12/3/2004 ore: 12:43

Sì alla co.co.co. per tutte le attività

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ItaliaOggi (La riforma del lavoro)
Numero
061, pag. 38 del 12/3/2004
di Daniele Cirioli


Le possibilità di ricorso alla tipologia contrattuale prevista dal dlgs 276/03. Il caso dei call center.

Sì alla co.co.co. per tutte le attività

Il progetto è solo una modalità organizzativa della prestazione

La tipologia di attività non limita le co.co.co. Il requisito del progetto, programma di lavoro o fase di esso costituisce, infatti, mera modalità organizzativa della prestazione che può riferirsi a qualsiasi tipo di lavoro. Ciò che vale è l'autonoma gestione dell'attività lavorativa da parte del collaboratore. La differenza con il lavoro subordinato sta nell'interesse del committente (impresa-datore di lavoro) al perfezionamento del risultato convenuto e non, piuttosto, come avviene nei rapporti subordinati, nella disponibilità di una prestazione lavorativa.

Il call center. La situazione offerta dal quesito riguarda l'attività tipica dei call center, settore in cui si è sviluppato maggiormente il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa come forma alternativa al lavoro dipendente (subordinato). Venendo a scadere il termine di un vecchio rapporto di co.co.co. instaurato prima della riforma, il lavoratore chiede di sapere se in relazione a quella tipologia di lavoro possano esserci ancora opportunità per un contratto di lavoro a progetto o per altre forme di lavoro non subordinato.

Nessun limite alle co.co.co. Contrariamente a quanto preannunciato, la riforma del lavoro non ha introdotto alcun vincolo alla praticabilità dei rapporti di collaborazioni coordinate e continuative. Anzi, in base alle indicazioni ministeriali (circolare n. 1/04) interpretative del lavoro a progetto (valide fino a prova contraria che potrà arrivare in via giudiziaria), lo spazio operativo delle collaborazioni appare dilatatosi per comprendere ogni tipologia di rapporto, per qualsiasi attività, con l'unica e sola condizione che non assuma le caratteristiche tipiche del lavoro dipendente.

I requisiti. Il lavoro a progetto (in vigore dal 24 ottobre 2003 e disciplinato al titolo VII del dlgs n. 276/03) non è, dunque, una nuova forma contrattuale di rapporto di lavoro: costituisce esclusivamente il modello di esecuzione della prestazione lavorativa nell'ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

È quest'ultimo, piuttosto, il contratto di lavoro con i seguenti requisiti qualificanti: quello essenziale è rappresentato dall'autonomia del collaboratore nello svolgimento dell'attività lavorativa dedotta nel contratto e funzionalizzata alla realizzazione di un progetto, di un programma di lavoro o fase di esso; a questo si aggiungono il requisito della coordinazione con il committente e quello dell'irrilevanza del tempo impiegato per l'esecuzione della prestazione.

Tali requisiti, ha spiegato il ministero del lavoro, costituiscono il fulcro della differenziazione tra la tipologia contrattuale della collaborazione coordinata e continuativa e quelle riconducibili da un lato al lavoro subordinato e dall'altro al lavoro autonomo vero e proprio.

Il requisito essenziale vuole che il collaboratore gestisca in via autonoma il progetto o il programma di lavoro o fase di esso; in particolare, ciò richiede che i compiti di definizione dei tempi di lavoro e delle relative modalità spettano esclusivamente al collaboratore. Ciò perché, ha precisato il ministero, l'interesse del committente è relativo al perfezionamento del risultato convenuto e non, come avviene nel lavoro subordinato, alla disponibilità di una prestazione di lavoro eterodiretta.

Il requisito del coordinamento consente al collaboratore, seppure in autonomia, di inserirsi e operare all'interno del ciclo produttivo del committente; pertanto è necessario che coordini (da qui il requisito) la sua prestazione con le esigenze dell'organizzazione del committente; secondo il ministero, il coordinamento può essere riferito sia ai tempi di lavoro sia alle modalità di esecuzione del progetto o del programma di lavoro.

Relativamente al quesito in esame, dunque, non sembra esserci alcuna riserva tale da escludere che per l'attività di call center indicata possa essere attivato un nuovo contratto di co.co.co. L'unica novità è che, allo scadere del contratto in corso (al 31 luglio 2004) instaurato prima della riforma lavoro (prima del 24 ottobre 2003), la nuova collaborazione coordinata e continuativa andrà necessariamente stipulata nella tipologia del lavoro a progetto.

Il progetto, programma o fase di lavoro. Il passo successivo riguarda, allora, l'individuazione di un progetto, di un programma di lavoro o di un fase di esso cui le nuove co.co.co. devono necessariamente essere riconducibili. Il legislatore, in merito, è apparso distratto dimenticando di fornire una loro definizione normativa. Il problema è stato risolto in via interpretativa dal ministero del lavoro (si tratta, dunque, di interpretazioni più facilmente suscettibili, evidentemente, di correzioni da parte della giurisprudenza), che ha definito da un lato il progetto e dall'altro il programma o la fase di esso.

Il progetto consiste in un'attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata a un determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione. Può essere connesso all'attività principale o accessoria dell'impresa e l'individuazione, e definizione nel contratto, spetta al committente. Il ministero ha precisato in merito che le valutazioni e le scelte tecniche, organizzative e produttive sottese al progetto sono insindacabili.

Il programma di lavoro consiste in un tipo di attività cui non è direttamente riconducibile un risultato finale. Spiega il ministero, infatti, che il programma di lavoro o la fase di esso si caratterizzano per la produzione di un risultato solo parziale destinato a essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni e risultati parziali.

In relazione al quesito, si potrebbe immaginare l'attività di call center inserita sia in un progetto che in un programma di lavoro.

Nel primo caso, per esempio, il progetto potrebbe riferirsi al lancio di un nuovo software oppure a un'edizione aggiornata (per esempio, la dichiarazione dei redditi 2004) per il quale e al fine del quale prevedere un'attività di assistenza telefonica.

Il progetto e la co.co.co. avrebbero una durata prestabilita, quella cioè del lancio del nuovo prodotto. Nel secondo caso, il programma potrebbe consistere più semplicemente nella mera attività di assistenza telefonica per tutti i software venduti dalla società committente; finché la società committente necessiterà di tale prestazione, il programma sopravvivrà e insieme a esso anche la co.co.co. Nell'uno e nell'altro caso, ad ogni modo, ciò che conta è che l'attività lavorativa sia resa in forma autonoma.

Ma le co.co.co. sono rapporti eccezionali? Si diceva all'inizio che, contrariamente a quanto preannunciato, la riforma del lavoro non ha introdotto alcun vincolo ai rapporti di collaborazioni coordinate e continuative. Ciò, in particolare, si evidenzia nell'assenza, a riforma avvenuta e divenuta operativa, di qualsiasi carattere di eccezionalità (come gli ambienti legislativi lasciavano piuttosto intendere) ai fini della praticabilità delle co.co.co.

Tale assenza è maggiormente percepibile dal punto di vista della ´durata' delle co.co.co. L'individuazione di un progetto o di un programma di lavoro o fase di esso, infatti, lasciava immaginare un vincolo relativo alla validità temporale dei nuovi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Ciò è in parte confermato dal ministero del lavoro laddove spiega che le co.co.co. nella modalità a progetto hanno una durata determinata o determinabile, in funzione della durata e delle caratteristiche del progetto, del programma di lavoro o della fase di esso.

Tuttavia, nel caso di programma di lavoro la determinabilità della durata può dipendere dalla persistenza dell'interesse del committente all'esecuzione del progetto programma di lavoro o fase di esso. Per cui, in definitiva, la determinabilità del termine è funzionale ad un avvenimento futuro, certo nell'inizio ma non necessariamente nell'epoca di accadimento.

Le alternative. Il quesito, infine, chiede di sapere quali altri rapporti possano essere stipulati alternativamente al progetto e al lavoro subordinato. Le possibilità sono essere diverse; per esempio, potrebbe essere quella del lavoro autonomo puro (articolo 2222 del codice civile) o l'associazione in partecipazione. In ogni caso, la scelta della particolare forma di lavoro non deve prescindere l'effettiva natura della prestazione lavorativa.



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