Totalizzazione, il Lavoro accelera

Martedí 04 Febbraio 2003
LIBERE PROFESSIONI |
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Totalizzazione, il Lavoro accelera
 Pensioni - Il sottosegretario Brambilla stringe i tempi sulle procedure di ricongiunzione non onerosa
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ROMA - Si tenterà giovedì di arrivare a un compromesso sul metodo di calcolo delle pensioni derivanti dalla somma gratuita (per ottenere il diritto alla pensione) dei periodi di contributi versati in più gestioni previdenziali. Il gruppo di lavoro coordinato dal sottosegretario al Lavoro, Alberto Brambilla, e in cui sono rappresentati le Casse di previdenza privata, i sindacati dei professionisti e le organizzazioni che tutelano gli interessi di chi ha spezzoni contributivi, dovrà trovare una soluzione praticabile tra chi propone il metodo contributivo e chi sostiene l'utilizzo delle regole valide nelle singole gestioni. Nel frattempo, il ministero del Lavoro ha deciso di anticipare i tempi e di emanare il regolamento sulla totalizzazione in base all'articolo 71 della legge 388/2000. «Intanto - spiega Brambilla - inizieremo a sanare alcune situazioni». Anche perché, una volta individuata la formula giuridica sulla totalizzazione, il Governo dovrà fare i conti con i bilanci degli istituti di previdenza pubblici. «Si calcola - afferma Brambilla - che l'operazione potrebbe costare 430 milioni di euro all'anno. Invece, per le Casse private il problema è limitato: intanto ci sono i contributi versati alle gestioni, che se dovessero essere restituiti andrebbero rivalutati al 5 per cento. Restituito a rate, in fondo, l'onere degli Enti potrebbe essere limitato allo 0,1% dei contributi, un aggravio che potrebbe essere sanato con un leggero ritocco delle aliquote». Entro una decina di giorni - preventiva Brambilla - il decreto del ministero del Lavoro, definito in base alla legge 388, dovrebbe ricevere il concerto dell'Economia. In questo modo si darà una prima risposta al monito lanciato nella primavera del '99 dalla Corte costituzionale. I giudici con la sentenza 61 avevano censurato la mancanza di un'alternativa alla ricongiunzione onerosa dei contributi (sancita con la legge 45/90). Tuttavia contro il regolamento, che è rimasto congelato per molti mesi, si è già pronunciato Maurizio de Tilla, presidente della Cassa forense e dell'Adepp (l'associazione degli enti di previdenza privata). In particolare, de Tilla contesta il sistema di calcolo previsto, che è quello ordinario di ciascuna gestione. «In base a questo criterio - commenta de Tilla - le Casse privatizzate si troverebbero a pagare prestazioni troppo alte, senza alcuna proporzione rispetto ai contributi versati». I principi del regolamento. Il decreto è modellato sull'articolo 71 della legge 388: per questo la totalizzazione sarà prevista per l'invalidità, la vecchiaia e i trattamenti ai superstiti. La platea dei destinatari è circoscritta a chi non ha maturato in nessuna delle gestioni in cui è stato iscritto il diritto alla pensione. Dunque, risultano di fatto esclusi gli iscritti alle gestioni "contributive": le Casse professionali di nuova istituzione (dai periti industriali ai geologi) e i collaboratori coordinati e continuativi. In questi casi bastano, infatti, cinque anni di versamenti per ottenere la pensione. I periodi assicurativi che, considerati separatamente, non sono sufficienti a conseguire una pensione autonoma, non devono essere coincidenti (questo principio dovrebbe restare anche nella disciplina futura) e almeno una quota del trattamento deve essere liquidabile con il sistema retributivo. La totalizzazione riguarda tutti i periodi contributivi: la richiesta di restituzione dei contributi presentata successivamente alla data di pubblicazione del decreto preclude il diritto alla "somma" gratuita. Osta alla totalizzazione anche l'accoglimento della domanda di ricongiunzione. Per le relative domande avanzate prima della data di pubblicazione del decreto, il procedimento si considera concluso con il pagamento integrale delle rate. Se l'iter non si è perfezionato, sono consentiti il recesso e la restituzione degli importi eventualmente versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali. Il requisito per la pensione di vecchiaia (di età e di anzianità di iscrizione e di contribuzione minima) matura quando risultano rispettati gli ordinamenti di tutte le gestioni coinvolte. Le modalità di liquidazione. Il pro quota rispetto ai contributi versati vanno calcolati da ciascuna gestione secondo le rispettive regole (quelle valide al momento della domanda). L'integrazione al minimo tocca all'istituto che eroga la quota maggiore della prestazione calcolata secondo il criterio retributivo e misto. Alla stessa gestione spetta anche il pagamento degli importi al pensionato, essendo destinataria dell'"assegno" girato dalle altre Casse. In caso di ritardo, la gestione erogatrice, però, non può penalizzare l'assistito. M.C.D.
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