COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
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Deliberazione: 02/153 Proposta di Regolamentazione farmacie private (pos. 8187-9573)(Seduta del 25.7.2002)
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FATTO: mancata formulazione del codice di autoregolamentazione per le farmacie private.DELIBERAZIONE: proposta di regolamentazione.
MOTIVAZIONE: proposta della Commissione ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a), l.n. 146/90, come modificata dalla l. 83/2000.
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LA COMMISSIONE |
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su proposta del Prof. Prosperetti, nel proc. nn. pos. 8187 e 9573, ha adottato, all’unanimità, la seguente delibera.
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PREMESSO |
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1. che con nota del 31 maggio 2000, prot. n. UL-EG/AP/3893 la Federfarma, in rappresentanza delle 16.391 farmacie private convenzionate per il Servizio Sanitario Nazionale ha richiesto una audizione per dotarsi di un proprio codice di autoregolamentazione effettivamente idoneo a salvaguardare il diritto degli associati a tutelare i propri interessi con il diritto della collettività alla salute, anche se aveva provveduto ad inserire nella convenzione farmaceutica nazionale di cui al D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371 una disciplina (ritenuta non esaustiva dalla stessa Federfarma) contenente la regolamentazione dell’azione dei titolari di farmacia che si astengono dall’erogazione del servizio farmaceutico convenzionato;
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2. che già con le delibere del 22. 12.1994, del 2.2.1995 del 5.10.1995 e 17.10.1996 la Commissione ha stabilito che il servizio farmaceutico rientra primariamente fra i servizi pubblici considerati essenziali dalla legge, si veda l’art. 1, l. n. 146/90 come modificata dalla legge n.83/2000 in cui si individuano come servizi pubblici essenziali quelli volti a garantire il godimento del diritto alla persona, costituzionalmente tutelato, alla vita ed alla salute ed all’art. 1.2. lett. b) della medesima legge dove vengono esplicitamente richiamati i servizi volti all’approvvigionamento di beni di prima necessità, tra cui con ogni evidenza, i farmaci;
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3. che la Commissione con successiva delibera del 16.9.1999 ha sottolineato che come affermato dalla Corte Costituzionale sia pure a proposito di altra categoria professionale (vedansi ad esempio le sentenze n. 114/94 e 171/1996), i diritti costituzionalmente protetti di cui al comma 1 dell’art.1 della legge n.146/90, come modificata dalla legge n.83/2000, possono venire lesi non soltanto da un uso pregiudizievole del diritto di sciopero propriamente inteso, ma anche da altri e diversi comportamenti, individuali o collettivi, quand’anche esplicazione del diritto di associazione, ove tali comportamenti si svolgano in contrasto con l’effettivo godimento dell’ ;insieme dei valori costituzionali essenziali individuati dal citato art. 1 l. n. 146/90;
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4. che la Commissione con delibera del 17.9.1992, verb. n. 75 ha valutato idoneo l’accordo nazionale sui servizi minimi da garantire in caso di sciopero stipulato tra la Federazione Italiana Aziende Municipalizzate Centrali del Latte Annonarie e Farmaceutiche (FIAMCLAF) e le OO.SS: Nazionali di categoria FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, e UILUCS-UIL il 31.3.1992 applicabile per le farmacie municipalizzate e che resta ancora da definire una regolamentazione dello sciopero per le farmacie private più volte auspicata dalla Commissione;
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5. che in data 12 dicembre 2000 la FEDERFARMA si è limitata ad inviare in via riservata al Commissario delegato, dopo una audizione tenuta in Commissione in data 4 ottobre 2000 tesa a sollecitare la Federfarma a dotarsi di un codice di autoregolamentazione, una prima informale bozza del codice di autoregolamentazione per i servizi minimi da garantire in caso di sciopero, redatta in sede tecnica da sottoporre, si legge nella nota, all’esame degli organi deliberanti della Federfarma dopo le eventuali indicazioni della Commissione;
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6. che il Commissario delegato con lettera del 16 marzo 2001, prot. n. 2386, in relazione alla bozza di autoregolamentazione inviata dalla Federfarma, osservava che ai fini di una valutazione positiva dell’accordo si sarebbe dovuto tener conto quanto meno dei seguenti criteri:a. necessità di indicare dettagliatamente la durata dell’astensione che non potrà essere superiore alle due giornate consecutive di chiusura, come è previsto nell’accordo nazionale valido per le farmacie comunali FIAMCLAF del 31 marzo 1992;
b. previsione di una durata non superiore a 15 giorni di astensione per la forma diretta di pagamento;
c. introduzione di una clausola in cui si specifica che non potranno essere proclamati scioperi in coincidenza con le astensioni dal lavoro delle farmacie comunali;
d. previsione dell’inclusione di tutti i farmaci c.d. salvavita nell’ elenco dei farmaci da garantire in assistenza diretta;
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7. che con nota del 21 giugno 2001 prot. n. UE RB/CA 5630, la Federfarma in relazione alla richiesta di chiarimenti, avanzata in via informale dalla Commissione, sui cosiddetti farmaci salvavita ha osservato che il predetto termine “salva vita” attualmente non ha più un concreto significato. Ha precisato, inoltre, che la legge Finanziaria 2001 prevede che i farmaci erogabili nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale vengano inclusi in un unico elenco che sostanzialmente conterrà tutti i farmaci registrati in Italia che abbiano una importante rilevanza terapeutica. Si legge, inoltre, nella comunicazione che nel prontuario terapeutico del Servizio Sanitario Nazionale a decorrere dal 1 luglio 2001 si troveranno i farmaci aggiornati prescrivibili per le terapie di forme morbose di grave pericolosità;
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8. che, pertanto, la Commissione ha dato incarico ad un esperto (il Dott. Nello Martini) di individuare i farmaci di cui bisogna ritenere essenziale l’ erogazione in regime di convenzione;
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CONSIDERATO |
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1. che ai sensi dell’art. 2 bis della legge n. 146/90 come modificata dalla legge n. 83/2000, le astensioni collettive dalle prestazioni, ai fini di protesta o rivendicazione di categoria, da parte di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori che incidano sulla funzionalità dei servizi pubblici di cui all’art.1. della legge medesima, debbono essere esercitate nel rispetto delle misure dirette a consentire l’ erogazione delle prestazioni indispensabili di cui al medesimo art.1, e che a tal fine, la Commissione di Garanzia promuove l’adozione, da parte delle associazioni o degli organismi di rappresentanza delle categorie interessate, di codici di autoregolamentazione che realizzino, in caso di astensione collettiva, il contemperamento con i diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all’art.1, della legge medesima;
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2. che in base agli artt.2, comma 2, della legge n. 83/2000 e 2 bis della legge n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000, qualora i predetti codici non siano stati ancora adottati decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge 83/2000, la Commissione di Garanzia, sentite le parti interessate nelle forme previste dall’art. 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146/90, come modificata dalla legge n.83/2000, delibera la provvisoria regolamentazione;
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3. che nella propria delibera del 4 maggio 2000 00/169, la Commissione ha ribadito che, trascorso inutilmente il menzionato periodo transitorio di sei mesi (scaduto il 26 ottobre 2000) entro il quale le categorie interessate dovevano sottoporre alla Commissione codici di autoregolamentazione per la valutazione di idoneità, la stessa Commissione ha l’obbligo di emanare una provvisoria regolamentazione; e che successivamente la Commissione ha più volte invitato la Federfarma all’adozione di un codice di autoregolamentazione ma che ancora non è stato adottato;
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4. che l’interruzione dell’assistenza farmaceutica da parte delle farmacie dovrà essere garantita, analogamente a quanto già avviene nel settore della sanità, conformemente ai servizi erogati nei giorni festivi, pertanto dovrà comunque essere garantita l’apertura delle farmacie di turno in conformità a quanto stabilito dall’ Autorità locale;
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5. che la tipologia di protesta più ricorrente da parte delle farmacie private consiste nell’interruzione della distribuzione dei farmaci in regime di convenzione;
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6. che tale modalità di agitazione si manifesta essenzialmente a seguito dei cronici cospicui ritardi nel rimborso che l’Amministrazione regionale è tenuta a fare per i farmaci distribuiti in assistenza diretta dai farmacisti;
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7. che ad avviso della Commissione poiché la materia incide sui diritti fondamentali della persona come il diritto alla vita e alla salute necessita di una uniforme disciplina a livello nazionale;
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8. che in alcune Regioni le proteste dei farmacisti privati sono giustificate da abnormi ritardi nel rimborso da parte delle Regioni delle ingenti somme anticipate dai farmacisti per conto del S.S.N.;
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9. che la Commissione è pervenuta, su indicazione del Dott. Nello Martini, Direttore Generale valutazione medicinali e farmacovigilanza del Ministero della Salute, ad una elencazione a cui fa riferimento una lista di farmaci garantiti corrispondente a circa il 30% della spesa nazionale, come risulta dallo specifico studio condotto dal suddetto esperto agli atti della Commissione;
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10. che i farmaci inclusi tra quelli garantiti sono stati selezionati secondo i seguenti criteri:- sono stati previsti farmaci per patologie croniche la cui sospensione anche per brevissimo tempo può comportare un immediato aggravamento delle condizioni cliniche (es.: patologie cardiache, diabete, epilessia, dolore oncologico, asma bronchiale, les, asma severo, broncopneumopatia cronica ostruttiva, parkinson, ecc.);
- non sono stati invece considerati trattamenti sempre rilevanti ma di elevatissimo costo (es.: fattori di coagulazione, GSF, eritropoietina) che in caso di necessità possono essere messi a disposizione dei pazienti dagli ospedali;
- non sono stati parimenti inseriti tra i farmaci garantiti i farmaci neurolettici ed antidepressivi (in quanto gli stessi possono essere erogati dai Centri di salute mentale) ed i farmaci antiemetici ai pazienti oncologici (erogabili direttamente dai Day Hospital);
- le specialità medicinali effettivamente inclusa nella lista dei farmaci garantiti per le cronicità sono stati inoltre selezionati secondo il loro costo, sicchè è stata prevista l’erogazione gratuita a tutti i cittadini per quelli che nel 2001 avevano un costo superiore a lire 50.000, mentre quelli con un costo superiore a lire 10.000 sono inseriti per la erogazione gratuita solo con riferimento alle categorie deboli (esenti ticket per reddito o per età ed esenti per le patologie croniche sopra riportate);
- i farmaci con costo al pubblico inferiore a lire 10.000 nel 2001 sono stati tutti esclusi dalla lista dei farmaci garantiti in assistenza diretta;
- riguardo agli antibiotici sono stati inclusi tutti gli antibiotici di base mentre sono stati esclusi quelli di specifico interesse ospedaliero Glicopetidici-Carbapenemici, che in caso di patologia infettiva acuta e grave il paziente può ricevere nel trattamento ospedaliero;
- sono state escluse dalla lista anche le cefalosporine, che rappresentano il 37% di tutta la spesa per antibiotici, in considerazione del costo elevato e della possibilità di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche, peraltro i gruppi di antibiotici garantiti (tetracicline, penicilline, chinolonici, macrolidi, sulfamidici) offrono una risposta terapeutica esaustiva poste dalle patologie infettive di interesse extraospedaliero;
11. che in caso di sciopero delle Farmacie convenzionate vengono distribuiti direttamente dagli Ospedali, o comunque dalle strutture pubbliche, secondo quanto indicato nell’allegato 2 del D.M. 22.12.2000, pubblicato nella G.U. del 10.1.2001, i medicinali per i quali, previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di Centri specializzati, Università o delle Aziende sanitarie, individuati dalla Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, è prevista la possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche;
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DISPONE |
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l’apertura della procedura ex art. 13, comma 1, lett. a), l.n.146/90 come modificata dalla legge n.83/2000;
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FORMULA |
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La seguente proposta per il settore delle farmacie private – FEDERFARMA -, ai sensi degli artt. 13, comma 1, lett. a), e 2 bis l. n.146/90, come modificati dalla legge n.83/2000.
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a) Si considerano indispensabili ai fini della tutela della salute e della sicurezza della persona le attività di dispensazione del farmaco nelle farmacie che restano in servizio durante il periodo di sciopero. A tal fine le parti assicurano l’apertura ed il normale funzionamento delle farmacie di turno in conformità a quanto stabilito dai relativi provvedimenti locali.
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b) Al fine di garantire un livello di assistenza farmaceutica compatibile con le finalità di cui all’art.1, comma 2, l. n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000, l’azione di sciopero potrà realizzarsi anche nella forma della richiesta diretta del pagamento dei farmaci inclusi nei prontuari terapeutici agli assistiti; in questo caso sarà garantito il normale servizio da parte delle farmacie che erogheranno il medicinale a fronte del pagamento di cui sopra.
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c) Sarà, comunque, garantita dalle farmacie private l’assistenza diretta per il servizio sanitario nazionale, limitatamente ad una confezione per ricetta dei medicinali di cui all’art. seguente.
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d) Le specialità farmaceutiche relative alla cura di gravi malattie che sono erogabili dai presidi ospedalieri non sono ricompresse nei criteri di cui all’art. 2.
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Art. 2(Erogazione dei Farmaci)
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a) I farmaci che debbono comunque essere erogati gratuitamente a tutti i cittadini sono quelli indicati nell’allegato 1), la cui singola confezione ha un costo superiore a 25,8.
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b) I farmaci che debbono comunque essere erogati gratuitamente solo alle fasce deboli (esenti ticket per reddito e per età, esenti per particolari patologie croniche) sono quelli indicati nell’allegato 1), la cui singola confezione ha un costo superiore a 5,16.
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c) In caso di sciopero gli ospedali sono tenuti ad erogare tutti i farmaci contenuti nell’allegato 2 del D.M. 22.12.2000 pubblicato nella G.U. del 10.1.2001.
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d) La predette elencazione dei farmaci, comunque contenuta nel prontuario terapeutico del S.S.N., sarà soggetta a periodici aggiornamenti come disposto dalla Direzione Generale competente presso il Ministero della Salute e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. |
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a) In caso di astensione collettiva dovrà essere rispettato un termine legale minimo di preavviso non inferiore a 10 giorni.
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b) lo sciopero all’inizio di ogni vertenza non potrà superare la durata di una giornata; quelli successivi relativi alla stessa vertenza non potranno superare le 48 ore.
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c) l’astensione della forma diretta di pagamento non potrà superare la durata di 15 giorni.
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d) gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative non superiore alle 8 ore.
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a) Tra una azione di sciopero e la proclamazione della successiva dovrà essere assicurato un intervallo minimo di almeno sette giorni.
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b) La revoca o la sospensione dello sciopero deve essere comunicata agli organi di stampa ed all’utenza almeno 48 ore prima della data dello sciopero stesso.
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Art. 5(Minimi di servizio)
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Le attività di dispensa dei farmaci di cui all’art.1 saranno garantite con il normale organico delle farmacie.
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Lo sciopero non sarà proclamato nei seguenti periodi:1. dal 20 dicembre al 6 gennaio;
2. nella settimana che precede e quella che segue le festività pasquali;
3. dal 10 al 20 agosto;
4. nei cinque giorni che precedono e che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali, referendarie, regionali, provinciali e comunali per i rispettivi ambiti territoriali ;
5. nelle giornate di festività locali;
6. in caso di coincidenza con le astensioni delle farmacie municipalizzate;
7. gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati od in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi in caso di epidemie e/o altri avvenimenti eccezionali di particolare gravità, dichiarati dalle autorità competenti, tali da richiedere immediatamente la ripresa immediata del servizio ;
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Allegato 1FARMACI DA EROGARE IN CASO DI SCIOPERO DELLE FARMACIE CONVENZIONATE
CATEGORIE TERAPEUTICHE PRINCIPI ATTIVI
A10A - INSULINE
Insulina ad Azione Intermedia
Insulina ad Azione Lenta
Insulina ad Azione Rapida
Insulina Aspartato
Insulina Lispro
Insuline ad Azione Intermedia e ad Azione Rapida in Associazione
B01AB -EPARINE NON FRAZIONATE
Eparina Calcica
Eparina Sodica
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B01AC - ANTIPIASTRINICI Ticlopidina
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C02 - ANTIADRENERGICI CENTRALI Clonidina
Doxazosin
Terazosina
Urapidil
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C07A - BETABLOCCANTI NON IN ASSOCIAZIONE Acebutololo
Atenololo
Betaxololo
Bisoprololo
Carvedilolo
Celiprololo
Indenololo
Labetalolo
Metoprololo
Nadololo
Nebivololo
Propranololo
Sotalolo
Timololo
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C09CA - SARTANI NON IN ASSOCIAZIONE Candesartan Cilexetil
Eprosartan
Irbesartan
Losartan
Telmisartan
Valsartan
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H02 - CORTICOSTEROIDI SISTEMICI Betametasone
Fluocortolone
Idrocortisone
Metilprednisolone
Triamcinolone Acetonide
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H03 - TIROIDEI E ANTIROIDEI Tiamazolo
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J01A - TETRACICLINE Minociclina
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J01C - PENICILLINE Amoxicillina
Amoxicillina + Acido Clavulanico
Ampicillina
Ampicillina + Sulbactam
Bacampicillina
Flucloxacillina
Piperacillina
Piperacillina + Tazobactam
Ticarcillina + Acido Clavulanico
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J01G - AMINOGLICOSIDI Amikacina
Netilmicina
Tobramicina
J01M - CHINOLONICI
Acido Nalidixico
Acido Pipemidico
Acido Piromidico
Cinoxacina
Ciprofloxacina
Enoxacina
Levofloxacina
Lomefloxacina
Moxifloxacina
Norfloxacina
Ofloxacina
Pefloxacina
Rufloxacina
L – ANTINEOPLASTICI E IMMUNOMODULATORI Aminoglutetimide
Anastrozolo
Bicalutamide
Busulfano
Ciclofosfamide
Ciclosporina
Clorambucile
Estramustina
Exemestane
Flutamide
Formestano
Idarubicina
Idroxicarbamide
Letrozolo
Medrossiprogesterone
Megestrolo
Melfalan
Mercaptopurina
Metotrexato
Procarbazina
Tamoxifene
Tegafur
Tioguanina
Toremifene
Tretinoina
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N02A - ANALGESICI OPPIACEI Buprenorfina
Morfina Cloridrato
Morfina Solfato
N03 - ANTIEPILETTICI
Carbamazepina
Etosuccimide
Felbamato
Gabapentina
Lamotrigina
Levetiracetam
Tiagabina
Topiramato
Valproato di Magnesio
Valproato di Sodio
Valpromide
Vigabatrin
N04 - ANTIPARKINSON
Apomorfina Cloridrato
Biperidene
Bornaprina
Bromocriptina
Levodopa
Levodopa + Benserazide
Levodopa + Carbidopa
Lisuride
Pergolide
Pramipexolo
Ropinirolo
Tolcapone
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R03 - ANTIASMATICI Acido Cromoglicico
Aminofillina
Bamifillina
Beclometasone
Budesonide
Clenbuterolo
Fenoterolo
Flunisolide
Fluticasone
Formoterolo
Ipratropio Bromuro
Nedocromil
Ossitropio Bromuro
Procaterolo
Reproterolo
Salbutamolo
Salmeterolo
Teofillina
Terbutalina
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AVVERTE |
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che in caso di mancata pronuncia la Commissione nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13, lett. a), terzo periodo della legge n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000 adotterà con propria delibera la provvisoria regolamentazione la quale sarà vincolante ai sensi dell’ ;art. 2, comma 3, l. n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000;
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che come previsto dalla legge n. 146/90, come modificata dalla legge n.83/2000, in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella provvisoria regolamentazione ed in ogni altro caso di violazione dell’art.2 comma 3 della legge medesima si applicheranno le sanzioni previste dall’art. 4, comma 4 della stessa legge. Resta fermo, altresì, quanto previsto dall’art. 4, comma ter della stessa legge n. 146/90 come modificata dalla legge n. 83/2000;
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DISPONE |
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la notifica alla Federfarma, concedendo il termine di 15 giorni dalla ricezione per esprimere osservazioni e deduzioni sulla proposta medesima, nonchè la trasmissione della stessa ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Sanità, e alle Organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ed individuate nell’elenco di cui alla legge n. 30 luglio 1998, n.281 invitandoli a pronunciarsi sulla presente proposta entro il termine di 15 giorni.
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