Sì dalle Marche all'apprendistato
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 giovedì 20 gennaio 2005
sezione: NORME E TRIBUTI - pagina 29 La Regione è la prima a varare la legge
Sì dalle Marche all'apprendistato
ENZO DE FUSCO
Dopo tante sperimentazioni, la Regione Marche approva la prima legge in materia di lavoro che disciplina anche le tre nuove forme di apprendistato previste dalla riforma Biagi (il decreto legislativo 276/2003). Si tratta di un documento corposo che ha lo scopo di regolamentare le politiche attive in materia di lavoro della Regione.
Uno degli aspetti più interessanti del provvedimento riguarda la discplina dell'apprendistato "professionalizzante", sulla quale la Regione Marche ha pubblicato nella Gazzetta regionale del 2 dicembre 2004 la delibera del 16 novembre 2004 con cui ha avviato la fase di sperimentazione di questo innovativo contratto. Pertanto, da quella data tutte le imprese possono avvalersi del nuovo contratto alle condizioni formative dettagliatamente fissate nella delibera del 16 novembre scorso.
I settori interessati. Con la legge regionale sul lavoro approvata ieri, la fase di sperimentazione del contratto professionalizzate si avvia verso la veste definitiva anche se ad avvalersene per ora sono solo le aziende del settore terziario distribuzione e servizi nonché quelle della distruzione cooperativa. Vale a dire i settori che sono stati oggetti di specifica disciplina nella delibera.
La formazione. Si ricorda che per quanto riguarda la formazione dell'apprendista è previsto un intervento "trasversale" comune a tutte le figure professionali di settore articolato su quattro aree: competenze relazionali, organizzazione ed economia, disciplina del rapporto di lavoro e, infine, la sicurezza sul lavoro. Ulteriore formazione, inoltre, è richiesta in specifiche materie in relazione ai profili professionali che vengono raggruppati in sette tipologie omogenee. Complessivamente le ore richieste devono essere almeno 120 annue da svolgersi all'interno e all'esterno all'azienda. Sul punto la Regione richiede, come condizione, una formazione svolta in prevalenza esternamente all'azienda nell'ambito di strutture accreditate già esistenti.
La procedura. Sotto il profilo procedurale, i datori di lavoro prima di procedere all'assunzione dovranno presentare domanda all'ente bilaterale o al Comitato misto paritetico il quale deve dare parere di conformità. Alla domanda dovrà essere allegato un piano formativo individuale che tiene conto dei requisiti richiesti dalla delibera e che potrà essere redatto anche sulla base di progetti standard predisposti dall'ente. Questa procedura deve essere seguita da tutte le aziende dei settori interessati indipendentemente dalla loro iscrizione all'ente bilaterale o Comitato. Nessun nuovo adempimento è richiesto ai datori di lavoro del settore terziario e della distruzione cooperativa che hanno già avviato contratti prima dell'approvazione della legge regionale. Al contrario, invece, bisognerà attendere ulteriori atti regionali per gli altri settori ancora al palo.
Altri campi di intervento. La legge regionale delle Marche, inoltre, tocca molti altri aspetti del lavoro che comunque necessitano di delibere attuative che verranno emanate nei prossimi mesi. Si tratta in particolare di disposizioni, per esempio, che prevedono la concessione di contributi per lo svolgimento di attività di tirocinio presso datori di lavoro pubblici e privati (articolo 18). Oppure, norme che concedono incentivi alle imprese che assumano con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, soggetti svantaggiati e a rischio di esclusione sociale, con particolare riferimento alle donne e alle persone disoccupate con più di 50 anni di età (articolo 20).
Per quanto riguarda le situazioni di crisi occupazionali la Regione Marche prevede tre tipologie di interventi: promuove azioni per la salvaguardia dei livelli occupazionali e del patrimonio produttivo; -" sostiene progetti diretti alla formazione, all'orientamento, alla riqualificazione e al reinserimento dei lavoratori; - concorrere all'integrazione del reddito dei lavoratori sospesi o licenziati, non beneficiari di trattamenti di natura pubblica, diversi dalla disoccupazione ordinaria.
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