14/4/2003 ore: 12:56

Termini allargati per i congedi parentali

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          Lunedí 14 Aprile 2003
          NORME E TRIBUTI

          Termini allargati per i congedi parentali

          L'Inpdap con l'informativa n. 15 dell'11 marzo 2003, avendo superato con l'avallo ministeriale le perplessità interpretative espresse nella Informativa n. 24 del 29 ottobre 2002, detta le regole applicative dei predetti benefici. L'articolo 25, comma 2 del decreto legislativo 151/2001 stabilisce che i periodi corrispondenti all'esercizio del diritto di astensione obbligatoria riguardanti eventi verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, in presenza del possesso del requisito minimo contributivo di 5 anni, vengono riconosciuti a domanda indipendentemente dalla loro collocazione temporale, anche, quindi, se anteriori al 1º gennaio 1994. L'accredito vale solo ai fini del raggiungimento del diritto e della determinazione della pensione (non anche, perciò, per il trattamento di fine servizio). L'articolo 35, comma 5 del Dlgs 151/2001 prevede il riscatto dei periodi di astensione facoltativa per maternità (congedo parentale) al di fuori del rapporto di lavoro, anche antecedenti al 1º gennaio 1994, fermo restando il possesso del requisito minimo contributivo dei 5 anni, essendo stato abrogato l'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo 503/1992. Va notato che l'articolo 14, comma 2 dello stesso provvedimento stabilisce che la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti a quelli di assenza facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio non è cumulabile con il riscatto del periodo di corso legale di laurea, indipendentemente dall'entità dei periodi riscattati e dall'eventuale sovrapposizione cronologica. In proposito, però, l'Inpdap ha richiesto apposito parere al ministerodel Welfarecirca l'attuale vigenza di questa norma alla luce dell'articolo 35, comma 5 del decreto legislativo 151/2001. Per i periodi oggetto del riscatto occorre individuare il periodo temporale nel quale si colloca la maternità. Si tratta dei seguenti periodi corrispondenti all'astensione facoltativa : - un periodo comunque non eccedente la durata di sei mesi (successivi ai tre di astensione obbligatoria post-partum) per ciascuna maternità, collocabili temporalmente entro il primo anno di vita del bambino, nel limite massimo di cinque anni, quando l'evento maternità si sia verificato tra il 4 gennaio 1951 (data di entrata in vigore della legge 860/1950) e il 17 dicembre 1977 (giorno precedente l'entrata in vigore della legge 903/1977); - sei mesi entro l'anno di vita del bambino (facoltà riconosciuta anche al padre ma solo in alternativa alla madre) nel caso di evento maternità avvenuto a partire dal 18 dicembre 1977 (data di entrata in vigore della legge 903/1977 fino 27 marzo 2000). Dal 28 marzo 2000 (data di entrata in vigore della legge 53/2000) le cose sono cambiate nel senso che sono stati fissati termini più ampi e diverse modalità per la fruizione del congedo parentale. In particolare, l'articolo 3, comma 2 della legge 53/2000 ha riconosciuto a entrambi i genitori il diritto autonomo a godere dell'astensione facoltativa che può essere esercitato entro i primi otto anni di vita del bambino per un periodo massimo complessivo non superiore a dieci mesi. In questi limiti, il diritto all'astensione spetta alla madre lavoratrice dipendente per un periodo, anche frazionato, non superiore a sei mesi. Analogo diritto spetta al padre lavoratore dipendente. Attenzione, però: il limite di sei mesi viene elevato a sette (periodo di astensione complessivo dei genitori elevato a undici mesi) quando il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo, anche frazionato, non inferiore a tre mesi con l'intenzione di godere di un ulteriore periodo di assenza. Le nuove disposizioni in materia di congedo parentale scattano anche a favore delle lavoratrici madri che avevano già fruito solo in parte dell'astensione facoltativa secondo le vecchie norme. Si può utilizzare il periodo residuo a condizione che il minore non abbia compiuto gli otto anni di età al momento della fruizione del beneficio. Si può anche verificare che la madre abbia già usufruito interamente dell'astensione facoltativa. In questo caso i mesi di congedo parentale residui rispetto, naturalmente, ai nuovi limiti, possono essere utilizzati dal solo padre alla stessa condizione valida per la madre.

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