9/1/2004 ore: 12:14

Tutti gli occasionali nelle maglie dell'Inps

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      Venerdí 09 Gennaio 2004
      NORME E TRIBUTI

      Tutti gli occasionali nelle maglie dell'Inps

      Le «prestazioni occasionali» comprendono sia le attività di collaborazione coordinata e continuativa "minime" sia quelle occasionali vere e proprie. Ne consegue che i rapporti di durata non superiore a 30 giorni, il cui compenso non superi i 5mila euro sono assoggettati alla contribuzione prevista dalla gestione separata Inps solo se possiedono le caratteristiche di continuità e coordinazione. Queste sono alcune delle novità della circolare 1/04 che passa in rassegna anche le ipotesi di esclusione dalla disciplina del lavoro a progetto. Le ipotesi di esclusione. Fra le ipotesi di esclusione rientrano le «prestazioni occasionali», che la norma definisce come rapporti di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5mila euro. All'indomani dell'approvazione della riforma Biagi, uno dei principali dubbi riguardava proprio l'interpretazione di questa disposizione. Occorreva chiarire se essa, oltre all'ambito civilistico, qualificava i rapporti anche in ambito fiscale e, conseguentemente, previdenziale e assicurativo. Sul punto il ministero ha chiarito che l'espressione «prestazioni occasionali» non deve essere letta in senso tecnico talchè in esse rientrano sia le collaborazioni coordinate e continuative di limitata portata, per le quali si è ritenuto non fosse necessario il riferimento al progetto, sia i rapporti occasionali veri e propri disciplinati dall'articolo 2222 del Codice civile. La precisazione risolve di riflesso anche il problema in ambito fiscale, previdenziale e assicurativo la cui definizione di collaborazione continua a passare attraverso l'esame dell'articolo 50 lettera c-bis) del Tuir. La casistica. Le ipotesi che si possono verificare sono diverse. Se si è in presenza di un rapporto di durata non superiore a 30 giorni e il compenso non è superiore a 5.000 euro, occorre ulteriormente verificare: se il rapporto soddisfa i requisiti della continuità e del coordinamento, anche se escluso dal rispetto delle norme sul lavoro a progetto, è comunque attratto all'obbligo contributivo alla gestione separata Inps; se il rapporto, invece, è privo dei requisiti della continuità e del coordinamento, il contributo previdenziale non è dovuto. Diversa è l'ipotesi del prestatore di lavoro autonomo occasionale il cui reddito (e non il compenso) sia superiore a 5mila euro. In questo caso, anche se non è richiesto il rispetto del progetto, in base all'articolo 44 del Dl 269/03, scatta l'obbligo di versare il contributo previdenziale. In definitiva, la circolare spiega che se un prestatore d'opera supera uno dei due limiti dalla riforma, non necessariamente dovrà veder qualificato il proprio rapporto come collaborazione a progetto, ben potendosi verificare il caso che il prestatore abbia reso una o più prestazioni d'opera sulla base dell'articolo 2222 del Codice civile. Collegi e Commissioni. Ulteriori chiarimenti riguardano altre ipotesi di esclusione relative a collegi e commissioni e pensione di vecchiaia. La circolare precisa che nell'espressione «collegi e commissioni» rientrano anche gli organismi di natura tecnica. Nel secondo caso, invece, si spiega che l'esclusione prevista dalla norma per i collaboratori che percepiscono la pensione di vecchiaia, riguarda anche i soggetti che sono titolari di una pensione di anzianità o invalidità e che, tuttavia, sono in possesso dei requisiti per godere della pensione di vecchiaia (vale a dire abbiano almeno 65 anni).
      I professionisti. Sono, inoltre, esclusi dal campo di applicazione del lavoro a progetto gli agenti e i rappresentanti di commercio nonché le professioni intellettuali regolate da Albi esistenti al 24 ottobre 2003. Per quest'ultima ipotesi non si comprende quale debba essere in concreto la gestione dei professionisti il cui Albo sarà costituito dopo il 24 ottobre scorso. Infatti, sembra impensabile che questi soggetti dovranno esercitare la loro professione nel rispetto di un progetto o programma di lavoro con i loro committenti.

      LELIO CACCIAPAGLIA
      ENZO DE FUSCO

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