4/9/2015 ore: 2:00

CCNL Pulizie / Multiservizi, Riepilogo andamento trattativa aprile/settembre 2015

Contenuti associati

Roma, 4 settembre 2015


nei mesi scorsi si sono svolti diversi incontri per il rinnovo del CCNL per il personale dipendente da Imprese Esercenti Servizi di Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi che hanno visto uno sviluppo del confronto su diverse tematiche riepilogate nell’ultimo coordinamento nazionale del settore tenutosi il 31 luglio 2015.
Visto il quadro che si è delineato al tavolo di trattativa, riportato nello specifico nella presente circolare, la struttura nazionale unitamente al coordinamento di settore ritiene necessario avviare nel corso del mese di settembre attivi dei delegati ed assemblee per aggiornare i lavoratori e preparare eventuali iniziative di carattere sindacale che si rendessero necessarie dopo l’esito dei prossimi incontri già programmati per il 24 e il 30 di settembre c. a..

Nel merito della trattativa i diversi incontri fino ad ora svolti hanno prodotto quanto segue:
1) documento ed iniziative da predisporre per la richiesta di esclusione dal pagamento del contributo per l’Aspi in caso di licenziamenti intervenuti per il cambio di appalto anche dopo la data del 31.12.2015;
2) discussione e consegna testo sul tema Salute e Sicurezza;
3) discussione e consegna bozza testo contrattazione di secondo livello;
4) interpretazione cambio di appalto nel passaggio tra imprese appartenenti a Consorzi/ATI/RTI, ecc.;
5) discussione su malattia ed infortuni;
6) trattamenti normativi e salariali neo assunti.

1) Esclusione contributo per l’Aspi a seguito licenziamento cambio di appalto
Relativamente a tale punto, dopo la discussione già avviata negli incontri di aprile u. s., le Associazioni Datoriali hanno consegnato un testo con i riferimenti normativi e una proposta di emendamento alla legge vigente per superare il limite della deroga alla sospensione del pagamento del “contributo sul licenziamento“, previsto dalla legge Fornero, anche successivamente al 31.12.2015.
Inoltre le AA. DD. hanno avanzato l’ipotesi di predisporre anche specifiche iniziative a sostegno del documento da definire.
Le OO. SS. per quanto proposto dalle controparti hanno confermato la propria la condivisione sul superamento dell’attuale previsione normativa, visto che così come definita oggi può indebolire il portato della clausola sociale contenuta nell’art. 4 del vigente CCNL, e altresì sull’idea di avviare iniziative per promuovere il recepimento dell’istanza da presentare.
Dopo approfondita discussione le parti sono giunte alla definizione del documento contenente la richiesta di modifica della legge e della lettera con cui inviare tale testo al Ministero del Lavoro e ai presidenti delle Commissioni Permanenti Lavoro e Previdenza di Camera e Senato, di cui si allega copia alla presente, mentre rispetto alle iniziative a sostegno di quanto messo a punto si è rimandata la discussione.

Punto 2) Salute e Sicurezza
Nel corso degli incontri, le Associazioni Datoriali hanno consegnato una bozza di testo sul tema Salute e Sicurezza, partendo dalle riflessioni già fatte nell’incontro del 23.04.2015, tenuto conto delle proposte avanzate dalle OO. SS. in tale occasione, rispetto alle quali si è articolata la discussione che ha prodotto di massima il testo in allegato.
Sostanzialmente si è confermata la volontà che il prossimo rinnovo contrattuale abbia un articolato che non demandi a future discussioni ma che definisca le regole da applicare nel settore per quanto riguarda il tema della Salute e Sicurezza.
Pertanto il testo definisce la regolamentazione per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ampliando il numero degli stessi rispetto a quanto previsto dalla legge in materia, le agibilità per lo svolgimento del loro ruolo, le relative attribuzioni e la formazione.
L’unico aspetto rimasto in sospeso e che verrà definito nei prossimi confronti, riguarda le procedure di elezione, in quanto essendo in discussione, contemporaneamente allo svolgimento della trattativa, l’accordo per la rappresentanza sindacale tra le nostre confederazioni e le centrali cooperative si è ritenuto utile attendere l’esito di tale confronto.
Complessivamente per quanto finora prodotto vi è un giudizio positivo a fronte dell’accoglimento delle richieste avanzate nelle piattaforme rivendicative.

Punto 3) Contrattazione di secondo livello
Il confronto sulla contrattazione di secondo livello è stata particolarmente lunga ed approfondita, stante anche il momento di discussione in corso sul modello contrattuale.
Nel merito comunque le parti hanno confermato la bontà dell’impianto definito con lo scorso rinnovo contrattuale, con la volontà di rendere il secondo livello di contrattazione maggiormente praticato ed esigibile.
Rispetto ai testi che le controparti hanno consegnato, di cui alleghiamo copia, sono state accolte alcune considerazioni effettuate dalle OO. SS., ma si ritiene che quanto finora discusso non è ancora pienamente esaustivo.
Di fatto si è condiviso la modifica del ruolo e delle competenze dell’attuale Commissione Nazionale in modo che la stessa non abbia più solo compiti di monitoraggio della contrattazione integrativa svolta nei diversi territori, ma che possa effettivamente sostenere ed aiutare lo sviluppo della contrattazione stessa, senza sostituirsi alle strutture provinciali.
Inoltre si è definito che se le strutture decentrate di entrambe le parti sono concordi si possa agire il secondo livello di contrattazione a livello regionale in luogo del livello provinciale.
Relativamente alla proposta sulla parte economica della contrattazione di secondo livello, contenuta nei testi presentati dalle controparti, le OO. SS. hanno ribadito la contrarietà alla previsione di rendere variabile negli accordi territoriali le tranche di aumento del CCNL, nonché di eliminare l’attuale elemento di garanzia.
Le Organizzazioni Sindacali hanno riconfermato quanto già espresso nei precedenti incontri circa la necessità di rendere più efficace la contrattazione integrativa, valutazione condivisa anche dalla compagine datoriale, attraverso un meccanismo che possa prevedere una diversa funzione dell’elemento di garanzia.
La proposta avanzata dalle OO. SS. prevederebbe l’erogazione di una quota mensile per 14 mensilità, dell’attuale valore dell’elemento di garanzia, per quelle situazioni dove non si è resa praticabile la contrattazione integrativa in modo da definire una effettiva penalizzazione.
Al momento le controparti hanno dichiarato la loro contrarietà a tale impostazione, dando comunque disponibilità a proseguire nel confronto di merito.
Sul specifico tema si conferma che vi è stato un avanzamento e il raggiungimento di affidamenti di massima che trovano rispondenze positive da entrambe le parti, pertanto come Organizzazioni Sindacali abbiamo chiesto di procedere nel confronto su altre materie e riprendere la discussione sulla contrattazione di secondo livello quando ci sarà una proiezione più completa sui diversi aspetti del rinnovo contrattuale.

Punto 4) interpretazione cambio di appalto nel passaggio tra imprese appartenenti a Consorzi/ATI/RTI, ecc.;
Le OO. SS. nelle piattaforme rivendicative avevano chiesto di dare una corretta interpretazione di come applicare l’articolo 4 lett. a) quando non ci si trova di fronte ad un cambio di appalto ma bensì ad un passaggio del personale da un’impresa ad un’altra per effetto della sostituzione dell’impresa esecutrice del servizio in seno a Consorzi/ATI/RTI ecc., confermando che per i lavoratori oggetto del passaggio non devono essere modificate le condizioni previgenti.
In occasione della trattativa a fronte delle nuove normative del Job Act, alla richiesta già formulata, è stata avanzata la necessità di prevedere contrattualmente la deroga all’articolo 7 della suddetta legge e quindi che il personale, oggetto di passaggio determinato per tale fattispecie, mantenga l’applicazione dell’art. 18 della L. 300/70.
Dopo approfondita discussione le controparti hanno accolto la richiesta avanzata e hanno valutato l’opportunità che la definizione di tale modalità di passaggio del personale venga prevista in un apposito articolo contrattuale e non l’alveo dell’articolo 4.
Per le valutazioni effettuate si è condivisa l’impostazione proposta confermando gli affidamenti assunti su tale tematica con la necessità, prima di arrivare ad una bozza di testo, di fare ulteriori approfondimenti di carattere tecnico-giuridico per articolare correttamente l’enunciato contrattuale rispetto alla normativa del Job Act.

5) malattia ed infortuni;
Nel proseguo del confronto le controparti hanno presentato il punto per loro derimente per giungere al rinnovo contrattuale: una diversa previsione contrattuale relativa alla malattia e all’infortunio.
Le ragioni poste alla base si tale richiesta hanno dichiarato essere determinate dall’insostenibilità del costo che produce la malattia a fronte della sempre maggiore decurtazione del valore degli appalti, che vogliono colpire chi si “approfitta” della malattia e non tutti i lavoratori tout-court e che serve sostanzialmente a contenere il costo del lavoro anche a fronte di altri CCNL che si affacciano sul mercato degli appalti di servizi oggetto del nostro Contratto Nazionale.
Inoltre hanno specificato che il tema della malattia e dell’infortunio è da molto tempo oggetto delle loro richieste e che se finora sono riusciti a sostenere le condizioni di regolamentazione attuale oggi non sono più in grado di gestirle, anche rispetto alle rivendicazioni delle imprese che le Associazioni Datoriali al tavolo rappresentano.

Nel merito hanno avanzato le seguenti richieste:
-definire più puntualmente entro quando il lavoratore deve comunicare l’insorgere dell’evento di malattia. Quindi prevedere che l’assenza per malattia deve essere comunicata prima dell’inizio dell’orario di lavoro, salvo oggettivo impedimento, diversamente dall’attuale previsione contrattuale dove il lavoratore può comunicare l’evento entro il normale orario di lavoro;
-ridefinizione del periodo di comporto rispetto all’attuale per superare la logica che si raggiunga anche attraverso la sommatoria di più rapporti di lavoro derivanti dal cambio di appalto nell’arco dei 36 mesi oggi previsti. La proposta avanzata prevede il riproporzionamento degli attuali 12 mesi nell’arco di 36 in un lasso di 12 o 24 mesi. Quindi 4 mesi di comporto se calcolato su 12 mesi 01/01-31/12 o 6 mesi di comporto se preso in considerazione l’arco di 24 mesi. Nell’ipotesi formulata dalle controparti sul periodo di comporto è stata avanza, altresì, la richiesta di prevedere un conteggio di giorni di comporto superiori a quelli effettivamente effettuati per malattie di brevissimo periodo. Inoltre il periodo di comporto, così come proposto, dovrebbe essere considerato complessivamente valido sia per la malattia, sia per l’infortunio;
-previsione specifica nel codice disciplinare delle sanzione in caso di inosservanze contrattuali relative all’istituto della malattia stante la mancanza di riferimento attuale;
-reinserire nell’enunciato contrattuale il richiamo alla normativa in materia di salute e sicurezza relativamente alle visite di riammissione al lavoro dopo 60 giorni di assenza per malattia per quei lavoratori che operano in appalti che prevedono la sorveglianza sanitaria. La condizione proposta prevederebbe l’anticipo della comunicazione di rientro al lavoro, da parte dei suddetti lavoratori, con un certo numero di giorni di anticipo così da poter permettere alle imprese di attivare il medico competente per il dovuto parere;
-sul trattamento economico di malattia ed infortunio le controparti hanno proposto di prevedere un unico trattamento sia per gli impiegati che per gli operai. Tale trattamento, rispetto agli attuali in vigore, prevederebbe il pagamento dei primi tre giorni di carenza Inps solo per i primi due eventi in corso d’anno (01/01/-31/12) con alcuni accorgimenti per le malattie lunghe o oltre una certa durata. Altresì la condizione formulata non vedrebbe più il pagamento del 50% della retribuzione dal 181esimo giorno, fino al 270esimo a fronte della diversa definizione del periodo di comporto.

    Le Organizzazioni Sindacali hanno respinto complessivamente tutti i punti illustrati tranne che sulla rideterminazione del periodo di comporto, precisando che le loro considerazioni partono dai termini presentati nelle piattaforme rivendicative, vista la necessità di chiarire e puntualizzare meglio il meccanismo stesso che in questi anni ha dato luogo a molti conteziosi.
    Di fronte alle risposte ricevute le Associazioni Datoriali hanno ribadito le valutazioni fatte e la necessità di intervenire su tali istituti contrattuali per poter addivenire al rinnovo del CCNL.
    Rispetto alle reciproche posizioni assunte le parti hanno comunque ritenuto di non bloccare la trattativa in corso e procedere su altre materie del confronto, pertanto il tema verrà ripreso nei prossimi incontri.
    Fermo restando quanto deciso al tavolo di confronto, nel corso del coordinamento nazionale si è già approfondita la materia, in considerazione anche degli altri tavoli contrattuali aperti in categoria e si è riconfermato il respingimento delle proposte avanzate dalle controparti in merito alla malattia, salvo l’aspetto relativo al periodo di comporto che comunque non dovrà prevedere condizioni inferiori a quelle garantite dall’Inps.

    Punto 6) trattamenti normativi e salariali neo assunti
    Dopo quanto richiesto sulla malattia e l’infortunio le controparti hanno avanzato la richiesta di prevedere regimi contrattuali e salariali inferiori per i neo assunti nel settore.
    A premessa della proposta in merito a tale tematica, le controparti hanno giustificato la necessità di prevedere trattamenti differenziati per i neo assunti per rispondere all’esigenza di contenere il dumping contrattuale che subisce l’attuale CCNL di settore.
    Sostanzialmente hanno ripreso la questione relativa all’abbassamento del costo del lavoro per mantenere la competitività delle imprese del settore e rendere l’applicazione del CCNL delle Pulizie/multiservizi più “appetibile” anche per altre realtà aziendali che attualmente applicano contratti di settori affini perché ritenuti più convenienti.
    Nell’ambito della premessa hanno precisato che i trattamenti previsti per i neo assunti del settore riguarderebbero effettivamente solo i lavoratori che vengono assunti per la prima volta nel settore, precisando che non sono ricompresi i lavoratori che passano alle dipendenze di una impresa per effetto del cambio di appalto e confermando la caratteristica dell’anzianità settoriale e non aziendale.
    Nell’ipotesi illustrata i neo assunti vedrebbero la corresponsione della quattordicesima mensilità dopo i primi quattro anni di lavoro, sempre nello stesso lasso di tempo non verrebbe pagato il trattamento dei primi tre giorni di carenza della malattia. Tali lavoratori non maturerebbero per tutto il corso del loro rapporto di lavoro i permessi per riduzione oraria e per ex festività, così come i due giorni aggiuntivi di ferie attualmente previsti.
    Data la mancata corresponsione della 14ma per i primi 4 anni di lavoro, per lo stesso periodo, i lavoratori neo assunti a part time avrebbero una maggiorazione del 24% delle ore supplementari, in luogo dell’attuale 28%.
    A fronte delle proposta avanzata le Organizzazioni Sindacali hanno dichiarato non accoglibili nessuno dei contenuti illustrati e non disponibili a creare alcun doppio regime di trattamento contrattuale tra i “vecchi” e i nuovi assunti e pertanto di riprendere eventuali ragionamenti relativi al dumping contrattuale così come già affrontati nel corso della commissione tecnica appositamente costituita all’avvio della trattativa.
    Le OO. SS. hanno altresì ribadito che non è pesabile fare un rinnovo contrattuale dandosi come obiettivo il livellamento al basso del vigente CCNL nei confronti di altri Contratti Nazionali di settori affini, perché vista la natura del mercato degli appalti si metterebbe a serio rischio la tenuta delle regole e si produrrebbe solo l’imbarbarimento del settore stesso, apprendo alle imprese che operano al limite della legalità possibilità di maggiore affermazione.
    Si è ricordato inoltre alle controparti che siamo in un momento molto particolare visto l’iter di legge in corso per il recepimento, da parte della legislazione italiana, delle nuove direttive europee in materia di appalti e concessioni e definire un rinnovo contrattuale che abbassa le attuali condizioni porrebbe il settore ad ulteriori peggioramenti anche del piano legislativo.
    Nell’occasione le OO. SS. hanno riportato l’attenzione sul fatto che l’iter di legge in corso ha raccolto le sollecitazioni e gli emendamenti prodotti nella fase di predisposizione del DDL, già in discussione in Parlamento, sia di parte sindacale sia di parte datoriale, per prevedere un recepimento più rispondente alle esigenze specifiche del settore degli appalti di servizi.
    Inoltre è stato fatto presente che la questione del dumping contrattuale dovrebbe essere anche attutita a fronte degli accordi raggiunti in materia di rappresentanza sindacale, non permettendo più a soggetti con una pseudo rappresentanza di definire Contratti Nazionali.
    Oltre alla lettura più generale sulla questione delle regole del settore, le Organizzazioni Sindacali hanno denunciato che gli ultimi due punti rappresentati dalle controparti (malattia e trattamento neo assunti) evidenziano una forte contraddizione rispetto a quanto sostenuto dalle stesse circa la volontà di avviare un confronto serio per giungere celermente al rinnovo contrattuale.
    Le OO. SS. hanno fatto rilevare, altresì, che nonostante la consegna di bozze di testi su materie importanti come Salute e Sicurezza, nonché la contrattazione di secondo livello, gli affidamenti raggiunti su altri aspetti altrettanto importanti, quanto avanzato in tema di malattia e neo assunti e ancora nessun accenno ai valori economici del rinnovo, lascia presagire una trattativa ancora molto distante dalla conclusione.
    Condizione che Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltrasporti Uil hanno confermato non essere accettabile, chiedendo pertanto alle controparti di togliere dal tavolo tematiche così pesanti per giungere ad un rinnovo di tenuta contrattuale in tempi rapidi, anche a fronte del momento in cui si colloca e per dare pieno contenuto alla volontà espressa dalle Associazioni Datoriali.
    Alla luce delle questioni poste, la compagine datoriale ha affermato di voler perseguire il rinnovo del CCNL e di predisporre un calendario di incontri a settembre c. a. per il proseguo del confronto, dove presenteranno le loro valutazioni di merito in modo più puntuale e preciso su tutte le tematiche finora affrontate, compresa la questione salariale, così da poter arrivare a stringere il negoziato.
    Rispetto a quanto dichiarato dalle controparti, le OO. SS. hanno dato disponibilità a proseguire nel confronto condividendo le date per due incontri in plenaria a settembre, confermando che dovranno essere a tutti gli effetti derimenti, diversamente verranno attivate le iniziative conseguenti.
    Pertanto i prossimi incontri di trattativa in plenaria sono convocati per il 24 settembre 2015 alle ore 13.30 e il 30 settembre 2015 alle ore 12.00 presso Palazzo della Cooperazione – Via Torino, 146 – Roma.

    P. Filcams Cgil Nazionale
    Elisa Camellini

    -Lettera Aspi

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Roma, 4 maggio 2015


    Oggetto: RINNOVO CCNL IMPRESE PULIZIA/MULTISERVIZI
    Circolare esito trattativa 23.04.2015


    il 23 aprile u.s., si è svolto il programmato incontro per il rinnovo del CCNL per il personale dipendente da Imprese Esercenti Servizi di Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi.
    all’avvio dell’incontro le controparti hanno tenuto a precisare che da parte loro non c’è nessuna volontà di dilazionare il percorso negoziale e a tal proposito hanno puntualizzato che il confronto fin qui svolto è stato fortemente rallentato, per tutto il 2013 e parte del 2014, dalla vertenza degli appalti scuole che ha visto entrambe le compagini sociali impegnati su tale versante a fronte dell’oggettiva gravità della vertenza stessa; inoltre hanno ammesso che i tempi si sono allungati anche per alcune difficoltà interne alle Associazioni Datoriali nel trovare una sintesi unitaria.

    Su quest’ultimo aspetto hanno ribadito che tali difficoltà non avevano lo scopo di ritardare il confronto e si sono dichiarate pronte a rimediare, riprendendo celermente le fila del confronto e fugare ogni dubbio nelle organizzazioni sindacali rispetto gestione positiva del negoziato.
    Dopo le suddette precisazioni, prima di entrare nel merito delle materie contrattuali, le controparti hanno proposto di predisporre una iniziativa intercategoriale con le OO. SS. e le AA. DD. assoggettate ai cambi di appalto con clausola sociale di carattere contrattuale e non, per richiedere sul tema del “Contributo per licenziamento”, previsto dall’art. 2, comma 34, della legge n. 92/2012, la continuità dell’esenzione anche oltre il 31.12.2015.
    Tale norma, infatti, prevede che le imprese che operano in appalto ogni qualvolta procedono, per effetto di un cambio di appalto, a licenziare i propri dipendenti con un rapporto di lavoro subordinato, dopo il 31.12.2015, il pagamento di un onere a loro carico pari a 490,10 euro per ogni anno di lavoro effettuato fino ad un massimo di 3 anni, nonostante il lavoratore, per effetto della clausola sociale, passi dal giorno successivo alle dipendenze del nuovo aggiudicatario.
    Rispetto alla normativa richiamata il tavolo negoziale del CCNL Pulizie/Multiservizi ha già prodotto due richieste di incontro al Ministero del Lavoro nel corso del 2014, per poter intervenire nel merito sopra esposto, senza aver ricevuto alcuna risposta.
    Come Filcams – Fisascat – Uiltrasporti è stata dichiarata la disponibili a definire una posizione comune sulla base di una bozza di testo, che le controparti ci invieranno nei prossimi giorni e che provvederemo a condividere con tutte le categorie che operano in appalto, coinvolgendo le confederazioni.
    Dopo i due punti sopra trattati si è entrati nel merito del confronto sul rinnovo contrattuale.
    Le controparti, diversamente dalla volta precedente, hanno provveduto ad approfondire e a fornire risposte sui due importanti argomenti, presenti nelle richieste delle piattaforme, rappresentati dalle OO. SS. in occasione dell’incontro del 05.03.2015: Contrattazione di secondo livello ed il tema della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
    Rispetto alle due tematiche trattate le Associazioni Datoriali hanno rappresentato le loro valutazioni addivenendo a considerazioni di fondo condivise, tanto da affermare che nel prossimo incontro presenteranno delle bozze di testo.

    Sulla contrattazione di secondo livello hanno condiviso che l’impianto scaturito dal precedente rinnovo è positivo e hanno riconosciuto che nel corso del periodo intercorso si è evidenziato un limite di esigibilità e l’attivazione dei tavoli di confronto decentrati.
    Dall’analisi effettuata dalle controparti sulla nostra proposta hanno avanzato due osservazioni: la prima sui contenuti della contrattazione integrativa per renderla “appetibile”, la seconda di ordine metodologico.
    Sui contenuti hanno presentato la possibilità di intervenire sull’elemento di garanzia, mutuando da altre esperienze contrattuali alcuni spunti, proponendo che l’ultima tranche di aumento del rinnovo del CCNL contenga quote di contrattazione decentrata in modo tale da creare un forte interesse nel predisporre i confronti a livello territoriale data la possibilità di far leva sulla decontribuzione.
    In merito a tale proposta abbiamo dato un parere negativo e abbiamo controproposto un meccanismo che possa prevedere il riconoscimento aggiuntivo di quote di retribuzione definite nel CCNL se non viene praticata la contrattazione di secondo livello, a prescindere dal fatto che oggi vengono riconosciuti i “vecchi” salari territoriali ancora in cifra fissa. Condizione, tra l’altro, che non ha permesso l’erogazione dell’elemento di garanzia anche laddove non è stata fatta la contrattazione integrativa nonostante la presentazione delle piattaforme.
    Sull’aspetto economico si è proseguito con alcune altre battute ma si è passati oltre visto che da entrambi le parti si è ravvisata la necessità di fare alcuni approfondimenti ciascuno nella propria compagine.
    Mentre si è proceduto in termini più stringenti sulla metodologia da adottare nel caso in cui sorgano difficoltà ad attivare il tavolo di confronto a livello territoriale.
    La discussione ha portato a riconfermare che l’impianto della contrattazione di secondo livello si svolge a livello provinciale, fermo restando il rispetto di diversa istanza (regionale) per prassi consolidata o per opportunità che potranno essere valutate a livello decentrato.
    Inoltre si è condiviso che per superare gli ostacoli che non hanno permesso di rendere effettivo il confronto a livello territoriale, ad esempio la mancanza di una rappresentanza di categoria di alcune compagini datoriali nel territorio interessato, si definisca in seno al CCNL una proceduralizzazione degli interventi dal livello nazionale per rendere effettivamente praticabile la contrattazione.
    Le OO. SS. sul tema hanno evidenziato che già l’attuale CCNL prevede una apposita Commissione che può intervenire in merito alla contrattazione di secondo livello ma non risponde alle esigenze rappresentate e nemmeno che il livello nazionale può sostituirsi al livello territoriale nella contrattazione integrativa.
    Le controparti hanno confermato che non intendono confermare quanto già previsto dal CCNL in materia, né sostituire le pertinenze di ciascun livello di confronto, ma codificare modi e meriti su cui si attiverà il livello nazionale.
    Sul tema Salute e Sicurezza in prima battuta le AA. DD. hanno risposto positivamente alla necessità evidenziata di avere un testo contrattuale che risponda alla regolamentazione in materia per il settore e per gli aspetti di demando del TU 81/08.
    È stata accolta la valutazione contenuta nelle piattaforme rivendicative presentate dalle OO. SS. che a partire dal disciplinare tecnico elaborato dal gruppo di lavoro costituito in seno all’Onbsi si predisponga il nuovo articolato contrattuale.
    Rispetto alla richiesta delle Organizzazioni Sindacali, relativa alla definizione più rispondente alle esigenze del settore della rappresentanza dei lavoratori alla sicurezza, le controparti hanno sollevato diversi dubbi alla costituzione degli RLST a livello provinciale per singola azienda o settoriale, nonostante hanno dato disponibilità a trattare il tema perché riconoscono l’esigenza di perimetrare tale rappresentanza.
    Su tutte le tematiche affrontate, comunque si è registrato una condivisione sui principi di fondo e pur permanendo alcune divergenze di opinione nella traduzione del dettaglio, le Associazioni datoriali hanno affermato che nel prossimo incontro presenteranno delle bozze di testo su cui lavorare.
    Le risposte di merito ricevute, al momento, non sono completamente esaustive ma lasciano intuire che effettivamente vi sia la volontà delle controparti di voler entrare nel merito della trattativa e sviluppare un percorso che porti effettivamente al rinnovo contrattuale.
    Considerata la positività della ripresa del confronto, si è convenuto di fissare ulteriori appuntamenti di trattativa in plenaria per i giorni 22 e 27 maggio e 10 giugno 2015, seguirà prossima comunicazione sui luoghi di svolgimento.
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    BOZZA – TESTO OO.DD. modifiche illustrate verbalmente alle OO.SS. il 14 luglio 2015


    ART. 64 – SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO (sostituisce integralmente il precedente)

    PREMESSE
        Le Parti stipulanti individuano come valori condivisi la tutela della salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, e concordano sulla necessità di consolidare e diffondere comportamenti e applicazioni consapevoli e partecipati delle norme contrattuali e di legge in materia.
        Obiettivo comune delle Parti è quello del miglioramento continuo del livello di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro attraverso una gestione preventiva e sistemica dei fattori di rischio, in attuazione di quanto previsto dal d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, dagli accordi interconfederali in materia e dal vigente CCNL.
        Tale miglioramento si realizza attraverso gli strumenti della prevenzione, della protezione, della programmazione e del monitoraggio, intesi come il complesso delle prescrizioni e delle misure adottate e delle azioni intraprese previste nelle diverse fasi dell’attività lavorativa, per accrescere la capacità di percepire il rischio nell’ambiente di lavoro, di diffondere l’utilizzo degli appropriati dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), per eliminare o ridurre al minimo i rischi per la sicurezza individuale e collettiva e per migliorare l’ambiente e le condizioni di lavoro, secondo quanto previsto dal piano aziendale di valutazione dei rischi e dal DVR/DUVRI.
        Nel quadro degli adempimenti e delle attribuzioni stabiliti dalle disposizioni legislative e contrattuali in materia, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle prerogative riconosciuti dalla legge e dal vigente CCNL, le Parti stipulanti condividono altresì l’impegno affinché nei luoghi di lavoro sia promossa la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti al fine del raggiungimento degli obiettivi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

        Il lavoratore che non frequenti i corsi di formazione predisposti dall’impresa, non si sottoponga alla sorveglianza sanitaria prevista o non utilizzi correttamente i DPI è sanzionabile disciplinarmente ai sensi dell’articolo 47 del presente c.c.n.l. (inserire nel codice disciplinare ex artt. 46 e seguenti).

        Ai sensi del d. lgs. n. 81/2008, articolo 41, comma 2, lettera e-ter), in caso di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, il lavoratore è tenuto ad informare del programmato rientro in servizio il datore di lavoro con preavviso di dieci giorni lavorativi al fine di consentire al datore di lavoro stesso di predisporre la visita medica, precedente alla ripresa del lavoro, finalizzata a verificare l’idoneità alla mansione, qualora la sorveglianza sanitaria sia prevista per detta mansione dal protocollo sanitario aziendale. (inserire nell’articolo 51 del c.c.n.l.)


        IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

        Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è il lavoratore, in forza presso l’azienda, eletto per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza nell’ambito lavorativo, in ottemperanza a quanto previsto dalle leggi e dagli Accordi Interconfederali vigenti e del presente CCNL.

        Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di espletare il proprio mandato e funzioni nelle modalità e nelle prerogative previste dal d. lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nonché dalle condizioni definite nel vigente CCNL.

        Ai fini degli adempimenti stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia, le parti stipulanti convengono quanto segue.
        Ai sensi dell’articolo 47, settimo comma, del d. lgs. n. 81/2008 il numero dei RLS è individuato in base al numero dei lavoratori dell’azienda, vale a dire:
        -aziende fino a 200 lavoratori: 1 RLS
        -aziende da 201 a 1.000 lavoratori: 3 RLS
        -aziende oltre 1.000 lavoratori: 6 RLS

        Sono fatte salve condizioni in essere di miglior favore, derivanti da accordi sindacali.
        Le Parti, nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 2, lettera C), primo alinea, del presente CCNL, convengono che nei casi di imprese che gestiscono una pluralità di attività (pulizie, manutenzioni, cura del verde, etc.) e operano in almeno cinque regioni, per una soglia minima di tremila dipendenti, si attiverà un confronto tra l’impresa, rappresentata dall’RSPP e il RLS, la RSU/RSA, congiuntamente alle OO.SS. territoriali, finalizzato all’illustrazione del Sistema di Gestione per la salute e sicurezza implementato nell’azienda ed all’individuazione delle migliori condizioni atte a consentire il pieno svolgimento del ruolo del RLS, secondo i principi della competenza tecnica e della massima contiguità ai luoghi di lavoro qualora necessaria, anche attraverso:

        -definizione del numero degli RLS,
        -collocazione territoriale degli RLS, correlata alla distribuzione dell’organico aziendale, procedendo di norma a saturazione delle principali regioni in cui opera l’impresa e secondo un ordine decrescente di organico, anche tenendo in considerazione l’eventuale presenza di appalti di entità rilevante,
        -rimodulazione /incremento delle ore di permesso,
        -programmazione delle attività,
        -verifica della specifica formazione e previsione di eventuale ulteriore formazione differenziata in relazione alla pluralità di servizi prestati.

        In considerazione della peculiarità della materia, ai soli fini di cui al precedente comma, il numero dei dipendenti è considerato per teste e non riproporzionato in relazione all’orario di lavoro individuale.

        Qualora le parti convengano in merito all’opportunità di implementare definire il numero degli RLS, ogni ulteriori millecinquecento dipendenti le OO.SS. potranno nominare un RLS in aggiunta a quanto previsto nel presente articolato, in ogni caso entro i seguenti limiti:

        -aziende fino a 200 lavoratori: 1 RLS
        -aziende da 201 a 1.000 lavoratori: da 3 RLS a 5 RLS
        -aziende oltre 1.000 lavoratori: da 6 RLS a 9 RLS
        Detto confronto potrà tenersi presso la sede dell’OBSI territorialmente competente, qualora presente.

        Le Parti considerano elemento qualificante l’applicazione del “disciplinare tecnico” approvato in sede di ONBSI.

        L’impresa, per l’effettuazione del confronto tecnico, produrrà la documentazione inerente il corretto adempimento degli obblighi di legge e di CCNL, eventuale certificazione del sistema di gestione e ogni altra documentazione utile.
        Ai fini del computo dei lavoratori, si considera utile il numero medio dei lavoratori nell’anno solare precedente, fatta eccezione per quelli individuati dall’art. 4 del d. lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

        Il RLS dura in carica tre anni.

        In caso di dimissioni, il RLS continua a esercitare la propria funzione fino alla sua sostituzione e comunque non oltre 60 giorni calendariali successivi alla data di presentazione della lettera di dimissioni. Il sostituto è il primo dei non eletti e resta in carica fino alla scadenza del mandato triennale del RLS sostituito.

        In caso di cambio di appalto, il lavoratore eletto RLS assunto dall’impresa subentrante decade automaticamente dalla carica.

        PROCEDURE ELEZIONE RLS

        Il RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno su iniziativa delle OO. SS. firmatarie del presente CCNL, con le seguenti modalità:
        Nelle aziende fino a 15 lavoratori l'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi. Prima dell'elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere, il verbale dell'elezione. Il verbale e` comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
        Nelle aziende da 16 a 200 dipendenti il rappresentante per la sicurezza si individua tra i componenti della RSU/RSA, mentre nelle aziende da 201 a 300 dipendenti, qualora la RSU/RSA risulti composta da tre soggetti i rappresentanti per la sicurezza sono individuati nel numero di due tra i componenti della RSU/RSA, cui si aggiunge un rappresentante per la sicurezza, eletto con le medesime modalità.
        Nelle aziende con più di 300 dipendenti i rappresentanti per la sicurezza sono ricompresi nel numero dei componenti la RSA/RSU.
        Per il punto procedure elezioni si rinvia la proposta in un secondo momento anche in funzione di quanto si definirà in merito di modalità di elezione delle rappresentanze sindacali.

    PERMESSI DEL RLS
        Nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008, i rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le RSU/RSA, utilizzano permessi retribuiti pari a 40 ore annue per ogni rappresentante, salvo diverse pattuizioni di miglior favore nell’ambito della contrattazione integrativa di secondo livello, nonché di quanto previsto al punto che precede “Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)” del presente articolo.

        Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), e), f), g), i), ed l), ed n) dell'articolo 50 citato, non viene utilizzato il predetto monte ore.

        La richiesta motivata di permesso, da inviare in forma scritta per tramite fax o per altra modalità in uso di prassi aziendale, è inviata, di norma, con un preavviso deve pervenire all’impresa di regola 72 ore prima, di cinque giorni, fatte salve ragioni di urgenza.

    ATTRIBUZIONI DEL RLS
        Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive e organizzative con le limitazioni previste dalla legge; a tale fine, le aziende potranno prevedere dei regolamenti di accesso.

        Gli RLS per espletare il ruolo in siti diversi da quello ove sono impiegati abitualmente o in siti di cui l’azienda non ha la disponibilità giuridica, devono relazionarsi con l’azienda al fine di programmare le visite ed ottenere le necessarie autorizzazioni all’accesso da parte della committenza, che ha la disponibilità giuridica dei luoghi. Durante la visita gli RLS, previa propria richiesta, possono essere accompagnati dal RSPP o da altra persona delegata dal datore di lavoro.

        Il rappresentante per la sicurezza, al fine di permettere l’organizzazione dell’accesso ai siti di cui al punto che precede, segnala con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi, salvo situazioni di urgenza, al datore di lavoro le visite che intende effettuare.

        Laddove il d.lgs. n. 81/2008 preveda a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività.
        Il datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
        Qualora venga redatto il verbale della consultazione, il testo deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.
        Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e di consultare la documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 50 del d. lgs. n. 81/2008.
        Il datore di lavoro produrrà al RLS le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
        Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l’azienda per gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro.

        Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza svolge le sue funzioni nel rispetto della riservatezza così come disposto dall’art. 50 comma 6, del d. lgs. n. 81/2008.
    FORMAZIONE DEI RLS
        Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all'art. 50, comma 1,lett. g) del D.Lgs. n. 81/2008 con le modalità di cui agli accordi interconfederali vigenti in materia.
        Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede una integrazione della formazione.

        Gli RLS, in maniera analoga agli altri lavoratori, sono tenuti a partecipare alla formazione organizzata dall’azienda per adempiere al disposto dell’art. 37 commi 10 e 11 secondo periodo del d. lgs. n. 81/2008.

        La formazione espletata presso altro datore di lavoro sarà ritenuta conforme se documentata ed in regola con i requisiti sopra detti ed il programma previsto dall’art. 37 comma 11 primo periodo del d. lgs. n. 81/2008.

        Inoltre sarà ritenuta conforme la formazione documentata e rispettosa dell’Accordo Stato, Regioni, Provincie Autonome del 21/12/2011 e dall’Accordo integrativo del 26/06/2012.

        La suddetta formazione, sia per gli RLS, sia per i lavoratori, sarà svolta in orario di lavoro salvo diversa disposizione concordata tra l’impresa e le OO. SS. firmatarie il presente CCNL.

    RIUNIONI PERIODICHE
        In applicazione dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 81/2008 le riunioni periodiche sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
        Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione di una riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda. In tali situazioni il preavviso di convocazione, di cui al capoverso che precede, potrà essere ridotto fino a 24 ore.
    Della riunione viene redatto verbale così come previsto dalla normativa in materia.
        Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro si fa riferimento al T. U. 81/2008 e successive modifiche, ai Protocolli vigenti in materia, nonché agli Accordi Interconfederali sottoscritti tra le parti sociali firmatarie il presente CCNL.

        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    10.06.2015

    Proposta di aggiornamento dell’attuale articolo 3 – Assetti Contrattuali

    Contrattazione di Secondo Livello

    Le Parti, con il presente rinnovo contrattuale, hanno condiviso un modello di contrattazione di secondo livello finalizzato a far crescere il settore anche nell’ambito del confronto e delle relazioni sindacali.

    La titolarità della contrattazione di secondo livello viene esercitata dalle strutture territoriali delle OO.SS. nazionali stipulanti il CCNL.

    Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni territorialmente competenti delle organizzazioni datoriali stipulanti cui sono iscritte o conferiscono mandato.

    La contrattazione di secondo livello ha la funzione di negoziare erogazioni economiche variabili correlate a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti.

    Tali programmi avranno come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico della singola impresa.

    Il premio di risultato deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge.

    La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal presente CCNL, come tassativamente indicate nel presente comma o dalla legge; deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati in altri livelli di contrattazione, secondo il principio del “ne bis in idem”, salvo quanto espressamente previsto nel presente CCNL.
      -azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE n. 635/1984 e della legge n. 125/1991, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale;
      -azioni positive per la flessibilità di cui all’articolo 9 della legge n. 53/2000;
      -accordi in materia di sviluppo della bilateralità regionale, in coerenza ed entro il quadro convenuto in materia a livello nazionale;
      -differenti impegni formativi e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna degli apprendisti, ai sensi dell’articolo 12 del presente CCNL;
      -monitoraggio del ricorso alle ore supplementari in coerenza con quanto previsto all’articolo 33 del presente CCNL;
      -accordi specifici in materia di articolazione turni/orari anche per specifiche tipologie di appalto presenti sul territorio, nell’ottica di una migliore organizzazione del lavoro;
      -modalità esplicative di applicazione di regimi di flessibilità già previsti dal presente CCNL
        e/o definizione di nuovi meccanismi per tipologie particolari di appalto presenti nel territorio;
      -individuazione di soluzioni finalizzate ad un maggiore utilizzo della mobilità aziendale, anche al di fuori dell’ambito comunale;
      -individuazione di misure atte a migliorare le condizioni di lavoro anche al fine di contrastare eventuali forme anomale di assenteismo.

    Gli accordi di secondo livello hanno durata triennale.

    Procedure di rinnovo e gestione degli accordi di secondo livello.

    Gli accordi di secondo livello hanno durata triennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale.

    Le richieste di rinnovo degli accordi di secondo livello dovranno essere sottoscritte congiuntamente dai soggetti individuati nel presente articolo e presentate all'Associazione territorialmente competente in tempo utile per consentire l'apertura della trattativa tre mesi prima della scadenza degli accordi stessi. Una copia della richiesta deve essere inviata alla Commissione prevista al successivo comma 16.

    La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse anche al fine di concordare un incontro.

    Per un periodo pari a quattro mesi dalla presentazione delle richieste stesse, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette, rispetto alla vertenza contrattuale.

    La contrattazione di secondo livello con contenuti economici è consentita per l’istituzione di un Premio di Risultato calcolato solo con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati ai sensi del precedente paragrafo “Contrattazione di secondo livello” nonché del successivo paragrafo “Premio di risultato”.


    Ai fini della individuazione di parametri obiettivi utilizzabili ai sensi del presente articolo, le parti, considerando come il settore delle imprese di pulizia e multiservizi/servizi integrati sia caratterizzato sicuramente da “alta intensità di manodopera” e come la principale risorsa sia costituita dal lavoro, convengono di individuare il principale indicatore nella effettiva presenza al lavoro.

    A tal fine, l’erogazione del premio di risultato sarà proporzionata in rapporto alla effettiva presenza del lavoratore salvo periodi di assenza dovuti a maternità, infortuni e attività sindacali, in concorrenza con la qualità del lavoro prestato, necessaria al fine di mantenere i contratti di appalto nonché di acquisirne di nuovi.

    Viene istituita una Commissione nazionale per la contrattazione di secondo livello allo scopo di:
    - effettuare l'analisi delle coerenze sull'andamento della contrattazione;
    - analizzare i relativi risultati;
    - valutare il rispetto di quanto stabilito in questo articolo dalle piattaforme rivendicative presentate a livello territoriale.
    Fanno parte della Commissione le Organizzazione Datoriali e Sindacali firmatarie del presente CCNL e in tale ambito potranno indirizzare le strutture territoriali deputate alla contrattazione di secondo livello, con le iniziative più opportune al fine di rendere praticabile detta contrattazione in base alle norme stabilite nel presente articolo.

    Gli organismi territoriali imprenditoriali e sindacali comunicheranno alle rispettive organizzazioni nazionali i testi degli accordi di secondo livello sottoscritti.

    Premio di risultato

    La contrattazione a contenuti economici è prevista con le modalità di seguito indicate.

    Essa avrà ad oggetto erogazioni salariali strettamente correlate ad obiettivi e risultati conseguiti con la realizzazione di programmi concordati tra le Parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di rendimento, produttività, efficienza, efficacia, competitività e qualità.

    Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui ai commi precedenti sono variabili, non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale; dovranno altresì essere coerenti con quanto previsto dalla normativa contributiva e fiscale che prevede particolari agevolazioni in materia di elementi economici derivanti dalla contrattazione di secondo livello.

    L’accordo per il premio avrà durata triennale.

    La contrattazione di secondo livello stabilirà condizioni, tempi e modalità di applicazione del premio di risultato.

    L’erogazione del premio sarà riproporzionata dall’azienda in riferimento alle giornate di effettivo lavoro prestate alle proprie dipendenze dai lavoratori nell’anno precedente.

    Per i lavoratori a tempo parziale, l’ammontare del premio sarà calcolato in proporzione all’orario di lavoro individuale.

    Nelle realtà in cui alla data di entrata in vigore del presente CCNL risultino vigenti accordi economici di secondo livello, in occasione della contrattazione decentrata, nei nuovi accordi saranno concordate condizioni d’armonizzazione e d’inserimento delle somme già esistenti, prevedendo un unico premio di risultato variabile.

    Fermo restando che gli accordi di secondo livello devono essere depositati presso le direzioni provinciali del lavoro in base alle norme di legge vigenti, le Parti concordano che gli accordi di secondo livello saranno inviati anche all’O.N.B.S.I. che provvederà a trasmetterli al C.N.E.L. per le finalità previste dalla legge.


    Le parti stabiliscono, ai fini di orientare la contrattazione decentrata, che l’importo annuale minimo da corrispondere ove si realizzi la contrattazione di secondo livello deriva dall’ultima tranche dall’aumento economico del rinnovo contrattuale ed è destinata alla pattuizione di elementi retributivi da collegarsi ad incrementi di produttività e redditività definiti dalla contrattazione di secondo livello, così da beneficiare anche di eventuali congrue e strutturali misure di detassazione e decontribuzione per il salario di produttività definito allo stesso livello di contrattazione.

    Close menu