2/6/2004 ore: 10:29

Superiori, stage estivi pagati

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        del lunedì

        sezione: NORME E TRIBUTI
        data: 2004-05-31 - pag: 21
        autore: NICOLA DA SETTIMO

        ISTRUZIONE Gli studenti possono svolgere tirocini con borse lavoro fino a 600 euro al mese

        Superiori, stage estivi pagati
        Alternanza scuola-impiego possibile in base alla legge Biagi(non solo negli istituti professionali)

        Dopo la presentazione in Consiglio dei ministri — il 21 maggio scorso — del decreto sull’alternanza scuola lavoro voluto da Letizia Moratti, importanti novità in materia sono in arrivo già dalla prossima estate. Gli iscritti alle scuole superiori o all’università — e, in particolare, gli studenti di scuole che non siano istituti professionali, nei quali gli stage sono già praticati da anni — potranno passare tutte o parte delle vacanze impegnati in tirocini di orientamento.
        Questi stage saranno validi come credito formativo e andranno ad arricchire il curriculum ai fini di un più agevole ingresso nel mondo del lavoro. Saranno anche fonte di piccolo guadagno, dal momento che a copertura possono essere erogate borse lavoro fino a un massimo di 600 euro al mese.

        La legge Biagi. I tirocini potranno essere attivati dalle scuole indipendentemente dall’approvazione del decreto sull’alternanza. La disciplina di riferimento è il Dlgs 276 del 2003, di attuazione della legge delega in materia di occupazione e mercato del lavoro (la n. 30/2003, legge Biagi), entrata in vigore il 24 ottobre 2003.
        La previgente normativa (articolo 18 della legge 196/1997, cosiddetto «pacchetto Treu», e relativo regolamento di attuazione, Dm 142/1998) prevedeva gli stage solo come alternanza tra studio e lavoro, cioè all’interno del tempo scuola, quindi con durata limitata ai periodi di svolgimento delle attività didattiche e questo impediva di andare oltre la data del 30 giugno. Invece, i tirocini estivi di orientamento sono tarati su una durata massima di tre mesi nel periodo compreso tra la fine dell’anno accademico o scolastico e l’inizio di quello successivo.

        La borsa lavoro. La previsione della liceità dell’erogazione di borse lavoro sino a 600 euro faciliterà certamente questo tipo di contratto e l’incontro tra le esigenze formative con quelle delle aziende. Si pensi, ad esempio, agli studenti degli istituti alberghieri (che nel nostro Paese hanno una grande tradizione): i giovani, attratti dagli introiti assicurati dal lavoro stagionale in locali come pizzerie o ristoranti, difficilmente accetterebbero di passare i tre mesi estivi senza alcun compenso. La borsa lavoro di 600 euro certamente li invoglierà a optare per periodi di alta formazione in strutture alberghiere d’eccellenza, nelle quali saranno necessariamente impegnati in attività consone allo scopo formativo (e dunque non di bassa manovalanza), in attuazione di una precisa convenzione (si veda lo schema a lato). Le aziende hanno la garanzia di legge che i rapporti intrattenuti con i soggetti ospitati non costituiscono rapporto di lavoro.

        L’iter. Per attivare un tirocinio estivo, pertanto, occorre che sia promosso dai seguenti soggetti, anche tra loro associati: a) agenzie per l’impiego; b) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici; c) ex Provveditorati agli studi (ora Centri servizi amministrativi; d) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale (e altri). I soggetti promotori (cioè scuole o università) sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail e presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Questo onere può essere assunto dalle aziende ospitanti se tra i soggetti promotori ci siano agenzie o centri per l’impiego.

        Il tutor. Le istituzioni scolastiche devono garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività, mentre le aziende indicano un responsabile dell’inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento. La previsione della necessaria attività di tutoraggio da parte della scuola è assolutamente opportuna al fine di garantire la conformità del tirocinio ai suoi scopi formativi e di orientamento. Essa, tuttavia, andrà certamente inserita in una trattativa a livello contrattuale, trattandosi per i docenti di attività aggiuntiva da effettuarsi, oltretutto, in periodo di chiusura della scuola.

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