22/5/2003 ore: 11:25

Trasferta nell'orario

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ItaliaOggi (Lavoro e Previdenza)
Numero
120, pag. 32 del 22/5/2003
di Daniele Cirioli


La precisazione della Dpl Modena dopo il dlgs n. 66/2003.

Trasferta nell'orario

Le ore di viaggio considerate lavoro

In mancanza di contraria previsione del Ccnl, le ore di viaggio per la trasferta rientrano nel normale orario di lavoro. È questa l'interessante novità che scaturisce dalla nuova disciplina sull'orario di lavoro introdotta dal dlgs n. 66/03, evidenziata da una nota della Direzione provinciale di Modena a risposta ad apposita richiesta di chiarimenti.

L'orario di lavoro. Dal 29 aprile scorso è in vigore la nuova disciplina sull'orario di lavoro. Il richiamato dlgs n. 66/03 che ha introdotto le nuove disposizioni, tra l'altro, all'articolo 1, lettera a), definisce l'orario di lavoro come ´qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni'. Inoltre, all'articolo 3 fissa l'orario normale di lavoro in 40 ore settimanali e all'articolo 4 quella massima, in 48 ore settimanali.

La questione. La nuova definizione di orario di lavoro contiene un'importante differenza, rispetto alla previgente disciplina dettata dall'articolo 3 del dpr n. 692/23: estende il calcolo dell'orario di lavoro anche ai momenti in cui il lavoratore ´è a disposizione del datore di lavoro'. Invece, in base alle vecchie norme, era definitivo il lavoro effettivo come ´ogni lavoro che richieda un'applicazione assidua e continuativa'. L'interessante conseguenza è questa: nel caso di trasferta (provvisorio spostamento del lavoratore verso un'altra località rispetto a quella in cui esegue normalmente la propria attività, Cassazione n. 2681/85), le ore di viaggio vanno ricomprese nel calcolo dell'orario di lavoro. Il quesito, a questo punto, chiede chiarimenti sul trattamento normativo ed economico da applicare alle ore di viaggio (per trasferte) che eccedono il normale orario di lavoro.

I chiarimenti. La direzione provinciale del lavoro di Modena spiega che, effettivamente, l'assenza nella nuova disciplina della previgente definizione di lavoro effettivo potrebbe condurre a ritenere che, nella nuova definizione di orario di lavoro, debbano rientrare a tutti gli effetti anche le ore di viaggio richieste dal datore di lavoro perché, in quanto tali, verrebbero a rappresentare un periodo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro.

Tuttavia, aggiunge la nota, l'articolo 17 del dlgs n. 66/03 autorizza i contratti collettivi, ed in mancanza il ministero del lavoro, a disporre deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pausa, lavoro notturno, durata massima settimanali in determinate ipotesi, fra cui proprio nel caso di attività caratterizzate ´dalla distanza fra il luogo di lavoro ed il luogo di residenza del lavoratore, compreso il lavoro offshore, oppure dalla distanza fra i suoi diversi luoghi di lavoro'. Ciò significa, in altre parole, precisa la nota, che la nuova normativa non osta a una clausola di contratto collettivo che preveda la non computabilità ed un particolare regime retributivo per le ore di viaggio eccedenti il normale orario di lavoro, impiegate dai lavoratori in trasferta per raggiungere il luogo di lavoro. Al contrario, si può concludere, però, che, ove tali previsioni manchino, il tempo di viaggio deve ritenersi orario normale di lavoro.

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