Vademecum sull'orario di lavoro
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 sabato 18 dicembre 2004
sezione NORME E TRIBUTI pagina 30
Elaborato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti il Principio n. 4
Vademecum sull'orario di lavoro
L'orario di lavoro settimanale non può superare le 48 ore medie, calcolate in arco temporale nel quale non si considerano i periodi di assenza per malattia e per ferie. Il periodo legale di quattro mesi al quale si riferisce la media è, pertanto, "mobile" consentendo così di non pregiudicarne la durata. È questa una delle conclusioni della Fondazione studi del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro contenuta nel «Principio n.4» sull'interpretazione del decreto legislativo 66/03, modificato e integrato dal Dlgs 213/04.
La durata media massima dell'orario settimanale. È vietato superare, per ogni periodo di 7 giorni compreso in un dato arco temporale, la media di 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. La legge non definisce, dunque, un limite settimanale assoluto, che può essere invece stabilito dai contratti collettivi, bensì un numero di ore — massimo 48 compreso il lavoro straordinario — che il lavoratore può prestare "in media", ogni settimana, nel periodo di riferimento fissato dalla legge in 4 mesi.
La contrattazione collettiva può estendere tale periodo a 6 o 12 mesi, se ciò trova giustificazione nella peculiarità e nelle esigenze organizzative dell'attività svolta. La media settimanale si calcola dividendo il numero delle ore effettivamente lavorate nel periodo di riferimento per il numero delle settimane, o meglio, dei multipli di 7 giorni, compresi nel periodo di riferimento. Ai fini del calcolo della media non devono essere presi in considerazione (articolo 6, comma 1, Dlgs 66/03), i periodi di assenza per malattia e per ferie. Se si considera il periodo di riferimento un periodo "fisso", necessariamente tali periodi non rilevano né al numeratore, né al denominatore della frazione che origina il valore medio settimanale, con ciò comprimendo, talvolta anche in misura notevole, la possibilità di compensare l'eventuale superamento settimane delle 48 ore con settimane di minor lavoro nello stesso arco temporale.
Diversamente, scegliendo il criterio "mobile" per l'identificazione del periodo di riferimento (di 4, 6 o 12 mesi) sul quale calcolare la media settimanale, le giornate di assenza per malattia o ferie non essendo computate non riducono il periodo stesso che "slitta" di tanti giorni quanti sono stati quelli di assenza.
La comunicazione del superamento delle 48 ore settimanali. Dovrà in ogni caso adottarsi il criterio del periodo "fisso" per la presentazione della comunicazione alla Dpl del superamento, in valore assoluto, delle 48 ore settimanale per effetto della prestazione di lavoro straordinario. L'obbligo è posto a carico dei datori che impiegano più di 10 dipendenti nell'unità produttiva interessata e deve esser assolto entro 30 giorni dal termine del periodo di riferimento, che si è visto può essere di 4, 6 o 12 mesi e che, per questo adempimento, non tiene conto di eventuali periodi di assenza dei singoli lavoratori.
Le ferie annuali. Importanza è data al periodo di riposo annuale che, con decorrenza dal 29 aprile 2003, non può essere inferiore a 4 settimane e non può essere sostituito dalla relativa indennità salvo il caso di cessazione del rapporto di lavoro. Secondo il Dlgs 213/04, il periodo minimo deve essere usufruito per almeno 2 settimane, consecutive se lo richiede il lavoratore, nell'anno di maturazione e per le restanti 2 settimane nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Il «Principio n.4» indica come "anno" il periodo di 12 mesi che si conclude, per i lavoratori in forza al 1 settembre 2004, il 31 agosto 2005, mentre per i lavoratori assunti dopo tale data il periodo annuale, entro il quale devono essere godute le prime due settimane andrebbe a decorrere dalla data dell'assunzione.
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