
Venerdí 20 Febbraio 2004
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Sul Tfr vince il silenzio-assenso |
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ROMA - Per l'assegnazione del Tfr ai Fondi di previdenza complementare si farà ricorso al meccanismo del silenzio-assenso. La misura, seppur sperimentale per un periodo compreso tra tre a cinque anni, pone il lavoratore di fronte a una scelta non facile, che richiede la conoscenza del meccanismo di accantonamentodel trattamentodifine rapporto,nonché quello di capitalizzazione, oltre che di funzionamento, del fondo presso il quale maturerà la pensione complementare. Il lavoratore sarà, infatti, chiamato a decidere se conferire integralmente l'accantonamento annuo del trattamento di fine rapporto al fondo di previdenza complementare scelto, o se lasciarlo, come ora è regola generale, nelle disponibilità del datore di lavoro, manifestando palesemente tale scelta. Il meccanismo del silenzio assenso presuppone una valida e adeguata informazione, in quanto la mancata manifestazione della volontà del lavoratore potrebbe anche derivare da una scarsa o non sufficiente conoscenza del problema o delle possibili conseguenze della scelta fatta. Bisognerà confrontare, perlopiù in base alle aspettative individuali, il rendimento "certo" del Tfr, accantonato dal datore di lavoro nell'apposito fondo (di bilancio), con quello, ipotizzabile, del Fondo di previdenza. Il Tfr accantonato è, infatti, rivalutato annualmente al tasso fisso dell'1,5%, più il 75% del tasso di inflazione rilevato dall'Istat. Il rendimento è equiparato a una vera e propria rendita finanziaria, tanto che il datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, provvede, ogni anno, a versare la relativa imposta sostitutiva, pari all'11% del valore della rivalutazione, scalando il prelievo dal fondo accantonato in capo al dipendente. Il rendimento del Tfr versato al fondo di previdenza complementare dipende, invece, dal rendimento complessivo del fondo prescelto, che non può essere previsto o valutato nel breve periodo. Già ora, i lavoratori del settore privato, che hanno aderito a un fondo di previdenza contrattuale o di categoria, vi versano una quota dell'accantonamento annuale, in misura variabile a seconda del fondo e dell'anzianità assicurativa obbligatoria. Per questi lavoratori, peraltro, salvo alcuni casi particolari, la deducibilità dal reddito complessivo della contribuzione versata è strettamente collegata all'importo del Tfr conferito, non potendo essere superiore al doppio di tale somma. La quota di Tfr attualmente conferita varia da un minimo del 2% della retribuzione utile a tutto l'accantonamento annuale, in base alla circostanza che l'iscritto al fondo complementare sia o no privo di anzianità contributiva. È del tutto evidente che chi volontariamente ha aderito a un fondo contrattuale matura il trattamento pensionistico complementare, oltre che sulla base del Tfr conferito, anche in relazione all'importo versato dal dipendente stesso e dal proprio datore di lavoro . Come matura il Tfr. Il datore di lavoro accantona, ogni anno, una somma pari alla retribuzione utile divisa per 13,5. La quota di retribuzione annuale così determinata deve essere accantonata e rivalutata al 31 dicembre di ogni anno. Della rivalutazione già si è detto; la retribuzione utile presa a base del calcolo è quella spettante nell'anno e comprende tutte le somme versate, in relazione al rapporto di lavoro, quale corrispettivo della prestazione e a titolo non occasionale. L'accantonamento è eseguito in questa misura anche durante periodi di assenza particolare, quali quelli per infortunio e malattia, per astensione obbligatoria di maternità, per cassa integrazione e contratti di solidarietà. Sul trattamentodifine rapporto accantonato, il lavoratore può chiedere,aldatore di lavoro, anticipi in misura non superiore al 70%, alle condizionistabilite dal Codice civile, per l'acquisto della prima casa, per spese sanitariestraordinarieo per fronteggiare periodi di congedo parentale o di assenza dal lavoro per formazione. I contratti collettivi, ma anche individuali, possono stabilire condizioni di miglior favore o introdurre altre tipologie che consentono l'anticipazione.
MARIA ROSA GHEIDO
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