5/6/2006 ore: 11:48

Subagenti più leggeri

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    venerd? 2 giugno 2006

    Pagin 34 - Lavoro e Previdenza
      pagina a cura di
      Daniele Cirioli
        Subagenti pi? leggeri
          Il chiarimento del welfare sulla contribuzione integrativa. Da gennaio niente obbligo Enasarco

          Dal 1? gennaio 2006, i subagenti di assicurazione non sono tenuti a iscriversi e a pagare i contributi all'Enasarco. La novit?, che non ha effetto per il passato, scaturisce dal codice delle assicurazioni private approvato dal dlgs n. 209/2005 il quale, tra l'altro, ha escluso la configurabilit? dell'obbligo di previdenza integrativa a carico degli iscritti nel registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione. Lo precisa il ministero del lavoro nella nota protocollo n. 96 di ieri.
            L'interpello. L'intervento ministeriale fa seguito a un'istanza d'interpello, avanzata dall'Automobil club di Udine, finalizzata a sapere se sia da considerarsi obbligatoria l'iscrizione dei subagenti di assicurazione alla fondazione Enasarco, con i relativi trattamenti previdenziali e assistenziali, nonch? i connessi obblighi contributivi. La risposta, avallata dal parere dell'Inps, distingue quella che ? stata la disciplina applicabile fino al 31 dicembre 2005 da quelle che sono le nuove regole, in vigore dal 1? gennaio 2006, previste dal codice delle assicurazioni private. Distinzione basata sul fatto che, mentre fino all'anno scorso ai subagenti di assicurazione non era applicabile la previdenza integrativa degli agenti di assicurazione, ci? ? divenuto possibile per effetto delle nuove disposizioni del dlgs n. 209/2005 (in vigore dal 1? gennaio 2006).

            Il chiarimento. In virt? della legge n. 12/1973, che ha rifomato la previdenza integrativa obbligatoria degli agenti di commercio, spiega il ministero, l'Enasarco eroga le pensioni di vecchiaia, invalidit? e superstiti dei lavoratori autonomi disciplinati agli articoli dal 1742 al 1752 del codice civile (rapporto di agenzia). In quanto operanti sulla base di un contratto (rapporto) di agenzia riconducibile alle citate norme del codice civile, anche gli agenti di assicurazione ricadrebbero nel campo di applicazione della previdenza gestita dall'Enasarco. Invece, per tali lavoratori, l'ordinamento giuridico prevede una diversa e specifica forma di previdenza integrativa, di carattere speciale e da ritenersi, perci?, derogante da quella gestita dall'Enasarco. Tale deroga, fino al 31 dicembre 2005, ? rimasta inapplicabile alla categoria dei subagenti di assicurazione, in quanto figura contrattuale non disciplinata, ma derivata dalle ordinarie disposizioni sul rapporto di agenzia (citati articoli 1742-1752 del codice civile) e, in virt? delle quali, piuttosto scaturiva l'obbligatoriet? alla contribuzione Enasarco.

            Dal 1? gennaio 2006, il quadro normativo di riferimento ? cambiato. Per effetto dell'articolo 343, comma 6, del dlgs n. 209/2005, infatti, sono state accomunate le figure dell'agente e del subagente di assicurazione circa gli obblighi di iscrizione nel registro degli intermediari. Di conseguenza, spiega il ministero del lavoro, ? da ritenersi esclusa a partire dalla stessa data e senza effetto per il passato la configurabilit? dell'obbligo di iscrizione Enasarco anche per i subagenti di assicurazione. (riproduzione riservata)

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