se le prestazioni sono svolte a favore di più beneficiari, possiamo essere in presenza di prestazioni di lavoro occasionali, ma mai di tipo accessorio.
Possono svolgere attività di lavoro accessorio: disoccupati da oltre un anno; casalinghe, studenti e pensionati; disabili e soggetti in comunità di recupero; lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. È una forma di lavoro che si caratterizza per forma retributiva (sono previsti buoni), disciplina fiscale (i buoni sono esentasse) e disciplina contributiva (si paga il 13% alla gestione separata Inps e il 7 % all'Inail).
Lo stato aiuta chi assume colf
Da qualche anno sono operative specifiche previsioni di sgravio degli oneri sostenuti per una colf. Un primo aiuto alle famiglie, attraverso la riduzione delle spese sostenute per il mantenimento di una colf o badante, spetta a partire dall'anno 2000, per effetto dell'articolo 30 della legge n. 342/00 (il cosiddetto collegato fiscale alla manovra finanziaria 2000). Si realizza mediante la possibilità di dedurre dal reddito complessivo ai fini Irpef, fino all'importo di euro 1.549,37, i contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici. Le somme detraibili sono solamente quelle a carico del datore di lavoro.
E i benefici raddoppiano per la badante
Inoltre, qualora il collaboratore o la collaboratrice sia destinata all'assistenza di familiari non autosufficienti, oltre al predetto sconto, può fruirsi della nuova deduzione introdotta dalla legge finanziaria 2005. Tecnicamente si chiama ´deduzione per addetti all'assistenza personale di soggetti non autosufficienti'; è una novità introdotto dalla Finanziaria 2005 (comma 349, lettera b, numero 3), con una modifica (inserimento del comma 4-bis all'articolo 12) del Tuir (il Testo unico delle imposte sui redditi). Praticamente consiste in una nuova deduzione spettante in relazione alle spese sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale, nell'ipotesi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
In sostanza, la nuova deduzione riguarda le famiglie che abbiano assunto una badante o una colf per destinarla all'assistenza di familiari non autosufficienti; consente di ridurre il proprio reddito imponibile ai fini fiscali (Ire) di una quota parte delle spese (retribuzioni ecc.) sostenute per tenere la colf o badante, nel limite massimo di 1.820,00 euro. Ciò significa che se le spese effettivamente sostenute sono state superiore a tale tetto, la deduzione effettiva sarà determinata considerando il valore di 1.820 euro; se sono state inferiori, andrà considerato il valore effettivamente sostenuto. Inoltre, l'Agenzia delle entrate (circolare n. 2/05) ha precisato che l'importo limite (euro 1.820) deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente, a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l'assistenza. In sostanza, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per uno dei familiari di cui all'articolo 433 del codice civile, l'importo teorico utilizzabile resta comunque quello di 1.820 euro. Lo stesso importo di 1.820,00 euro va anche considerato quale soglia teorica massima nell'ipotesi in cui più contribuenti abbiano sostenuto spese per assistenza riferita allo stesso familiare. In tal caso, l'importo teorico deve essere diviso tra i soggetti che hanno sostenuto la spesa. La deduzione spetta anche in relazione a spese che siano state sostenute per le persone di cui all'articolo 433 del codice civile (i familiari indicati dalla norma sono coniuge, figli, genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle). Inoltre, non è necessario che il familiare assistito e per il quale si chiede la nuova deduzione sia a proprio carico (cioè a carico del soggetto che sostiene la spesa e che richiede lo sconto fiscale). Pertanto, la deduzione compete anche se il familiare non sia nelle condizioni per essere considerato a carico. Infine, non è nemmeno necessario che il familiare non autosufficiente conviva con il soggetto che sostiene l'onere. In via esemplificativa, l'Agenzia delle entrate (circolare n. 2/2005) considera non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che non siano in grado di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e di provvedere all'igiene personale; di deambulare, di indossare gli indumenti; nonché la persona che necessita di una sorveglianza continuativa. Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. La deduzione non compete pertanto per spese di assistenza sostenute a beneficio di soggetti come, per esempio, i bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie.
La nuova deduzione opera come le nuove deduzioni familiari. Non si applicano cioè automaticamente, ma mediante un particolare meccanismo di calcolo, diretto a individuare quanta parte della deduzione stessa i contribuenti possano effettivamente far valere. In particolare, le deduzioni spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 78.000 euro, a cui occorre aggiungere l'importo della deduzione stessa, di quelle per oneri familiari e degli oneri deducibili ex articolo 10 del Tuir e sottrarre il reddito complessivo, e l'importo di 78.000 euro. Se il risultato del rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se è pari a zero o minore di zero, la deduzione non compete; se è compreso tra zero ed 1, per il calcolo della deduzione vengono computate le prime 4 cifre decimali del rapporto stesso. L'agenzia delle entrate (circolare n. 2/2005) ha precisato che, nel predetto calcolo per la misura della detrazione, in caso di coesistenza di oneri per gli addetti all'assistenza personale e di oneri per familiari a carico, gli stessi devono essere congiuntamente considerati al numeratore della frazione.
Ai fini della deduzione, le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dal soggetto che presta l'assistenza. La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche i suoi estremi anagrafici e il codice fiscale.
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