Trattenute sindacali solo se c'è un contratto

Mercoledí 03 Marzo 2004
NORME E TRIBUTI |
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Trattenute sindacali solo se c'è un contratto GIUSEPPE BULGARINI
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Con una decisione destinata, con tutta probabilità, a incidere profondamente sulle relazioni sindacali del prossimo futuro, la Corte di Cassazione ha escluso che sia ravvisabile un comportamento antisindacale nel rifiuto di una società a effettuare le trattenute dei contributi associativi sulla retribuzione dei lavoratori iscritti a un'associazione sindacale non firmataria del contratto collettivo applicato in azienda. Ribaltando un orientamento diffuso nella giurisprudenza di merito, la Suprema Corte ha stabilito nella sentenza del 3 febbraio 2004 n. 1968 che sul datore di lavoro non incombe l'obbligo di procedere al versamento dei contributi associativi in favore delle organizzazioni sindacali che non risultino firmatarie dei contratti collettivi disciplinanti la materia. Il diritto delle associazioni sindacali di ricevere il versamento del contributo associativo, afferma la Corte di Cassazione, presuppone un accordo contrattuale tra le parti, in forza del quale la società si impegna a operare le trattenute mensili sulla retribuzione del lavoratore, mentre non può svilupparsi sul mero presupposto di un atto di disposizione del lavoratore. È necessario, in altre parole, che il sindacato sia firmatario del contratto collettivo, applicato aziendalmente, che dispone in materia di versamento dei contributi associativi o, in difetto, che il datore di lavoro abbia espressamente accettato di operare la trattenuta del contributo sindacale in favore dell'organizzazione individuata dal lavoratore. Non è, viceversa, sufficiente a consolidare il diritto del sindacato alla riscossione dei contributi, e il correlativo obbligo della società a operare le trattenute, la comunicazione del lavoratore di voler cedere una quota parte della propria retribuzione mensile all'associazione sindacale di riferimento. La Corte di Cassazione argomenta queste conclusioni ponendosi in netto dissenso rispetto alla tesi contraria di quanti, facendo affidamento sullo schema negoziale di cui agli articoli 1260 e seguenti del Codice civile, riconducono il diritto al versamento dei contributi sindacali nel meccanismo della cessione di credito. L'orientamento censurato dalla Suprema Corte risiede nella convinzione che l'ordine di pagamento, mediante il quale il lavoratore richiede al datore di lavoro di operare i versamenti contributivi in favore dell'associazione sindacale, configuri una cessione parziale di credito, che attribuisce direttamente al cessionario (ovvero, il sindacato) il diritto di pretendere l'adempimento della prestazione da parte del debitore ceduto (ovvero, la società). Applicando questo meccanismo giuridico, il diritto del sindacato di ricevere l'accredito dei versamenti contributivi è condizionato unicamente all'esercizio della cessione della retribuzione da parte del lavoratore.
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