10 settembre 2002
NORME E TRIBUTI |
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Tutte le «voci» per il kit di colf e badanti
 Le parole-chiave per compilare la dichiarazione e per gli adempimenti di datori e lavoratori nei confronti della prefettura e dell'Inps
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Abitazione Per dimostrare di avere a disposizione un alloggio si può fare riferimento al contratto di locazione o di comodato. Oppure si può far valere la dichiarazione di ospitalità rilasciata da terze persone o dal datore di lavoro con esibizione dell'atto da cui deriva loro il possesso dell'alloggio. Arretrati (contributi) La contribuzione dovuta agli enti previdenziali per i periodi di lavoro antecedenti la regolarizzazione è distinta in due periodi: il periodo dal 10 giugno al 9 settembre 2002: si sana versando un importo forfettario pari a 290 euro. Con un decreto del ministero del Lavoro verranno stabilite le modalità per la successiva imputazione delle somme versate, sia per far fronte ai costi organizzativi derivanti dalla sanatoria, sia in relazione alla posizione contributiva del lavoratore interessato. La distinzione è importante, perché solo l'importo attribuito ai contributi potrà essere dedotto dal reddito. se la prestazione lavorativa si è svolta anche nel periodo antecedente il 10 giugno, si dovranno comunque versare i contributi previdenziali e gli interessi per il tardivo versamento. Ma si dovrà attendere un altro decreto che stabilirà i criteri di determinazione e gli interessi. Assunzioni Con l'entrata in vigore, da oggi 10 settembre, della legge 189/2002, per assumere un lavoratore straniero residente all'estero il datore di lavoro dovrà attendere l'adozione del decreto flussi, che il presidente del Consiglio dei ministri deve emanare, di norma, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contingente da ammettere. La domanda di assunzione deve essere depositata allo sportello unico per l'immigrazione presente presso ogni Ufficio territoriale del Governo-Prefettura. Peraltro, la norma transitoria dispone che, fino all'emanazione del regolamento di attuazione, la competenza rimane alla Direzione Provinciale del Lavoro. Lo sportello unico per l'immigrazione trasmette la richiesta al Centro per l'impiego che, accertata l'indisponibilità di manodopera italiana o comunitaria per coprire il posto di lavoro, dà il parere favorevole alla chiamata del lavoratore straniero. Quindi, lo sportello unico per l'immigrazione, sentita la Questura, rilascia al datore di lavoro l'autorizzazione all'assunzione del lavoratore straniero e il nullaosta all'ingresso in Italia. Badante La badante si occupa dell'assistenza a un componente del nucleo familiare, limitato nell'autosufficienza. Il datore di lavoro può essere un componente del nucleo familiare o un parente, purché gestisca il rapporto di lavoro dando le disposizioni e pagando la retribuzione. Non è stabilito alcun limite numerico alla regolarizzazione delle badanti. In caso di decesso dell'assistito, il rapporto si risolve e il lavoratore potrebbe iscriversi nelle liste dei disoccupati per la durata residuale del permesso di soggiorno e, comunque, per non meno di sei mesi. Certificato medico La certificazione medica relativa alla persona non autosufficiente, che va allegata alla documentazione per regolarizzare la badante, si ritiene possa essere redatta dal medico di famiglia convenzionato con la Asl (mancano chiarimenti al riguardo). Colf La regolarizzazione della collaboratrice domestica, una per famiglia, può essere chiesta dal capofamiglia o da qualsiasi altro componente, che ne abbia i requisiti soggettivi, quali età, disponibilità finanziaria eccetera. Contratto di lavoro Il rapporto di lavoro domestico è disciplinato dal Ccnl 16 luglio 1996, rinnovato l'8 marzo 2001 con scadenza il 7 marzo 2005. Il contratto regola gli istituti economici e normativi del rapporto di lavoro e si applica ai lavoratori addetti al funzionamento della vita domestica e familiare. Al lavoratore domestico spettano, oltre alla retribuzione nei limiti minimi stabiliti dal contratto: -la tredicesima mensilità, da erogare nel periodo natalizio, in misura pari alla retribuzione mensile; l'importo è riproporzionato, per periodi di servizio inferiori all'anno, con la corresponsione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi lavorati. La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto di lavoro; -le ferie, in ragione di 26 giorni lavorativi, che maturano per dodicesimi in relazione a ogni mese di lavoro prestato. Durante il riposo feriale, il lavoratore ha diritto, per ogni giornata, a una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile. In caso di licenziamento o di dimissioni, se le ferie non sono state usufruite dovrà essere corrisposta la relativa indennità sostitutiva; -i permessi retribuiti per visite mediche documentate e coincidenti, anche solo parzialmente con l'orario di lavoro, in ragione di 12 ore annue (16 per i lavoratori conviventi) in caso di orario di almeno 30 ore settimanali. È previsto, inoltre, un permesso retribuito per tre giorni di calendario in caso di comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti entro il secondo grado nonché due giornate di permesso retribuito in caso di nascita di un figlio, per consentire al lavoratore padre gli adempimenti di legge. Le assenze per malattia e maternità devono essere giustificate con certificato medico entro tre giorni dall'inizio; la retribuzione spetta per un massimo di 8, 10 o 15 giorni a seconda dell'anzianità di servizio, così come a seconda dell'anzianità spetta la conservazione del posto di lavoro per un periodo di 10, 45 o 180 giorni di calendario. La disciplina sulla tutela della maternità si applica anche al lavoro domestico, con l'obbligo di astensione dal lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto, nell'intervallo fra data presunta e data effettiva del parto, tre mesi successivi al parto. Contrariamente alle altre lavoratrici subordinate, però, l'indennità erogata a carico dell'Inps spetta solo in presenza di determinati requisiti contributivi (52 contributi settimanali nei 24 mesi anteriori alla data di inizio dell'astensione obbligatoria, oppure 26 nei 12 mesi antecedenti tale data). Inoltre, è previsto il trattamento di fine rapporto, in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di preavviso è commisurato all'anzianità di servizio, salvo il licenziamento (o le dimissioni) per giusta causa. Contratto di soggiorno Il contratto di soggiorno per lavoro (articolo 5-bis del decreto legislativo 286/1998, introdotto dall'articolo 6 della legge 189/2002) è stipulato, fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia) e un lavoratore di uno Stato non appartenente alla Ue o apolide. Per la sua validità, il contratto deve contenere: la garanzia del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti per l'edilizia residenziale pubblica; l'impegno al pagamento delle spese di viaggio per il rientro definitivo del lavoratore nel Paese di provenienza. Il contratto è sottoscritto allo sportello unico per l'immigrazione, che dovrà essere istituito presso la Prefettura-Utg. Con la sanatoria il permesso di soggiorno relativo al contratto stipulato ha durata di un anno, rinnovabile. Contributi Per ogni lavoratore domestico deve essere aperta, presso l'Inps, una specifica posizione assicurativa, esibendo un documento di identificazione, del datore di lavoro e del lavoratore. Per i lavoratori extracomunitari è richiesto anche il codice fiscale e il permesso di soggiorno in corso di validità. I contributi devono essere versate trimestralmente, entro il giorno 10 del primo mese successivo al termini del trimestre solare (10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio), secondo fasce di retribuzione convenzionale che tengono conto anche dell'orario di lavoro settimanale (si veda la tabella). La paga oraria di fatto, da ricondurre alle fasce convenzionali, è composta dalla retribuzione oraria, dalla tredicesima mensilità ripartita in misura oraria e dal valore convenzionale del vitto e alloggio (se dovuto) anch'esso ripartito su base oraria. Se l'orario di lavoro supera le 24 ore settimanale, il contributo - per tutte le ore lavorate - è stabilito in misura fissa, indipendentemente dalla retribuzione di fatto. In caso di rapporto di lavoro fra coniugi o fra parenti o affini entro il terzo grado e conviventi (figli, fratelli o sorelle e nipoti, genero, nuora e cognati) la contribuzione è lievemente inferiore in quanto non comprende la quota dovuta per la cassa assegni familiari. I contributi versati all'Inps comprendono anche una quota destinata a finanziare il premio per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail).
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Nessuno sconto sui tre mesi di presenza
 L'Interno conferma la necessità dell'avvio del rapporto prima del 10 giugno - Con più datori il contributo forfettario si moltiplica
Costi Il datore di lavoro che presenta la dichiarazione di regolarizzazione per il personale domestico deve versare, con bollettino di c/c postale, l'importo di 290 euro a titolo di contribuzione forfettaria per il trimestre antecedente il 10 settembre 2002, data di entrata in vigore della legge 189/2002. Con la presentazione della dichiarazione il datore di lavoro deve pagare, inoltre, 40 euro per le spese amministrative della procedura di regolarizzazione. Dal 10 settembre decorre l'obbligo di corrispondere la retribuzione prevista dal contratto con il limite minimo di 439 euro. Su tale retribuzione e con riferimento alle ore lavorate è dovuta la normale contribuzione. Se il rapporto di lavoro irregolare è iniziato prima del 10 giugno 2002, per il periodo antecedente questa data sono dovuti i contributi, con modalità e criteri che saranno stabiliti con decreto del ministro del Lavoro. Credito d'imposta Il credito di imposta previsto dall'articolo 7 della legge 338/2000 spetta anche ai datori di lavoro domestico, per le assunzioni a tempo indeterminato che incrementano il numero dei dipendenti rispetto alla media del periodo ottobre 1999 - settembre 2000. Tuttavia, occorre verificare se i datori di lavoro che chiedono la regolarizzazione saranno ammessi a beneficiare del bonus. In ogni caso, per il 2002 i fondi per il credito d'imposta sono esauriti. Datori di lavoro La regolarizzazione per colf e badanti extracomunitari è aperta a chiunque, alla data del 10 settembre 2002, abbia occupato, almeno dal 10 giugno, personale extracomunitario, irregolarmente presente in Italia. Il datore di lavoro può essere cittadino italiano, di un altro Paese Ue o extracomunitario regolamente presente in Italia. Deduzioni AI contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare sono deducibili dal reddito fino all'importo annuale massimo di 1549,37 euro. Destinatari La regolarizzazione per colf e badanti (articolo 33 della legge 189/2002) è possibile per gli stranieri sprovvisti del permesso di soggiorno (e quindi anche per coloro che hanno lasciato scadere il permesso di soggiorno o che hanno ricevuto dalla Questura un rifiuto al rinnovo del titolo di soggiorno). Inoltre, possono essere regolarizzati dal datore di lavoro i cittadini stranieri che sono titolari di un permesso di soggiorno per un motivo che non consente l'esercizio di attività lavorativa (turismo, salute, cure mediche, affari, culto, residenza elettiva). Infine, possono beneficiare della sanatoria gli stranieri che hanno un permesso di soggiorno per studio, per lavoro stagionale e per lavoro ai sensi dell'articolo 27 del Testo unico sull'immigrazione (ingressi fuori quota). Dimissioni Un lavoratore extracomunitario, una volta regolarizzato, è sottoposto alle stesse disposizioni previste per i lavoratori extracomunitari entrati in Italia con un regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Può essere licenziato e si può dimettere. In questo caso può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di validità residua del permesso, e comunque per non meno di sei mesi. Terminato questo periodo, senza che abbia trovato una nuova occupazione, il lavoratore extracomunitario deve lasciare l'Italia. A sua volta il datore di lavoro, terminato il rapporto di lavoro, non ha più alcuna obbligazione economica o contributiva. Dovrà solo, se resta "ultimo datore di lavoro" provvedere ai costi del rientro nel paese di provenienza. Documenti Alla domanda di regolarizzazione, il datore di lavoro deve allegare il passaporto dello straniero o altro documento valido per l'espatrio. In attesa di chiarimenti da parte del ministero dell'Interno si ritiene che, in mancanza del documento, lo straniero possa consegnare il certificato di cittadinanza rilasciato dalla rappresentanza consolare. In caso di passaporto scaduto, si ritiene che lo straniero possa chiedere al proprio consolato un rinnovo temporaneo del documento ovvero, se impossibile, allegare il passaporto scaduto. In caso di smarrimento del documento, deve essere presentata la denuncia di smarrimento. Domicilio e residenza Per quanto riguarda la Prefettura destinataria della domanda di regolarizzazione le istruzioni ai modelli di emersione spiegano che nella casella relativa alla Provincia vanno riportati il nome e la sigla della provincia di residenza del datore di lavoro o del luogo dove si svolge la prestazione lavorativa. Sembrerebbe, dunque, che si possa indicare l'uno o l'altro alternativamente. Considerato, tuttavia, che si sta parlando di un rapporto di lavoro, che dal punto di vista previdenziale viene gestito con riferimento al luogo dove si svolge l'attività, si ritiene che vada indicata la Provincia ove il collaboratore effettivamente svolge il servizio. Fisco Il datore di lavoro domestico non assume la veste di sostituto d'imposta. Pertanto, non deve operare alcuna trattenuta fiscale sulla retribuzione erogata. Nessuna trattenuta è operata anche sull'eventuale trattamento di fine rapporto, che sarà tassato direttamente dall'amministrazione finanziaria a seguito della dichiarazione presentata dal lavoratore. Non essendo sostituto d'imposta, il datore di lavoro non è tenuto agli obblighi di certificazione e dichiarazione quali il modello 770. Al lavoratore dovrà, però, essere rilasciata la certificazione delle retribuzioni erogate, al netto delle eventuali trattenute previdenziali. Il lavoratore domestico deve, infatti, presentare la dichiarazione dei redditi, con il modello Unico, salvo che la retribuzione percepita sia l'unico reddito posseduto e che l'importo delle imposte dovute non sia pari o inferiore a quello delle detrazioni spettanti o che, comunque, non generi un debito d'imposta superiore a 10,33 euro. Garanzie Il datore di lavoro, con la stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato, s'impegna a garantire al lavoratore la disponibilità di un alloggio idoneo. Peraltro, nel caso in cui il datore di lavoro non disponga di un alloggio, il lavoratore può provvedere personalmente alla sistemazione alloggiativa, purché in un ambiente idoneo secondo le leggi regionali sull'edilizia residenziale pubblica. Si attende un chiarimento da parte del ministero dell'Interno su chi debba prestare la garanzia dell'alloggio in presenza di più datori di lavoro. Imprevisti Se, nel periodo compreso tra la domanda di regolarizzazione e la definizione della procedura presso gli sportelli polifunzionali, intervengono eventi che non consentono la prosecuzione del rapporto (decesso della persona assistita o altre situazioni di carattere familiare) si ritiene che la regolazione possa seguire il suo corso. Se infatti sono presenti tutti i requisiti previsti, si ritiene che il lavoratore abbia comunque diritto a essere regolarizzato e a ottenere il permesso di soggiorno. Si applicheranno in tal caso le norme di carattere generale che prevedono che il lavoratore può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso, e comunque per non meno di sei mesi. Cessato questo periodo, senza che abbia trovato una nuova occupazione, l'immigrato deve lasciare l'Italia. A sua volta il datore di lavoro, cessato il rapporto di lavoro, non ha più alcuna obbligazione economica o contributiva. Se resta "ultimo datore di lavoro", dovrà provvedere ai costi del rientro nel Paese di provenienza. Inquadramenti Il contratto collettivo nazionale suddivide i lavoratori domestici in quattro categorie, a seconda del livello di professionalità della prestazione: prima categoria super: professionalità specifica relativa al lavoro da svolgere e possesso di un diploma specifico o attestato professionale riconosciuto dallo Stato o da Enti pubblici; prima categoria: sono inquadrati i lavoratori che svolgono mansioni per le quali occorre una specifica elevata competenza professionale (ad esempio, addetto alla compagnia, istitutore, puericultore, governante, direttore di casa, maggiordomo, capo cuoco o chef, infermiere diplomato generico, assistente geriatrico); seconda categoria: comprende coloro che svolgono mansioni relative alla vita familiare con la necessaria specifica capacità professionale (per esempio,: assistente all'infanzia o baby sitter, autista, cuoco, cameriere, guardarobiere) terza categoria: è la più amplia e vi rientrano i prestatori di lavoro generico, quelli che svolgono mansioni esecutive prettamente manuali o di fatica. Se le mansioni svolte sono plurime, l'inquadramento viene effettuato sulla base della mansione prevalente. Inps L'iscrizione all'Inps del lavoratore regolarizzato deve essere effettuata mediante la modulistica fornita dall'Istituto, allo sportello polifunzionale della Prefettura-Utg. Se allo sportello unico non fosse presente un funzionario dell'istituto, il datore di lavoro dovrà fare riferimento a una sede Inps. I contributi da versare, ogni tre mesi, sono comprensivi anche dell'assicurazione sanitaria, per la maternità e per gli assegni per il nucleo familiare. La contribuzione assicura, però, le prestazioni sanitarie, ma non quelle economiche, che sono a carico del datore di lavoro (50% della retribuzione nei primi tre giorni, retribuzione intera nei giorni successivi, per una durata che varia a seconda dell'anzianità di servizio). In caso di maternità l'indennità economica è pagata direttamente dall'Inps, sulla base della retribuzione convenzionale utilizzata per la contribuzione.
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 L'Inail resta senza conferme
Inail L'iscrizione all'Inps dovrebbe comprendere anche la denuncia all'Inail (si attende la conferma del ministero del Lavoro). Parte dei contributi Inps verranno "girati" all'Inail che, in caso di infortunio, corrisponderà un'indennità. Licenziamenti Il rapporto di lavoro può cessare per accordo comune delle parti, per licenziamento o per dimissioni. Il licenziamento del lavoratore domestico non è soggetto alla disciplina dei licenziamenti individuali di cui alla legge 604/1966. È comunque vietato il licenziamento discriminatorio, così come è in ogni caso dovuto un periodo di preavviso, salvo che il licenziamento sia dovuto a "giusta causa" ossia a una ragione talmente grave da non consentire la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto di lavoro. Il contratto collettivo di lavoro prevede, inoltre, all'articolo 25, il divieto di licenziamento della lavoratrice - salvo la giusta causa - dalla spedizione del certificato medico di gravidanza fino alla cessazione del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro Mansioni La collaboratrice familiare è la persona che si occupa della casa e, in ordine generale, delle necessità della famiglia. La "badante" assiste singoli componenti della famiglia ammalati o portatori di handicap che impediscono l'autosufficienza. A entrambe viene applicato il contratto di lavoro per il personale domestico. Orario di lavoro La durata normale dell'orario di lavoro è fissata, in concreto, dal datore di lavoro per il personale a servizio intero; è concordata fra le parti in caso di servizio ridotto o a ore. Non si possono superare le 10 ore giornaliere non consecutive - per un totale di 54 ore e 30 minuti settimanali - per i lavoratori conviventi e le 8 ore giornaliere non consecutive - per un totale di 46 ore settimanali distribuite su 5 oppure su 6 giorni - per i lavoratori non conviventi. Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 8 ore consecutive nell'arco della stessa giornata e a un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore. Al lavoratore con orario giornaliero superiore alle sei ore spetta, se deve essere presente sul posto di lavoro, il pranzo o la cena oppure un'indennità pari al loro valore convenzionale stabilito in euro 1,431. Il tempo per la consumazione del pasto sul posto di lavoro è concordato fra le parti e non è retribuito. Il lavoro prestato tra le ore 22,00 e le 6,00 è considerato lavoro notturno ed è compensato con la maggiorazione del 20% della retribuzione globale di fatto oraria, salvo si tratti di lavoro straordinario. Il lavoro straordinario, ossia quello che supera la durata giornaliera o settimanale massima, è compensato con la retribuzione globale di fatto oraria maggiorata: del 25%, se prestato dalle ore 6,00 alle ore 22,00; del 50%, se prestato dalle ore 22,00 alle ore 6,00; del 60%, se prestato di domenica o in una delle festività. Pluralità di datori di lavoro È possibile la regolarizzazione anche da parte di più datori di lavoro, fermo restando l'obbligo di rispettare i limiti minimi di retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva (439 euro mensili lordi). Nel modello per l'emersione figura una casella da compilare nel caso di rapporti part-time ovvero nel caso in cui esistano più datori di lavoro. Il ministero dell'Interno ha consigliato di riunire tutte le domande dei diversi datori in un'unica busta. Prove L'articolo 33 della legge 189/2001 fa carico al datore di lavoro di dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro, con un lavoratore straniero, in essere almeno dal 10 giugno 2002. Se il rapporto di lavoro è iniziato prima del 10 giugno 2002, il periodo di riposo del lavoratore (ferie trascorse nel Paese di origine) non pregiudica la regolarizzazione. Resta il dubbio sul possibile rigetto della domanda di sanatoria, nel caso in cui sul passaporto dello straniero non risultino tutti i timbri di entrata e uscita, ma solo quello dell'ultimo ingresso in ambito Schengen (o nel territorio nazionale) successivo al 10 giugno 2002. Procedura La domanda di regolarizzazione per colf e badanti può essere presentata dal datore di lavoro fino all'11 novembre 2002. La procedura della regolarizzazione è la seguente: 1) negli uffici postali si ritira la busta bianca (kit). Ogni famiglia potrà legalizzare una sola colf e un numero non definito di badanti; 2) si compilano il modulo, il bollettino e la cedola; si effettua il pagamento del bollettino postale di 290 euro. Si inserisce il tutto nella busta con l'eventuale certificato medico della persona non autosufficiente che necessità assistenza; 3) la busta chiusa va consegnata negli uffici postali e si versano 40 euro per le spese postali; 4) nei 20 giorni successivi alla presentazione della domanda, la Prefettura e la Questura devono verificare l'ammissibilità della domanda; nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, la Prefettura convoca il datore di lavoro e il lavoratore per la stipula del contratto di soggiorno e per il rilascio del titolo di soggiorno allo straniero. Reddito La legge sulla sanatoria, la 189/2002, non prevede alcun limite minimo di reddito per il datore che intenda regolarizzare il lavoratore extracomunitario. Occorre però precisare che al di là di questa sanatoria, la regola generale per assumere un extracomunitario prevede che il datore deve avere un reddito sufficiente a coprire le spese per retribuzione, vitto, alloggio e contributi per il lavoratore da assumere. Questo induce a ritenere che non possa escludersi, per esempio in sede di stipula del contratto di soggiorno, un successivo accertamento di tale requisito da parte della Prefettura. Regolarizzazione La regolarizzazione comporta la non punibilità per la violazione delle norme relative al soggiorno (sia per il lavoratore che per il datore di lavoro), per la violazione delle norme relative al lavoro e di carattere finanziario (per il datore di lavoro). Responsabilità Se la domanda non viene accettata perché mancano i requisiti previsti dalla legge, il lavoratore resta irregolarmente presente in Italia e quindi soggetto all'obbligo del rimpatrio. Si ritiene che continui a valere la non punibilità per il datore di lavoro che ha chiesto la regolarizzazione "in buona fede", cioè non conoscendo condizioni che impedivano la regolarizzazione. Infatti, l'articolo 33 della legge 189/2002 richiede, per la non punibilità, «l'inoltro della domanda di regolarizzazione». Retribuzione Per la regolarizzazione di colf e badanti occorre garantire una retribuzione minima di 439 euro mensili lordi. Questo valore non è da porre in relazione a un orario di lavoro particolare, ma è considerato quale minimo di mantenimento per il lavoratore. L'orario può essere liberamente stabilito dalle parti nei limiti consentiti dal contratto collettivo nazionale di lavoro (si veda anche la tabella). Ricongiungimenti familiari Il ricongiungimento familiare è possibile agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per asilo, per studio o per motivi religiosi. La domanda di ricongiungimento familiare deve essere presentata presso lo sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura - Utg (fino all'emanazione del regolamento di attuazione la competenza rimane alla Questura). Lo straniero può ricongiungersi con i seguenti parenti: coniuge non legalmente separato; figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio; genitori a carico purché privi di altri figli in patria oppure che abbiano superato i 65 anni e non abbiano in patria altri figli in grado di mantenerli; figli maggiorenni a carico e inabili al lavoro. Rinnovi Per il rinnovo del permesso di soggiorno si applica il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 286/1998, che stabilisce l'obbligo della richiesta da parte dello straniero al questore della Provincia in cui dimora almeno 60 giorni prima della scadenza. Il questore rilascia il permesso dopo aver verificato l'esistenza delle condizioni previste, quali l'esistenza di un rapporto di lavoro e l'assenza di altri impedimenti. Sanzioni Riguardo alla regolarizzazione, il datore di lavoro che presenta una falsa dichiarazione è punito con la reclusione da due a nove mesi. La disciplina sanzionatoria ordinaria a carico del datore di lavoro è la seguente: 1) chiunque assume alle proprie dipendenze uno straniero è tenuto a darne comunicazione entro 48 ore all'autorità di pubblica sicurezza. L'omessa comunicazione comporta a carico del datore di lavoro la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro; 2) chiunque occupa manodopera straniera irregolare è sanzionato con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda di 5mila euro per ogni lavoratore impiegato; 3) il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione ogni variazione relativa al rapporto di lavoro è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Termini per le domande Le domande di regolarizzazione vanno consegnate agli uffici postali da oggi, 10 settembre, fino all'11 novembre (il 10, giorno di scadenza cade di domenica). Verranno esaminate per prime le domande che non presentano problematiche particolari, mentre in coda verranno valutate quelle più complesse. Tempi L'articolo 33 della legge 189/2002 pone come requisito oggettivo per la legalizzazione del lavoro irregolare che il cittadino extracomunitario sia stato occupato nei tre mesi precedente l'entrata in vigore della disposizione normativa, il 10 settembre. La circolare 14 del 9 settembre del ministero dell'Interno ha chiarito l'espressione: «può essere regolarizzato solo il lavoratore occupato almeno per i tre mesi antecedenti la data del 10 settembre 2002, e cioè dalla data del 10 giugno 2002». Tfr Il Tfr viene calcolato secondo le norme di carattere generale stabilite dalla legge 297/1982. Ogni anno, occorre accantonare una quota pari alla retribuzione complessiva dell'anno stesso divisa per 13,5. La quota è da rivalutare ogni anno con una percentuale dell'1,5%, nonché dello 0,75% dell'indice Istat riferito all'aumento del costo della vita. Vitto e alloggio Il valore del vitto e dell'alloggio viene determinato, periodicamente, dall'apposita Commissione nazionale presso il ministero del Lavoro, in funzione delle variazioni dei costi specifici. I valori vengono fatti propri dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Il vitto e l'alloggio spettano se l'orario di lavoro è superiore a sei ore giornaliere. Si può anche erogare un'indennità sostitutiva i cui valori sono i seguenti: 1,431 euro per la colazione e il pranzo; 1,431 euro per la cena; 1,231 per l'alloggio.
a cura di Nevio Bianchi Giuseppantonio Cela Maria Rosa Gheido Giuseppe Maccarone Marco Noci
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