15/5/2001 ore: 15:14

Un calcolo rebus per tassare il Tfr

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Il Sole 24 ORE.com


Martedì 15 maggio 2001 - Pagina 23
L'aliquota da applicare fa riferimento anche ai
versamenti effettuati e alle anticipazioni

    Un calcolo rebus per tassare il Tfr
    Aspettando l'ulteriore revisione e la completa devoluzione del trattamento di fine rapporto, i sostituti d'imposta hanno cominciato a fare i conti con la riforma fiscale del 2001, introdotta e completata rispettivamente dai decreti legislativi 47/2000 e 168/2001. Le nuove regole si presentano eccessivamente complesse e hanno dato luogo a una serie di dubbi applicativi, che solo in parte sono stati risolti dalla circolare n. 29/E/2001 dell'Agenzia delle Entrate.
    In effetti, della loro complessità si è resa conto la stessa amministrazione finanziaria, che nella circolare ha ammesso una sorta di sanatoria per tutti gli errori che i sostituti possono aver commesso in assenza di istruzioni adeguate.
    Il Tfr e gli adempimenti del sostituto. Le nuove regole prevedono un trattamento separato delle quote di Tfr maturate fino al 31 dicembre 2000 e di quelle maturate dal 1 gennaio 2001, nonché un meccanismo autonomo di tassazione delle rivalutazioni monetarie.
    In relazione al primo aspetto del problema si deve sottolineare che il sostituto deve calcolare, in modo distinto, le basi imponibili delle due quote di Tfr maturate prima e dopo il 31 dicembre 2000. Infatti, mentre per la quota ante 2001 dovrà applicare le vecchie regole con riduzione dal Tfr maturato di una deduzione pari, in genere, a 600mila lire per ogni anno preso a base della commisurazione, per la quota post 2001, la base imponibile sarà pari alla quota maturata ridotta delle sole rivalutazioni già assoggettate all'imposta sostitutiva dell'11 per cento.
    Calcolate le basi imponibili, sarà ncessario calcolare l'aliquota applicabile. Attenzione però, perché il calcolo dell'aliquota si opera sulla base del «Tfr maturato», vale a dire dell'intero importo accantonato alla data di cessazione del rapporto aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche, delle anticipazioni e degli acconti erogati al netto delle rivalutazioni e non sulla base imponibile in precedenza determinata.
    Dividendo il «Tfr maturato» per il numero di anni e frazioni di anno prese a base di commisurazione per il suo calcolo, moltiplicando questo rapporto per 12 si ottiene il reddito di riferimento. Su tale reddito, sulla base delle aliquote vigenti nell'anno in cui matura il diritto a percezione del Tfr, si calcola l'imposta. L'imposta va divisa per il reddito di riferimento e moltiplicata per 100 al fine di ottenere l'aliquota media, che verrà utilizzata per il calcolo dell'imposta in riferimento alla sommatoria delle basi imponibili precedentemente determinate.
    Infine, dall'imposta si dovranno sottrarre le eventuali detrazioni spettanti: 120mila lire annue per rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 2 anni e 120mila annue per i rapporti di lavoro cessati tra il 1 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2005 (le detrazioni sono cumulabili tra di loro).
    In riferimento alla detrazione per contratti a tempo determinato inferiore a 2 anni, la circolare n. 29/E/2001 ha chiarito che essa non spetta nel caso in cui un rapporto a tempo determinato venga trasformato in rapporto a tempo indeterminato senza liquidazione del Tfr.
    Le anticipazioni. Le complicazioni considerate per il calcolo dell'imposta sul Tfr si ripropongono per le anticipazioni. Infatti, anche in questo caso bisognerà distinguere la determinazione della base imponibile dell'anticipazione dalla determinazione dell'aliquota media applicabile alla predetta base imponibile. Mentre la prima terrà conto delle quote di Tfr concretamente erogate al dipendente sulla base delle differenti regole previste ante e post 2001, la seconda si calcolerà sull'intero Tfr maturato fino alla data in cui l'anticipazione viene concretamente erogata. Per il calcolo della base imponibile si terrà conto di un criterio Fifo (First In. First Out), per cui erogando un'anticipazione si provvederà ad applicare, dapprima, fino a concorrenza delle somme maturate entro il 31 dicembre del 2000 le vecchie regole e, poi, in ragione delle somme maturate successivamente, le nuove regole.
    B.Sa.
 
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