5/6/2006 ore: 11:48
Subagenti più leggeri
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Pagin 34 - Lavoro e Previdenza Daniele Cirioli Il chiarimento. In virt? della legge n. 12/1973, che ha rifomato la previdenza integrativa obbligatoria degli agenti di commercio, spiega il ministero, l'Enasarco eroga le pensioni di vecchiaia, invalidit? e superstiti dei lavoratori autonomi disciplinati agli articoli dal 1742 al 1752 del codice civile (rapporto di agenzia). In quanto operanti sulla base di un contratto (rapporto) di agenzia riconducibile alle citate norme del codice civile, anche gli agenti di assicurazione ricadrebbero nel campo di applicazione della previdenza gestita dall'Enasarco. Invece, per tali lavoratori, l'ordinamento giuridico prevede una diversa e specifica forma di previdenza integrativa, di carattere speciale e da ritenersi, perci?, derogante da quella gestita dall'Enasarco. Tale deroga, fino al 31 dicembre 2005, ? rimasta inapplicabile alla categoria dei subagenti di assicurazione, in quanto figura contrattuale non disciplinata, ma derivata dalle ordinarie disposizioni sul rapporto di agenzia (citati articoli 1742-1752 del codice civile) e, in virt? delle quali, piuttosto scaturiva l'obbligatoriet? alla contribuzione Enasarco. Dal 1? gennaio 2006, il quadro normativo di riferimento ? cambiato. Per effetto dell'articolo 343, comma 6, del dlgs n. 209/2005, infatti, sono state accomunate le figure dell'agente e del subagente di assicurazione circa gli obblighi di iscrizione nel registro degli intermediari. Di conseguenza, spiega il ministero del lavoro, ? da ritenersi esclusa a partire dalla stessa data e senza effetto per il passato la configurabilit? dell'obbligo di iscrizione Enasarco anche per i subagenti di assicurazione. (riproduzione riservata) |