6/2/2003 ore: 12:11

Socio Lavoratore

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          Giovedí 06 Febbraio 2003
          SPECIALE
          LA RIFORMA DEL LAVORO


          Socio Lavoratore
          Il contratto «fissa» i diritti sindacali

          L'articolo 9 della legge delega, aggiunto in sede di discussione parlamentare, apporta alcune modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 142 che a sua volta aveva ridisciplinato interamente la posizione del socio lavoratore delle cooperative. Estensione dei diritti sindacali. L'articolo 2 della legge 142/2001 ha esteso l'applicazione della legge 300/70 ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato, con esclusione dell'articolo 18. La legge delega precisa che l'esercizio dei diritti sindacali trova applicazione compatibilmente con lo stato di socio lavoratore, secondo quanto determinato da accordi collettivi tra associazioni nazionali del movimento cooperativo e organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Trattamento economico. L'articolo 3 della legge 142/2001 prevede il diritto per i soci lavoratori di percepire un trattamento economico proporzionato alla qualità e alla quantità del lavoro prestato e comunque non inferiore, per prestazioni analoghe, a quella prevista dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine. La legge delega prevede una deroga per le cooperative della piccola pesca di cui alla legge 250/58, le quali possono corrispondere ai propri soci lavoratori un compenso proporzionato all'entità di pescato secondo criteri e parametri stabiliti dal regolamento interno. Recesso del socio e controversie. Viene sostituito il secondo comma dell'articolo 5 della legge 142/2001 che prevedeva l'attribuzione al giudice del lavoro la competenza sulle controversie relative ai rapporti di lavoro in qualsiasi forma e al giudice ordinario la competenza relativa alle controversie tra soci e cooperative inerenti il rapporto assicurativo. Il nuovo testo chiarisce invece che il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del Codice civile, mentre attribuisce al giudice ordinario la competenza relativa alle controversie tra socio e prestazione mutualistica. Trattamenti peggiorativi. Viene modificato il secondo comma dell'articolo 6 della legge 142/2001 il quale stabiliva che il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie "in peius" rispetto ai trattamenti retributivi e alle condizioni di lavoro previste dai contratti collettivi nazionali del settore o della categoria affine. Nella nuova formulazione prevista dalla legge delega, il divieto di prevedere condizioni peggiorative è limitato al solo trattamento economico minimo.
          N.Bi.

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