28/2/2003 ore: 11:33

Vincolato il Tfr dei dipendenti

Contenuti associati



Venerdí 28 Febbraio 2003
NORME E TRIBUTI
Vincolato il Tfr dei dipendenti

Il trattamento di fine rapporto sarà destinato al finanziamento dei fondi

Più Tfr ai fondi. È una delle misure attraverso cui il legislatore si propone di dare tono alla previdenza complementare, strumento che viene considerato sempre più determinante alla luce della progressiva riduzione della capacità da parte della previdenza pubblica di continuare a garantire l'attuale livello di assistenza. Nonostante i numerosi interventi che si sono succeduti negli ultimi dieci anni, dal decreto legislativo 128/93 al decreto legislativo 47/2000, non c'è infatti ancora stato, da parte dei cittadini in genere e da parte dei lavoratori in particolare, l'auspicato ricorso al nuovo strumento previdenziale. I fondi chiusi istituiti ai sensi del decreto legislativo 128/93, anche dopo gli interventi migliorativi della legge 335/95 e del decreto legislativo 47/2000, stentano a decollare. Sono ancora pochi, rispetto alle aspettative, i lavoratori che vi hanno aderito. Pochi iscritti significa, ovviamente, poche risorse finanziarie e, conseguentemente, ridotta capacità di accumulare risorse da destinare alle prestazioni. Il punto g) dell'articolo 1 del disegno di legge delega prevede che nell'ambito dell'obiettivo generale di sostenere e sviluppare le forme pensionistiche complementari si dovranno adottare misure finalizzate a incrementare l'entità dei flussi di finanziamento alle stesse forme pensionistiche, e infine che, nell'ambito di questi flussi di finanziamento, determinante sarà il trasferimento del Tfr maturato dai lavoratori dipendenti. Le attuali disposizioni non prevedono alcun obbligo per i lavoratori di trasferire il Tfr ai fondi di previdenza ai quali aderiscono. Sono previste esclusivamente limitazioni di carattere fiscale, nel senso che non spetta la deducibilità dei contributi dal reddito imponibile se non viene versato ai fondi una quota del Tfr almeno pari al 50% della contribuzione complessivamente dovuta. Questa limitazione non si applica per i "vecchi" iscritti e cioè per coloro che avevano aderito alla previdenza complementare prima del 28 aprile 1993. La legge delega traccia le linee guida attraverso cui dovrebbe essere garantito questo maggior afflusso del Tfr nei fondi e che sostanzialmente prevedono: una nuova disciplina relativa alla facoltà e all'obbligo, in caso di adesione alla previdenza complementare, di trasferire il Tfr, pur prevedendo eccezioni in relazione all'anzianità contributiva, all'età anagrafica e alle particolari esigenze del lavoratore; la previsione, attraverso i contratti collettivi, della possibilità di destinare il Tfr alla previdenza complementare anche tacitamente e non solo in forma espressa. Pertanto, mentre oggi l'adesione al fondo, e conseguentemente il trasferimento del Tfr, deve risultare da un atto di adesione volontario ed esplicito, con la riforma ciò potrebbe anche avvenire attraverso il cosiddetto "silenzio-assenso"; la costituzione, presso enti di previdenza obbligatoria (Inps, Enpals, eccetera), di forme pensionistiche alle quali destinare le quote del trattamento di fine rapporto non altrimenti devolute; infine, a favore delle aziende, alle quali saranno sottratte quote sempre più consistenti del Tfr maturato dai lavoratori, dovranno essere individuati strumenti di compensazione. Anche le Casse dei liberi professionisti, infine, potranno istituire i fondi pensione.
NEVIO BIANCHI

Close menu