Schede di sintesi CCNL Lavoro Domestico 2001-2005
Contenuti associati
SINTESI CCNL |
LAVORO DOMESTICO |
decorrenze | Scadenze |
1/10/84 | 30/09/87 |
1/04/88 | 31/03/91 |
15/07/92 | 15/07/95 |
16/07/96 | 15/07/2000 |
8/03/2001 | 7/3/2005 |
Indice della Sintesi Contrattuale
Artt. CCNL
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Titoli
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Pag. sintesi
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10 – 11 – 12 | Classificazione del personale | 2 |
7 | Tempo determinato | 3 |
8 | Lavoratori studenti | 3 |
13 | Prestazioni assistenziali d’attesa notturna | 4 |
14 | Prestazioni esclusivamente d’attesa | 4 |
15 | Periodo di prova | 5 |
17 | Orario di lavoro | 5 |
17 | Ex festività abolite | 5 |
16-18-19 | Straordinario – lavoro festivo – riposo settimanale- lavoro notturno | 6 |
30 - 31 – 32 - 46 | Retribuzione – divisori convenzionali – vitto e alloggio – calcolo ratei | 7 |
35 | Tredicesima | 8 |
20 | Ferie | 8 |
33 | Scatti di anzianità | 8 |
27 | Malattia | 9 |
28 | Infortunio | 10 |
9 | permessi formazione professionale | 11 |
21 | Sospensione lavoro extra feriale | 11 |
22 – 24 | Assenze e permessi – congedo matrimoniale | 11 |
25 | Maternità | 12 |
29 | Militare | 12 |
36 – 37 | Preavviso Trattamento di fine rapporto | 13 |
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE | ||
art. 10 |
1° CATEGORIA SUPER 1° CATEGORIA 2° CATEGORIA 3° CATEGORIA |
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PASSAGGIO DALLA 3° ALLA 2° CATEGORIA | ||
artt. 11 e 12 |
Il prestatore di lavoro generico passa automaticamente dalla 3° alla 2° categoria , purchè abbia almeno sei mesi di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: · dopo 3 anni di servizio se l’assunzione avviene prima del 16mo anno di età; · dopo 2 anni se l’assunzione avviene tra il 16mo e prima del 18mo anno di età; · dopo 18 mesi per tutti gli altri casi. Dal 16/7/96 dopo 16 mesi. Dal 7/3/2001 dopo 14 mesi Il possesso di uno specifico attestato professionale riconosciuto comporta la riduzione di un anno per il passaggio di categoria. In caso di mansioni plurime, il livello di inquadramento sarà corrispondente alla mansione prevalente. |
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO | ||
art. 7 |
E’ prevista l’assunzione a tempo determinato in forma scritta , con scambio tra le parti della lettera di assunzione (v. L. 230 30/4/62 e L. 56 28/2/87), per: · esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo; · sostituzione anche parziale dei lavoratori sospesi dal rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all’estero; · sostituzione di lavoratori assenti per ferie, malattia, infortunio, maternità o fruenti di diritti istituiti da norme di legge sulla tutela dei minori e portatori di handicap. Dal 8/3/2001 Per le causali sopra indicate i datori di lavoro potranno avvalersi delle agenzie di lavoro interinale. |
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ASSUNZIONE LAVORATORI STUDENTI | ||
art. 8 |
Possono essere assunti in regime di convivenza con un orario di 24 ore settimanali, studenti con età 16-29 anni, che frequentano corsi di studio ed al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato. Qualora l’orario giornaliero fosse interamente contenuto tra le ore 6 e le ore 14, o tra le ore 14 e le ore 22, la retribuzione sarà quella indicata nella tabella A (conviventi a tempo parziale) più la retribuzione in natura. |
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI D’ATTESA NOTTURNA - DISCONTINUE | ||
art. 13 |
Personale non infermieristico espressamente assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna. La durata della prestazione deve essere compresa tra le ore 20 e le ore 8. La retribuzione è quella prevista dalla tabella C , con l’obbligo di corrispondere la cena, la prima colazione e una idonea sistemazione per la notte. |
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PRESTAZIONI ESCLUSIVAMENTE D’ATTESA | ||
art. 14 |
Personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna La durata della prestazione deve essere compresa tra le ore 21 e le ore 8, con l’obbligo di consentire al lavoratore il completo riposo notturno in un alloggio idoneo. La retribuzione è quella prevista dalla tabella D . Nel caso in cui venissero richieste prestazioni diverse dalla presenza, queste dovranno essere retribuite in aggiunta ed in base alla tabella B (2° categoria) per ogni ora prestata. |
PERIODO DI PROVA | |
art. 15 |
codice civile 2241 Il periodo deve intendersi di lavoro effettivo I Super e I ............... 30 gg. II e III ...................... 8 gg. |
ORARIO DI LAVORO | ||||
art. 17 | ||||
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CONVIVENTI |
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DAL |
ORE SETT. |
DIVISORE | ||
fino al 30/9/84 | 60 |
260 | ||
1/10/84 | 58 |
251 | ||
1/4/88 | 56 |
243 | ||
1/7/92 | 55 |
238 | ||
1/1/2002 | 54,5 |
236,16 | ||
1/1/2003 | 54 |
234,00 | ||
NON CONVIVENTI | ||||
DAL |
ORE SETT max. |
DIVISORE
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1/7/92 | 48 |
208 |
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1/4/2001 | 47 |
203,6667 |
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1/1/2002 | 46 |
199,3333 |
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1/1/2003 | 45 |
195,00 |
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1/1/2004 | 44 |
190,67 |
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EX FESTIVITA’ ABOLITE | ||||
art. 19 | Sono state compensate mediante il riconoscimento del godimento dell’intera giornata nelle festività nazionali e infrasettimanali. |
STRAORDINARIO | ||
art. 18 | Le ore di lavoro straordinarie verranno retribuite con la retribuzione oraria di fatto più le maggiorazioni previste. Le sotto indicate maggiorazioni sono in vigore dal 1/11/78. | |
STRAORDINARIO FERIALE | ||
art. 18 | Maggiorazione del 25%. | |
STRAORDINARIO FESTIVO E LAVORO FESTIVO | ||
art. 18 e 19 |
Le prestazioni lavorative nella domenica o nelle festività nazionali e infrasettimanali saranno retribuite con la maggiorazione del 50% sulla retribuzione globale di fatto. Dal 16/7/96 maggiorazione del 60% sulla retribuzione globale di fatto. Per il rapporto di lavoro a ore le festività non dovranno essere lavorate e verranno retribuite con 1/26mo. In caso di prestazione lavorativa è dovuta la maggiorazione suindicata. |
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STRAORDINARIO NOTTURNO (dalle 22 alle 6) | ||
art. 18 | Maggiorazione del 50% sulla retribuzione globale di fatto. | |
LAVORO NEI GIORNI DI RIPOSO SETTIMANALE | ||
art. 16 |
Maggiorazione del 50% + diritto all’uguale numero di ore di riposo. Dal 16/7/96 : in caso di prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale, sempre che non sia goduto in altro giorno della stessa settimana, magg.ne del 40%. In caso di prestazioni nella giornata di riposo settimanale domenicale maggiorazione del 60% + diritto all’uguale numero di ore di riposo. |
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LAVORO NOTTURNO | ||
art. 16 | Dal 16/7/96 maggiorazione del 20% sulla retribuzione globale di fatto. |
RETRIBUZIONE | ||
art. 30 |
La retribuzione è distinta nelle seguenti voci: 1. retribuzione minima contrattuale; 2. scatti di anzianità; 3. eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio; 4. eventuale superminimo. |
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MINIMI RETRIBUTIVI E INDENNITA’ SOSTITUTIVA VITTO E ALLOGGIO | ||
artt. 31 e 32 | I minimi fissati nelle tabelle vengono rivalutati annualmente da una Commissione Nazionale, secondo le variazioni del costo della vita rilevate dall’Istat, al 30 novembre di ogni anno, con decorrenza 1 gennaio. | |
DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE MENSILE | ||
art. 46 |
A tutti gli effetti contrattuali la quota giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione per 26 . Se il contratto esprime giorni di calendario si divide per 30. Per determinare la retribuzione mensile = Retribuzione oraria x ore lavorate settimanali x 52 (settimane) : 12 (mesi) + valore vitto e alloggio se goduto. |
RATEI | |||
art. 46 | A tutti gli effetti contrattuali (13ma - ferie - tfr ) per il calcolo dei 12mi, le frazioni pari o superiori a gg. 15 equivalgono a 1 rateo. | ||
TREDICESIMA MENSILITA’ | |||
art. 35 | Una mensilità al 31/12 di ogni anno della retribuzione globale di fatto (compreso valore vitto e alloggio se goduto). | ||
FERIE | |||
art. 20 |
(compreso valore vitto e alloggio se goduto) Salvo diverso accordo, il periodo è maggio -settembre .Su richiesta e accordo è possibile l’ accumulo delle ferie nell’arco di un biennio. Dal 8/3/2001 Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi all’ ;anno, purchè concordati tra le parti |
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DAL |
FINO A 3 ANNI
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OLTRE 3 ANNI
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1/11/78 | 20/26mi |
25/26mi |
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1/07/92 | 25/26mi |
25/26mi |
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16/7/96 | 26/26mi |
26/26mi |
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SCATTI DI ANZIANITA’ | |||
art. 33 |
Dal 22/5/72 massimo 7 scatti biennali 4% sul minimo di categoria. Dal 1/8/92 detti scatti non possono essere assorbiti da un eventuale superminimo. |
MALATTIA | |||||
art. 27 | Dovrà essere giustificata con regolari certificati medici. Il personale che gode di vitto e alloggio avrà diritto all’indennità sostitutiva solo nel caso in cui non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro. | ||||
Dal 8/3/01 |
CONSERVAZIONE DEL POSTO PER CONVIVENTI E NON | ||||
ANZIANITA’ |
GG. CALENDARIO | ||||
fino a 6 mesi | 10 | ||||
da 7 mesi a 2 anni | 45 | ||||
oltre 2 anni | 180 | ||||
INDENNITA’ ECONOMICA DI MALATTIA | |||||
ANZIANITA’
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GG. AL 50% |
GG. AL 100% |
TOTALE GG.
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fino a 6 mesi | primi 3 gg. |
dal 4° in poi | 8 |
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da 7 mesi a 2 anni | primi 3 gg. |
dal 4° in poi | 10 |
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oltre 2 anni | primi 3 gg. |
dal 4° in poi | 15 |
INFORTUNIO | ||
art. 28 | Dovrà essere giustificato con regolari certificati medici. Il personale che gode di vitto e alloggio avrà diritto all’indennità sostitutiva solo nel caso in cui non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro. | |
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CONSERVAZIONE DEL POSTO |
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ANZIANITA’
|
GG. CALENDARIO
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fino a 6 mesi | 10 |
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da 7 mesi a 2 anni | 45 |
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oltre 2 anni | 180 |
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TRATTAMENTO ECONOMICO | ||
Primi 3 giorni a carico del datore di lavoro. Per il periodo successivo l’indennità è corrisposta dall’INAIL. |
PERMESSI PER FORMAZIONE PROFESSIONALE | ||
art. 9 |
Dal 16/7/96 Per i lavoratori a tempo pieno e indeterminato con anzianità di servizio di almeno 18 mesi presso lo stesso datore di lavoro: 40 ore annue retribuite per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per collaboratori familiari o assistenti domiciliari. |
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SOSPENSIONI DI LAVORO EXTRAFERIALI | ||
art. 21 | In caso di sospensioni extraferiali per esigenze del datore di lavoro sarà corrisposta la retribuzione. Per coloro che usufruiscono del vitto e alloggio qualora non ne usufruiscano in detto periodo compete l’indennità sostitutiva. | |
ASSENZE E PERMESSI | ||
Dal 8/3/01 art. 22 |
Lavoratori conviventi : 16 ore annue. Lavoratori non conviventi con orario non inferiore a 30 ore settimanali : 12 ore annue Lavoratori non conviventi con orario inferiore a 30 ore settimanali : le 12 ore annue devono essere riproporzionati in ragione dell’orario di lavoro effettuato. |
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In caso di decesso di familiari (fino al 2° grado di parentela) spettano 3 giorni di calendario retribuito.. | ||
Al lavoratore uomo per la nascita di un figlio spettano 2 giorni di permesso retribuito.. | ||
In precedenza (dal 16/7/96) . Per visite mediche documentate e coincidenti con l’orario di lavoro. | ||
orario settimanale 30 ore e oltre |
conviventi |
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12 ore annue retribuite |
16 ore annue retribuite |
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Per chi osserva un orario settimanale di almeno 20 ore ha diritto alle stesse ore di permesso non retribuite. | ||
CONGEDO MATRIMONIALE | ||
art. 24 | Compete un congedo straordinario della durata di 15 giorni di calendario. Per coloro che usufruiscono del vitto e alloggio qualora non ne usufruiscano in detto periodo compete l’indennità sostitutiva. |
MATERNITA’ | ||
art. 25 |
vedi legge 1204/71 Dall’inizio della gravidanza (purchè intervenuta in costanza di rapporto di lavoro) e fino alla cessazione del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa. |
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SERVIZIO MILITARE | ||
art. 29 | Non risolve il rapporto di lavoro ed è considerato utile ai fini del t.f.r.. |
PREAVVISO | |||
art. 36 |
Da calcolare in giorni di calendario. In caso di dimissioni il preavviso è ridotto del 50%. |
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FINO A 5 ANNI
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OLTRE I 5 ANNI
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Tutto servizio. | 15 gg. |
30 giorni |
FINO A 2 ANNI
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OLTRE I 2 ANNI
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Lavoro inferiore alle 24 ore settimanali. Dal 16/7/96 Lavoro inferiore alle 25 ore settimanali | 8 gg. |
15 gg. |
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FINO A 1 ANNO
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OLTRE 1 ANNO
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Personale che usufruisce di alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro e con i propri mobili. | 30 giorni |
60 giorni |
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | ||
· IMPIEGATI: * fino al 30/4/58 = gg. 15 annui; * dal 1/5/58 = gg. 30 annui. · TUTTO SERVIZIO CONVIVENTE E NON: * fino al 30/4/58 = gg. 8 annui; * dal 1/5/58 = gg. 15 annui; * dal 22/5/74 = gg. 20 annui. · RAPPORTO DI LAVORO INFERIORE ALLE 24 ORE SETTIMANALI: * fino al 22/5/74 = gg. 8 annui; * dal 22/5/74 al 31/12/78 = gg. 10 annui; * dal 31/12/78 al 31/12/79 = gg. 15 annui; * dal 31/12/79 al 31/12/89 = gg. 20 annui. dal 1/6/82 vedi L. 297/82 In caso di godimento del vitto e dell’alloggio tali indennità vanno calcolate. |
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Anticipo t.f.r. - Su richiesta del lavoratore , max una volta l’anno, misura max 70% |
Fonte: Ufficio Vertenze FILCAMS CGIL Nazionale