Tfr, un chiarimento sull'«obbligo»

Tfr, un chiarimento sull'«obbligo» |
di Giuliano Cazzola
Vi sono degli aspetti non chiari nel disegno di legge delega in materia previdenziale, in particolare per quanto riguarda il conferimento del Tfr. Sulla delicata questione della "obbligatorietà", vi è stato persino un "botta e risposta" (con interpretazioni differenti) tra il presidente del Consiglio e il titolare del Welfare. A leggere l'articolo nel testo reso noto sembra doversi escludere un vincolo assoluto. In primo luogo si afferma (punto 1, lett. "f", c. 2 dell'articolo 1) che il Tfr deve essere conferito a una forma pensionistica, salvo alcune eccezioni esplicitamente elencate (età anagrafica o particolari esigenze del lavoratore). Nel caso in cui l'interessato non si avvalga della facoltà di scegliere una delle diverse tipologie (per le caratteristiche delle quali deve essere puntualmente informato), sono individuate "forme tacite di conferimento" ai fondi negoziali. La norma lascia intendere strumenti di silenzio-assenso. Una situazione priva di qualunque via d'uscita sarebbe di dubbia legittimità. L'altro aspetto incerto riguarda le possibili destinazioni del trattamento di fine rapporto. La disposizione (della citata lett. f) si riferisce alle «forme di previdenza complementare» come destinatarie del conferimento del Tfr, ma usa la parola «fondo» quando si tratta di qualificare le forme stesse e la relativa adesione. È noto che, in senso tecnico, il concetto di «forme» è assai più ampio di quello di «fondo» e soprattutto ricomprende, dopo il dlgs n. 47/2000, le forme pensionistiche individuali (Fip), che potrebbero rappresentare un'importante innovazione per lo sviluppo della previdenza privata. I fondi, siano essi chiusi o aperti, costituiscono una particolare fattispecie rispondente ai criteri di cui all'articolo 4 del dlgs n. 124/1993, mentre le forme individuali sono attuate sia mediante l'adesione a fondi aperti, sia mediante la stipula di contratti di assicurazione sulla vita, le cui prestazioni siano ragguagliate a quelle previste ed erogate dai fondi pensione. Se la prima di queste tipologie rientra sicuramente nell'ambito della delega (e quindi nel novero delle forme a cui può essere conferito il Tfr), la medesima possibilità non sembra riconosciuta ai contratti di assicurazione sulla vita (di cui all'articolo 9 ter del dlgs n. 124 nel testo coordinato con le successive modifiche), ancorché essi siano inquadrati, per ottenere i medesimi benefici di legge, nelle griglie regolamentari previste per le altre forme di previdenza complementare (durata fino all'età pensionabile, prestazione obbligata in forma di rendita con possibilità di riscuotere solo una parte del risparmio accumulato in forma di capitale): ciò allo scopo di distinguerli dai contratti di assicurazione con finalità di tutela in caso di morte o di invalidità permanente e da quelli di carattere meramente finanziario, i quali - come è noto - hanno un regime tributario differente. Tale esclusione sarebbe un errore, proprio nel momento in cui affluirà alla previdenza privata un ammontare di risorse di grandi dimensioni. Per reggere l'urto di una domanda tanto potenziata (dall'apporto del Tfr) non basteranno i fondi pensione: occorrerà adeguare anche l'offerta, soprattutto in coerenza con la logica di par condicio tra le varie esperienze voluta dal Governo. Le Fip di natura assicurativa hanno dimostrato una notevole vitalità, fin dal primo anno di entrata in vigore (il 2001, appunto). Nonostante la complessità del prodotto (che ha richiesto un certo lavoro di messa a punto) e i vincoli associati ai vantaggi fiscali, a settembre dello scorso anno la raccolta è stata di 200 milioni di euro. Sarebbe un errore non approfittare di questa opportunità.Martedí 08 Gennaio 2002
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