25/9/2002 ore: 8:50

Un contratto di soggiorno part-time

Contenuti associati

ItaliaOggi (Lavoro e Previdenza)
Numero
224, pag. 35 del 21/9/2002
di Daniele Cirioli



La novità nella circolare del ministero del lavoro sulla regolarizzazione di colf e badanti extra-Ue.

Un contratto di soggiorno part-time

Ma l'orario minimo non può scendere sotto i limiti dei Ccnl

Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato potrà essere anche a part-time, ma l'orario minimo di lavoro non potrà scendere sotto i limiti prefissati dalla contrattazione collettiva e, comunque, alla soglia delle 20 ore settimanali. Il nuovo rapporto di lavoro, inoltre, decorre a tutti gli effetti di legge dal 10 settembre 2002: da tale data, pertanto, i datori di lavoro devono versare i relativi contributi previdenziali e premi assicurativi. Infine, la sottoscrizione del contratto di soggiorno, se il datore di lavoro è impossibilitato a recarsi personalmente allo sportello polifunzionale, potrà avvenire anche tramite terza persona, purché munita di procura in carta semplice e non autenticata. Queste le ultimissime novità, che si vanno ad aggiungere a quanto riportato ieri da ItaliaOggi, contenute nella circolare n. 50 del 20 settembre 2002 con le precisazioni del ministero del lavoro sull'emersione dei rapporti di lavoro con cittadini extracomunitari (per le novità sulle colf e badanti si veda l'altro articolo in pagina).

Il nuovo rapporto di lavoro

Il nuovo rapporto di lavoro, precisa il ministero del lavoro, decorre a tutti gli effetti di legge dal 10 settembre 2002. Con una serie di conseguenze, soprattutto in materia contributiva, che a questo punto attendono le precisazioni degli istituti previdenziali. Ma procediamo con ordine.

Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato andrà sottoscritto in duplice originale, uno per il datore di lavoro e uno per il lavoratore, mentre una copia sarà conservata presso la Direzione provinciale del lavoro competente. Il contratto, spiega la circolare, dovrà avere carattere stabile, cioè dovrà essere a tempo indeterminato con orario di lavoro secondo le previsioni dei Ccnl ovvero a tempo determinato di durata comunque non inferiore a un anno. Relativamente all'orario di lavoro, il ministero precisa che dovrà rispettarsi anche in questo caso le previsioni dei Ccnl e che, in ogni caso, non si potrà andare al di sotto della soglia di 20 ore settimanali. La giustificazione di questo limite minimo è ricavata dal fatto che, al di sotto di questa soglia, è consentito il lavoro agli stranieri provvisti di permesso di soggiorno per motivi di studio, il che non configurerebbe una situazione di irregolarità dell'extracomunitario. Il ministero, inoltre, ha precisato che la possibilità di stipulare un contratto di durata non inferiore a un anno riguarda anche i lavori svolti presso imprese agricole.

Obblighi dal 10 settembre 2002. Decorrendo dalla data del 10 settembre 2002, il nuovo rapporto di lavoro scaturente dalla stipula del contratto di soggiorno comporta l'obbligo per i datori di lavoro a osservare tutte le prescrizioni di legge previste per i rapporti di lavoro da questa data. In primis, si tratta di adempiere agli obblighi contributivi, sia previdenziali che assicurativi. Pertanto, precisa la circolare, il datore di lavoro è obbligo da questa data a pagare i contributi previdenziali e i premi assicurativi. A questo punto, è ovvio, sono necessari ulteriori chiarimenti da parte degli istituti previdenziali, che dovranno indicare le modalità con cui procedere nei nuovi pagamenti, anche in vista dell'avvicinarsi della scadenza del 16 ottobre entro la quale è previsto il pagamento dei contributi del mese di settembre. In considerazione che entro tale data non saranno ancora stati sottoscritti i contratti di soggiorno c'è da attendersi una mini proroga per la corresponsione dei contributi. Vale la pena ricordare, al riguardo, che l'Inail è intervenuto sulla materia con la circolare n. 58/02 spiegando, tra l'altro, che il previsto obbligo della dna (denuncia nominativa assicurati) dovrà essere effettuata entro 24 ore dalla stipula del contratto di soggiorno. La circolare, inoltre, precisa che anche qualora il contratto di soggiorno non potesse essere stipulato per motivi ostativi previsti dalla normativa vigente, poiché il rapporto di lavoro è stato di fatto espletato, dovranno essere comunque versati i contributi e premi assicurativi afferenti al nuovo rapporto di lavoro per il periodo successivo al 10 settembre 2002 (evidentemente fino a conclusione del rapporto medesimo).

Delega. Infine, c'è da segnalare la possibilità di delegare altri alla sottoscrizione del contratto di soggiorno. Infatti, nel caso di impossibilità per il datore di lavoro di presentarsi personalmente (è riportato l'esempio di gravi motivi di salute), il ministero spiega che è sufficiente una procura in carta semplice e non autenticata.



Close menu