5/6/2002 ore: 11:50

Via libera alla maternità fuori lavoro

Contenuti associati


          Una circolare sui contributi figurativi e sui riscatti a favore di chi è disoccupataVia libera alla maternità fuori lavoro

          Giuseppe Rodà
          Via libera al riconoscimento dell'accredito figurativo (periodi di astensione obbligatoria) e del riscatto (periodi di astensione facoltativa) per maternità al di fuori del rapporto di lavoro anche anteriormente al 1º gennaio 1994. Lo ha stabilito il decreto legislativo 151/2001 abrogando l'articolo 14, commi 1 e 3 del decreto legislativo 503/1992 (riforma Amato). Con circolare 102 del 31 maggio 2002 l'Inps fornisce i criteri applicativi. Accredito figurativo. Qui entrano in gioco i periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria per maternità (ora congedi di maternità) in assenza di rapporto di lavoro (articolo 25, comma 2 del Dlgs 151/2001). L'accredito scatta in favore degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive (Inpdap, Stato, Inpdai e così via) anche per i periodi precedenti il 1º gennaio 1994 a condizione che gli interessati risultino in possesso di almeno cinque anni di contribuzione effettiva, cioè versata in costanza di rapporto di lavoro, all'atto della domanda. I periodi da accreditare figurativamente variano in relazione alla collocazione temporale dell'evento (maternità). Vale la pena, quindi, riportare questi periodi fino al 17 gennaio 1972 cioè prima dell'entrata in vigore della legge 1204/1971: tre mesi precedenti la data del parto e otto settimane successive al parto (lavoratrici dell'industria); otto settimane precedenti la data del parto e otto settimane successive al parto (addette ai lavori agricoli); sei settimane precedenti la data del parto e otto settimane successive al parto (addette ad altri lavori subordinati eccetto le lavoratrici a domicilio e le colf). Riscatto. L'articolo 35, comma 5 del Dlgs 151/2001 stabilisce che per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme previdenziali obbligatorie esclusive e sostitutive, i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo all'astensione facoltativa dal lavoro (ora congedo parentale), collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, con onere a carico del richiedente, nella misura massima di cinque anni a condizione che gli interessati possiedano, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione effettiva.

          Mercoledí 05 Giugno 2002

Close menu